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Le risposte ai quesiti Ici pubblicati nel forum fiscale
Atti impositivi non impugnati diventano definitivi
Quesito inviato da Lisa in data 20 febbraio 2002.
Ricevo in data 7.12.2001 avviso di liquidazione Ici per gli anni 95-98.
Da una visura catastale apprendo che la mia rendita è variata il 15.11.99.
In precedenza avevo richiesto al comune l'eventuale data di pubblicazione di tale variazione tramite esposizione all'Albo pretorio, ma il comune dice di non riuscire a fornire questa informazione.
Pensando di ricadere nel caso del punto b) della vostra esauriente pagina "Cartelle Pazze" non ho presentato istanza entro i 60 giorni e ho ritenuto legittima la richiesta della differenza di imposta.
Ma se la mia rendita variata nel 1999 non fosse stata esposta all'albo pretorio e non essendomi successivamente mai stata notificata tramite raccomandata mi ritrovo allora nel caso del punto c), senza peraltro avere altra possibilità di ricorrere?
Risposta inviata da Berardo in data 22 febbraio 2002.
Non avendo proposto ricorso contro gli avvisi di liquidazione per gli anni 95-98, gli stessi sono divenuti definitivi. In tal caso lei non ha più mezzi di tutela e non può più richiedere l'intervento del giudice tributario.
Base imponibile per il garage in ricostruzione
Quesito inviato da Cris in data 21 febbraio 2002.
Quale base imponibile Ici devo applicare a seguito di demolizione del garage, accatastato separatamente dall'abitazione (ma nello steso lotto di pertinenza), e di successive ricostruzione ed ampliamento?
Quella dell'area fabbricabile (fino a fine lavori o accatastamento) e contemporaneamente quella dell'abitazione, oppure solo quella dell'abitazione e quindi pagare anche sul nuovo garage solo dalla data di abitabilità dello stesso?
Risposta inviata da Berardo in data 22 febbraio 2002.
Nel caso prospettato, la base imponibile per il garage in ricostruzione è costituita dal valore dell'area fino alla data di ultimazione dei lavori, mentre per l'abitazione vale la rendita catastale.
Come trasferire la proprietà con scrittura privata
Quesito inviato da Andrea in data 21 febbraio 2002.
Assieme a mio fratello ho ricevuto in eredità un immobile. Tempo fa mi è stata inviata, da parte del legale di mio fratello, una lettera nella quale si fa riferimento ad una scrittura privata non registrata, nella quale io dichiaro di rinunciare ad alcuni terreni (che tra l'altro mio fratello ha già venduto); in cambio, mio fratello rinuncia al 50% di proprietà di questa casa. In base a questa scrittura del 1992, chi è soggetto passivo Ici dell'immobile? Ed in base a quale norma?
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 22 febbraio 2002.
Finché il 50% della proprietà della casa risulta intestato a suo fratello, questi rimane soggetto passivo di imposta. La scrittura privata da loro stipulata deve essere sottoposta a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari (art. 2643, comma 1, n. 1, del Codice civile) e non è sufficiente se non è riprodotta in un atto rogato dal notaio, oppure se questi non provveda all'autenticazione dell'atto stesso. Solo dopo l'adempimento di dette formalità, lei può provare la proprietà dell'intero immobile ai fini Ici.
Termini di decadenza degli accertamenti per omessa dichiarazione
Quesito inviato da Paolo in data 21 febbraio 2002.
Nel 2002 si possono emettere avvisi di accertamento d'ufficio a partire dal 1996? Non dovrebbe essere dal 1997 (5 anni di retroattività)?
Risposta inviata da Vincenzo Di Costanzo in data 21 febbraio 2002.
E' possibile emettere accertamenti d'ufficio per gli acquisti effettuati nel 1996 e non denunciati ai fini ICI , in quanto la norma individua il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento d'ufficio nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere presentata da dichiarazione.
Per il 1996 la dichiarazione doveva essere presentata nel 1997.
Ici su area edificabile divenuta area agricola
Quesito inviato da Alex in data 22 febbraio 2002.
Il comune mi ha contestato la base imponibile su cui ho calcolato l'Ici di un' area fabbricabile. Con delibera comunale dell'ottobre del 1997, il comune ha avviato la procedura per cambiare la destinazione d'uso di quest' area, da fabbricabile ad agricola. Anche se il cambiamento d'uso è stato formalizzato dalla regione nel settembre 1998, io ho abbassato di molto la base imponibile su cui ho pagato l'Ici di quest' area nel 1998 rispetto all'anno precedente, perché anche questa semplice delibera comunale, con conseguente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha di fatto abbassato il valore commerciale dell'area sebbene non fosse ancora giunta la conferma ufficiale dalla Regione. Posso contestare al comune che non può considerare il valore dell'area uguale all'anno precedente - anche se ancora fabbricabile - dopo che una delibera ha avviato la procedura di cambiamento della destinazione d'uso?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 28 febbraio 2002.
Il Comune può ben accertare per un'area fabbricabile un maggior valore rispetto a quello dichiarato dal contribuente, ma l'accertamento deve essere motivato "in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche" che lo hanno determinato (art. 11, comma 2-bis, del Dlgs 504/92, così come modificato dal comma 1 dell'art. 6 del Dlgs n. 32 del 26 gennaio 2001).
L'atto impositivo, che non rechi la spiegazione dell'iter logico-giuridico seguito dall'ufficio per la determinazione del valore, rischia l'illegittimità. E il rispetto dell'obbligo della motivazione non verrebbe certamente soddisfatto con la sola indicazione del prezzo al metro quadrato.
Nel caso di specie, il fatto che il Comune ha avviato la procedura per il cambio di destinazione d'uso dell'area da fabbricabile ad agricola incide sensibilmente sulla minore appetibilità di mercato del terreno e, quindi, sul prezzo. Ad ogni modo, se il Comune ha adottato nel proprio regolamento l'istituto dell'accertamento con adesione, lei può presentare all'Ufficio Ici la domanda di concordato e cercare di trovare un accordo. Se l'esito del contraddittorio dovesse risultare negativo, ha sempre la possibilità di impugnare gli atti impositivi confidando nel giudizio favorevole della Commissione tributaria provinciale.
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