LE RISPOSTE FORNITE AI QUESITI ICI PUBBLICATI NEL FORUM FISCALE
Le risposte ai quesiti Ici pubblicati nel forum fiscale
Riduzione Ici su immobile a cui sono stati posti i sigilli

Quesito inviato da Valeria in data 18 febbraio 2002.
Un immobile a cui sono stati posti i sigilli da parte dell'amministratore giudiziale (nominato per una causa di divisione ereditaria dalle due parti in questione), che all'interno risulta privo di mobili od oggetti e che non ha collegamenti ad Enel e gas, può essere considerato inagibile e può quindi essere chiesta da una delle parti la riduzione del 50%?

Risposta inviata da Silvia in data 19 febbraio 2002.
No, non può essere applicata la riduzione del 50% sull'imposta da versare difettando l'immobile del requisito dell'inagibilità/inabitabilità. Come precisato dalle istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione Ici, infatti, l'inagibilità o l'inabitabilità devono consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Non mi sembra sia il tuo caso.



Termine di presentazione del ricorso

Quesito inviato da Filippo in data 18 febbraio 2002.
Nel caso si dovesse presentare ricorso alla commissione tributaria provinciale, il termine di presentazione entro i 60 giorni dalla notifica (nel caso di spedizione tramite raccomandata) sarebbe riferito alla data di spedizione o alla data di consegna al Comune?

Risposta inviata da Vincenzo Di Costanzo in data 18 febbraio 2002.
Per dare riscontro al tuo quesito occorre fare riferimento all'art. 20 del Decreto Legislativo 546/1992 che al comma 2 dispone:
2. La spedizione del ricorso a mezzo posta deve essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.



Casi di applicazione dell'art.74 della legge 342/2000

Quesito inviato da Francesco in data 18 febbraio 2002.
Questo Ente, a seguito di nota del 26/11/2001 dell'UTE che si riporta integralmente:
" ...il 16/03/1993 veniva accatastato un immobile sito nel Comune di Altomonte (Cs) alla p.ta... in ditta..., avente i seguenti dati catastali:... : foglio... p.lla... dal 16/03/1993 in atti dal 08/04/1993, il suddetto fabbricato venne classato nel seguente modo: Foglio... p.lla... Cat... R.C. £. 2.035.000 Notifica n. 374525 del 21/11/2001:"
Premesso che i dati di cui sopra sono confortati anche da visura catastale, in data 19/12/2001 ha emesso avvisi di liquidazione per gli anni 95-96-97-98 per il recupero della imposta versata sulla base di rendita presunta ( £. 987.000 ).
Il contribuente dimostra che la rendita gli è stata notificata solo in data 18/01/2002 e ritenendola errata si auto-attribuisce mediante il procedimento DOCFA (D.M. 701/94) la nuova rendita, inferiore a quella notificata nonché a quella presunta, di cui produce visura che è del seguente tenore: DIVISIONE N... DEL 14/02/2002 in atti dal 14/02/2002 - DIVISIONE.
A seguito di istanza, in autotutela, prodotta dal contribuente, è legittima la richiesta di rimborso per gli anni di cui sopra e successivi?
La rendita DOCFA, nel caso specifico, ha efficacia retroattiva ?
Non doveva il contribuente impugnare la rendita notificata davanti alla Commissione Tributaria Provinciale?
Se la nuova rendita, attribuita secondo il metodo DOCFA, non ha efficacia retroattiva, può il Comune riemettere gli avvisi, in autotutela, disapplicando interessi e sanzioni a norma dell'art.74 della Legge 342/2000?

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 20 febbraio 2002.
In merito alla questione prospettata, occorre anzitutto stabilire:
- la data di notificazione degli avvisi di liquidazione, cioè la data di ricevimento degli atti impositivi da parte del contribuente;
- se la rendita catastale attribuita dall'Agenzia del territorio è stata pubblicata all'albo pretorio entro il 31 dicembre 1999 oppure è stata notificata la prima volta con gli avvisi di liquidazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 74 della legge 342/2000.
Se la notifica degli avvisi di liquidazione è avvenuta regolarmente entro il 31 dicembre 2001 e la rendita è stata pubblicata all'albo pretorio entro il 31 dicembre 1999, il Comune può legittimamente richiedere la sola differenza di imposta, senza interessi né sanzioni, per le annualità dal 1995 al 1998. Qualora invece la rendita sia stata notificata con gli avvisi, troverebbe applicazione la regola generale sancita nel comma 1 dell'art. 74 della legge 342/2000, secondo la quale gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci soltanto a decorrere dalla data della loro notificazione e, quindi, non sarebbe dovuta neanche la differenza d'imposta (in senso conforme, Commissione tributaria provinciale di Firenze, sezione XIX, sentenza 13 marzo 2001 n. 17).
La ricezione degli avvisi di liquidazione dopo il 31 dicembre 2001 comporta la decadenza degli atti impositivi relativi alle annualità 1995 e 1996, mentre restano validi quelli del 1997 e 1998. Anche in questa circostanza, per la richiesta della differenza d'imposta vale quanto detto sopra, cioè tutto dipende dalla data di pubblicazione o di notifica della rendita catastale.
Nella fattispecie, il contribuente non ha alcun diritto di rimborso perché la rendita catastale attribuita è superiore a quella "presunta" dichiarata. Va infine ricordato che contro la rendita catastale attribuita esiste il ricorso alla competente commissione tributaria e non la procedura Docfa, che va utilizzata quando l'immobile è privo di rendita oppure ha subito variazioni permanenti che influiscono sull'ammontare della rendita catastale.



L'art 74 della legge 342/2000 non si applica alle aree fabbricabili

Quesito inviato da Tiziana in data 18 febbraio 2002.
Possiedo un'area fabbricabile. Per quest'area ho sempre regolarmente pagato l'Ici sulla base di una rendita presunta.
Alla fine dello scorso anno il Comune mi ha inviato una notifica per pagare la differenza tra la rendita determinata dallo Stesso (e mai notificatami) ed una somma a titolo di interessi e sanzioni.
Ora, posto che intendo trovare un accordo col comune sulla somma dovuta relativamente alla rendita da lui stimata, chiedo se devo pagare anche interessi e sanzioni?

Risposta inviata da Vincenzo Di Costanzo in data 18 febbraio 2002.
Parli di un'area edificabile e di una rendita presunta. La cosa non appare corretta per il semplice fatto che il valore di un'area edificabile è determinato in funzione del valore venale dello stesso senza alcun riferimento ad una rendita presunta. Infatti la rendita catastale, effettiva o presunta, va dichiarata solo per i fabbricati.
Per quanto detto ritengo che nella fattispecie da te prospettata non possa trovare applicazione l'art. 74 della legge 342/2000, in quanto tale norma si rende applicabile ai soli fabbricati per i quali, in assenza di rendita catastale attribuita dal catasto, è stata dichiarata una rendita similare.
Ritornando agli atti a te notificati ritengo che si tratti di accertamenti in rettifica con i quali il comune ha modificato il valore dell'area da te dichiarato. Orbene in tale caso è necessario che l'atto di accertamento rechi una adeguata motivazione riguardante gli elementi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a non ritenere congruo il valore dichiarato.
La fattispecie prospettata rappresenta un tipico caso in cui è possibile utilizzare, se regolamentato, l'istituto dell'accertamento con adesione; pertanto, inoltra al Comune istanza di accertamento con adesione; in tal modo potrai fruire della sospensione (per legge) di 90 giorni del termine per proporre ricorso alla CTP ed eventualmente concordare con il Comune un diverso valore dell'area.
Per quanto riguarda sanzioni ed interessi, non essendo applicabile l'art. 74 della legge 342/2000, gli stessi sono dovuti.



Il titolare del diritto d'uso è soggetto passivo

Quesito inviato da Lucia in data 18 febbraio 2002.
Io sono una coltivatrice diretta ancora attiva che paga regolarmente i contributi Scau, mentre mio marito è un coltivatore diretto in pensione che ha smesso di pagarli.
Volevo sapere se posso invocare l'art.1021 del codice civile (diritto d'uso) per non pagare l'Ici sui terreni agricoli di proprietà di mio marito (<<..diritto d'uso previsto dall'art. 1021 del codice civile, per cui la moglie diventa soggetto passivo d'imposta...>>).
Un dipendente comunale nega che l'articolo 1021 dica ciò ed in effetti tale articolo riporta:
Art. 1021 - Uso
"Chi ha il diritto d'uso di una cosa, può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti (821) per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia (1023 e seguenti, 1100).
I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto."
Domanda: chi ha ragione? Nella mia situazione sono soggetto passivo o è necessario qualche documento (ad esempio, essere titolare di diritto reale di usufrutto, enfiteusi ecc.)?

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 20 febbraio 2002.
Per esplicita previsione, soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili (terreni, aree fabbricabili, fabbricati) ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie e il concessionario su aree demaniali (art. 3, comma 1, del Dlgs 504/92).
Nel suo caso, poiché il proprietario dei terreni agricoli è suo marito, per poter trasferire a lei la soggettività passiva dell'imposta, deve acquisire la titolarità di un diritto reale di godimento sui terreni (uso, enfiteusi).
La costituzione di tale diritto deve farsi per iscritto, atto pubblico o scrittura privata, sotto pena di nullità (art. 1350 del Codice civile). Lo stesso Codice stabilisce poi che il contratto deve essere sottoposto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari (art. 2643 del Codice civile).
Se lei, quindi, è titolare del diritto reale d'uso o di enfiteusi diventa soggetto passivo d'imposta per i terreni di proprietà di suo marito e può godere delle riduzioni di cui all'art. 9, comma 1, del Dlgs 504/92.