LE RISPOSTE FORNITE AI QUESITI ICI PUBBLICATI NEL FORUM FISCALE
Le risposte ai quesiti Ici pubblicati nel forum fiscale
Area fabbricabile appartenente a coltivatore diretto

Quesito inviato da Pizzarru in data 13 febbraio 2002.
E' possibile che il comune faccia pagare l'Ici ad un coltivatore diretto che utilizza un'area edificabile per far pascolare dei capi di bestiame per più di 6 mesi all'anno, o ciò rientra nella Circolare 14 giugno 1993, n. 9 del Ministero delle Finanze?

Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 15 febbraio 2002.
Per esplicita previsione, non sono da considerare fabbricabili, anche se inseriti nel piano regolatore generale, i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali (art. 2, comma 1, lettera b, del Dlgs 504/92).
Nel caso in esame, quindi, l'Ici si assolve considerando l'area edificabile come terreno agricolo e potendosi così applicare le riduzioni di cui all'art. 9, comma 1, del Dlgs 504/92, nonché l'esenzione di cui all'art. 7, lettera h), del predetto decreto legislativo (terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina il cui elenco è riportato nelle circolare ministeriale n. 9/249 del 14 giugno 1993).



Ricorso per rendite attribuite ad immobile venduto

Quesito inviato da Giuliano B. in data 13 febbraio 2002.
Dal febbraio 1987 all'agosto 2000 mia moglie ed io siamo stati comproprietari al 50% di una casa isolata con garage e giardino sita nel nostro comune, presso la quale noi non abbiamo mai abitato. Dal 1993 abbiamo versato l'Ici sulla base di una rendita presunta, dato che l'UTE (Ufficio tributi erariali) non ci ha mai comunicato la rendita definitiva da noi richiesta fin dal 1987.
Con nostra sorpresa il 27/12/2001 il nostro Comune ci ha notificato avvisi di liquidazione Ici per gli anni 1994/95/96/97/98/99. Venni successivamente a conoscenza che nel 1998 fu attribuita all'immobile una rendita (A/7 vani 12.5 pari a £. 2.750.000 + C/6 mq 22 per £. 112.200) ben superione a quella presunta utilizzata per i nostri versamenti Ici, essendo tale rendita sicuramente esagerata, almeno per gli anni in cui l'immobile è stato di nostra proprietà, e potendo noi facilmente dimostrare ciò anche grazie ad una fitta corrispondenza di quel periodo, con la quale proprio l'Amministrazione comunale lamentava con noi proprietari la mancanza per l'immobile in questione di un adeguato scarico fognario, di adeguati impianto di riscaldamento ed elettrico, le pessime condizioni igienico/sanitarie dell'abitazione, ecc.
Nel 1995, fu anche emessa dal Sindaco, per le ragioni ora citate, un'ordinanza di sgombero dell'immobile stesso (successivamente sospesa ed infine revocata). Munito di tale documentazione mi sono quindi rivolto all'Ufficio del Territorio per ottenere una revisione delle rendite, trovando, in tal senso, una certa disponibilità, almeno verbale. Stessa disponibilità ha dimostrato anche l'Ufficio Imposte del mio Comune. Il problema è che la domanda di revisione delle rendite, secondo l'Ufficio del Territorio, deve essere presentata solo dall'attuale proprietario dell'immobile. Ciò mi sembra veramente assurdo. L'attuale proprietario, che potrebbe trarre anch'egli vantaggio da una rendita più bassa (e più equa) dell'immobile, sembra non interessato alla cosa ed io non posso certo obbligarlo a firmare la domanda.
Cosa posso fare? Mi devo rassegnare a pagare o posso comunque tentare di presentare all'Ufficio del Territorio una domanda di revisione delle rendite a mio nome in modo da fermare almeno il termine dei 60 giorni dalla notifica, sperando in una successiva decisione dell'attuale proprietario?

Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 16 febbraio 2002.
Nel suo caso o si rassegna a pagare soltanto la differenza d'imposta, senza interessi né sanzioni, per gli anni oggetto degli avvisi di liquidazione (in senso conforme, circolare ministeriale 4/FL del 13 marzo 2001) oppure, profittando dell'art. 74 della legge n. 342/2000, deve opporsi sia agli atti impositivi sia all'attribuzione della rendita catastale con ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica degli avvisi di liquidazione. A mio avviso, non esiste altra soluzione.



Terreni agricoli o edificabili

Quesito inviato da Francesca in data 14 febbraio 2002.
Premessa: io e mio marito siamo da molti anni agricoltori diretti (iscritti regolarmente e pagando i contributi del caso) e abbiamo versato l'Ici sui terreni (pur essendo edificabili) come agricoli. I terreni sono di proprietà di mio marito (avuti in eredità dopo il matrimonio, con regime di comunione dei beni). Mio marito è andato in pensione mentre io continuo ad essere iscritta e lavoro i terreni di mio marito. Tra noi non c'è alcun tipo di contratto.
Domanda: posso essere considerata soggetto passivo pur non essendoci alcun contratto esplicito tra di noi?
Devo pagare l'Ici come terreni agricoli o come edificabili?
Se è necessario un qualche contratto, qual è quello meno oneroso?

Risposta inviata da Puccio in data 14 febbraio 2002.
Il soggetto passivo è il proprietario, usufruttuario, concessionario.
L'Ici la paga suo marito come terreno edificabile, poiché ha perso i requisiti d'imprenditore agricolo o coltivatore diretto e l'art. 2 comma 1 del DL 504/92 stabilisce che le aree fabbricabili non sono considerate tali ma terreni agricoli soltanto se i terreni sono posseduti e condotti da imprenditori agricoli o da coltivatori diretti.
Un semplice contratto d'affitto non è sufficiente a trasferire la soggettività passiva.
Potrebbe cederle il diritto d'uso, tenendo la nuda proprietà.
Verifichi se il Comune dove sono ubicati i terreni ha introdotto un regolamento Ici avvalendosi dell'art. 59 del DLgs 446/97 che contempli norme specifiche in argomento.



Efficacia retroattiva della "messa in atti"

Quesito inviato da Tonino in data 14 febbraio 2002.
Sono proprietario di un immobile al quale l'UTE (Ufficio del Territorio) ha attribuito, con provvedimento del 15.01.1981, i seguenti dati catastali: cat. A/7, classe 1, vani 10,5.
Nel dicembre 2000, mediante notifica degli avvisi di liquidazione, sono venuto a conoscenza di un differente classamento: classe 5 (invariati tutti gli altri dati) e conseguente rendita maggiore.
Nell'occasione sono venuto a conoscenza che la suddetta variazione è stata "messa in atti" solo nel 1998 e che non è stata mai affissa nell'Albo pretorio.
Ho proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale contestando sia l'errato classamento, sia soprattutto l'efficacia retroattiva della "messa in atti" del '98.
Quali possono essere gli esiti?

Risposta inviata da Vincenzo Di Costanzo in data 14 febbraio 2002.
Certamente, in applicazione dell'art. 74 Legge 342/2000, saranno disapplicati le sanzioni e gli interessi.
Ritengo, sempre ai sensi della stessa norma, che la differenza di imposta sia dovuta. Per tale caso non ti resta che sperare che la commissione adita intervenga anche sull'attribuzione della rendita catastale. In tal caso penso che una eventuale rettifica della stessa abbia efficacia retroattiva.



Immobile in corso di costruzione

Quesito inviato da Giuliano in data 14 febbraio 2002.
Devo pagare l'Ici su un immobile in corso di costruzione, costruito in assenza di concessione e per cui ho inoltrato domanda di sanatoria ex Lege 47/85?
Tale immobile non è ancora ultimato e non ho ancora, tra l'altro, ritirato la concessione in sanatoria. Mi sono arrivati accertamenti per gli anni 1996 e 1997.

Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 15 febbraio 2002.
"Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato" (art. 2, comma 1, lettera a, del Dlgs 504/92).
Ciò premesso, nel caso prospettato l'imposta va pagata in base al valore dell'area edificabile.