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Le risposte ai quesiti Ici pubblicati nel forum fiscale
Variazione aree edificabili in terreni agricoli
Quesito inviato da Clemente in data 11 febbraio 2002.
Per un terreno classificato come area edificabile dal PRG del comune, ma che non sarà mai sfruttato come area edificabile, può essere richiesta la variazione da area edificabile a terreno agricolo?
Risposta inviata da Puccio in data 12 febbraio 2002.
Nell'iter di approvazione dei PRG è prevista almeno una fase per le osservazioni dei cittadini, nella quale di solito i cittadini richiedono l'inclusione nelle Zone territoriali omogenee edificabili. Nulla vieta di chiederne l'esclusione.
Qualora, però, l'osservazione non sia accolta, il terreno rimane a tutti gli effetti edificabile a prescindere dalla volontà di costruire e pertanto è obbligatorio versare l'Ici per l'area edificabile.
Recupero Ici in base a rendita accertata
Quesito inviato da Raffaello in data 11 febbraio 2002.
Ho sempre versato l'imposta Ici sulla base di una rendita presunta calcolata dall'UTE. In data 27/04/2001, mi è stato notificato l'accertamento della rendita ed ho presentato ricorso. Il Comune, il 18/12/01, mi ha notificato avvisi di liquidazione per gli anni 95-96-97-98. Posso ricorrere per la sospensione dell'imposta fino a decisione avvenuta? Posso contestare la legittimità, essendo avvisi antecedenti alla iscrizione in atti della rendita?
E' possibile aggiungere che è illegittimo notificare 4 avvisi in unico plico?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 12 febbraio 2002.
Lei ha proposto ricorso avverso l'attribuzione di rendita catastale da parte dell'Agenzia del territorio ed è in attesa della decisione. Nel frattempo, il 18 dicembre 2001 il Comune impositore le ha notificato avvisi di liquidazione ai fini Ici per gli anni dal 1995 al 1998. Nel caso prospettato, poiché la rendita catastale le è stata notificata il 27 aprile 2001, troverebbe applicazione la regola generale sancita nel comma 1 dell'art. 74 della legge 342/2000, secondo la quale gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci soltanto a decorrere dalla data della loro notificazione e, quindi, non sarebbe dovuta la differenza d'imposta (in senso conforme, Commissione tributaria provinciale di Firenze, sezione XIX, sentenza 13 marzo 2001 n. 17).
Contro gli atti impositivi può presentare istanza di autotutela al Comune, chiedendo il loro annullamento, e ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica degli atti da impugnare. Nel ricorso alla Commissione tributaria può sollevare anche la questione di legittimità per i 4 avvisi notificati in un unico plico, ma, per quanto mi risulta, non c'è alcuna norma che disponga la notificazione mediante singole raccomandate nel caso di diversi atti impositivi emessi nei confronti di un unico contribuente e relativi a più annualità.
Notifica e prescrizione delle cartelle di pagamento
Quesito inviato da Vale in data 11 febbraio 2002.
In data 23.01.2002 ho ricevuto una cartella di pagamento per l'Ici del 1994. Presso l'ufficio tributi della città mi è stato fatto vedere l'avviso di liquidazione notificato il 10.02.2000. Tale notifica era stata fatta presso una mia vecchia residenza (ove però era ancora residente mia madre) e la raccomandata era stata presa da una vicina di casa.
Io ritengo che l'avviso sia nullo e la cartella sia ormai prescritta. Vorrei fare ricorso. Quali leggi devo richiamare se ho ragione?
Risposta inviata da Vincenzo Di Costanzo in data 11 febbraio 2002.
Ritengo che tu voglia contestare l'iscrizione a ruolo per irregolare notifica del sottostante avviso di liquidazione, in quanto tale irregolarità non ti ha consentito la conoscenza dell'avviso di liquidazione con conseguente preclusione del diritto alla difesa.
Orbene, devi contestare l'iscrizione a ruolo a mezzo ricorso in bollo alla Commissione Tributaria Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento. Tale ricorso deve essere articolato in due fasi distinte:
a) la prima fase consiste nella notifica, entro 60 giorni, all'Ente che ha proceduto all'iscrizione a ruolo (il Comune) del ricorso in bollo;
b) la successiva fase consiste nel deposito presso la CTP (Commissione tributaria provinciale) di copia del ricorso, corredato della ricevuta di presentazione al Comune e dichiarato conforme all'originale notificato al Comune; tale deposito deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla data di notifica del ricorso.
Per quanto riguarda le regole che disciplinano la notifica degli atti tributari devi fare riferimento agli articoli 136 e seguenti del Codice di Procedura Civile ed al DPR 602/1973.
Accertamento con adesione non previsto nel regolamento Ici
Quesito inviato da Nicola in data 12 febbraio 2002.
Il mio Comune ha previsto l'accertamento con adesione nel Regolamento delle entrate; non c'è nessun riferimento a codesto istituto nel Regolamento Ici (ne sono sicuro avendo preso visione di quest'ultimo).
E' lo stesso esperibile? O dovevano fare espresso riferimento e/o richiamo nel regolamento Ici?
Risposta inviata da Vincenzo Di Costanzo in data 14 febbraio 2002.
Penso che l'istituto dell'accertamento con adesione non espressamente previsto nel regolamento Ici sia applicabile in quanto lo stesso è stato previsto nel Regolamento generale delle entrate. Non esiste alcuna norma che preveda l'obbligatorietà del richiamo di tale istituto nei regolamenti delle singole entrate tributarie. Ci sono casi di Comuni che hanno approvato un Regolamento dell'accertamento con adesione senza richiamarlo nei regolamenti specifici.
Obbligo di dichiarazione per l'uso gratuito
Quesito inviato da Marco in data 12 febbraio 2002.
Il mio comune (per l'anno d'imposta 1998) aveva adottato una delibera consiliare (non un vero regolamento) nella quale si stabiliva di considerare abitazione principale quella concessa in uso gratuito ai figli. Premesso che mio figlio vive da molti anni in un mio alloggio concesso gratuitamente, esisteva l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione, anche se ciò non era esplicitamente previsto nella delibera comunale?
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 15 febbraio 2002.
La dichiarazione Ici deve essere presentata, a norma dell'art. 10, comma 4, del Dlgs 504/92, limitatamente agli immobili, siti nel territorio dello Stato, per i quali si sono verificate modificazioni nella soggettività passiva oppure nella struttura o destinazione dell'immobile, che hanno determinato un diverso debito di imposta.
Nel caso da lei prospettato, se la concessione in uso gratuito a suo figlio dell'immobile ha determinato una sua diversa destinazione (ad esempio, da abitazione secondaria ad abitazione principale), con conseguente minor debito di imposta, era obbligatorio presentare la dichiarazione.
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