LE RISPOSTE FORNITE AI QUESITI ICI PUBBLICATI NEL FORUM FISCALE
Le risposte ai quesiti Ici pubblicati nel forum fiscale
Non sono considerate fabbricabili le aree coltivate dall'enfiteuta coltivatore diretto

Quesito inviato da Lucia in data 29 gennaio 2002.
Mio marito (ex-coltivatore) è pensionato e PROPRIETARIO di terreni ora edificabili. Io sono coltivatrice diretta di tali terreni è ho un contratto di enfiteusi. Da quel che ho capito, devo essere io a pagare l'Ici, ma il terreno è da considerarsi agicolo o no? Una legge dice "si considera non fabbricabili, anche se in effetti lo siano, i terreni POSSEDUTI e condotti da coltivatori diretti". Io non ho il possesso ma ho il contratto di enfiteusi.

Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 02 febbraio 2002.
L'art. 3, primo comma, del Dlgs 504/92 individua quale soggetto passivo d'imposta anche il titolare del diritto reale di enfiteusi. Pertanto, per esplicita previsione del comma 1, lettera b), del citato Dlgs 504/92, non sono considerate fabbricabili le aree utilizzate come terreni agricoli da parte di lei, coltivatrice diretta iscritta negli appositi elenchi previdenziali.




La notifica effettuata dal messo comunale è valida

Quesito inviato da Tancredi in data 29 gennaio 2002.
Nel mese di dicembre 2001 mi sono stati notificati avvisi di accertamento/liquidazione per gli anni 95-2000. Ho appurato, in seguito, che il nome del messo notificatore non compare fra quelli che il sindaco, con proprio decreto, ha nominato quali messi speciali, deputati, appunto, alla notifica degli avvisi Ici. Posso far valere questa circostanza ai fini dell'annullamento dei predetti avvisi?

Risposta inviata da Berardo in data 02 febbraio 2002.
La notificazione degli avvisi di liquidazione o di accertamento può essere fatta anche tramite messi speciali o messi comunali, ai sensi dell'art. 60 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600. Nel caso da lei segnalato, quindi, se la notifica è stata fatta dal messo comunale è da ritenersi valida.




L'ex alloggio del custode è soggetto all'Ici

Quesito inviato da Luigi in data 29 gennaio 2002.
Abito in un condominio che, oltre alle parti comuni, ha un appartamento condominiale (ex alloggio del custode) e una guardiola.
Ho chiesto all'amministratrice se per dette unità ha effettuato i pagamenti Ici e mi ha risposto che non sono mai stati pagati, perché in catasto le hanno risposto che non sono censiti e quindi non bisogna pagare l'Ici. Poi le hanno spiegato che probabilmente sono compresi in tutto il condominio. Ma se ogni condomino paga per il proprio appartamento, cosa vuol dire che sono compresi nel condominio?
Qualcuno mi sa dire se avremmo dovuto pagare l'Ici fin dal 1992 e, quindi, siamo in multa oppure é giusto come ha fatto l'amministratrice?

Risposta inviata da Berardo in data 02 febbraio 2002.
L'ex alloggio del custode e la guardiola sono parti comuni dell'edificio (art. 1117 del codice civile), in quanto destinati direttamente al servizio del condominio. Per essi l'amministratrice del condominio avrebbe dovuto provvedere all'iscrizione nel catasto, alla presentazione della dichiarazione Ici e al pagamento del tributo. Se non ha effettuato questi adempimenti, ai fini Ici dovrà sottostare al pagamento dell'imposta evasa anche per gli anni pregressi non caduti in prescrizione, unitamente alle sanzioni ed agli interessi moratori.




La notifica deve essere fatta anche al titolare del diritto di possesso

Quesito inviato da Luigi in data 30 gennaio 2002.
Per essere valida, a chi deve essere fatta la notificazione dell'avviso di accertamento? Si può eccepire nullità /annullamento se non viene effettuata alle persone giuste?

Risposta inviata da Puccio in data 05 febbraio 2002.
L'art. 74 della L. 342/00, al 1° comma ha stabilito che "a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione all'intestatario della partita".
Posto che spesso il possessore degli immobili non coincide con l'intestatario della partita e che il ricorso avanti le commissioni tributarie può essere legittimamente proposto solo dal possessore, con la circolare del Ministero delle Finanze n. 4 del 13/03/2001 è stato dunque chiarito che tale problema debba intendersi risolto dall'art.6 della Legge 27/07/2000 "Statuto del Contribuente", che prevede l'obbligo da parte dell'Amministrazione di assicurare al contribuente l'effettiva conoscenza degli atti a lui destinati. Pertanto, la notificazione deve essere effettuata anche a colui che ha il possesso del bene.




Decorrenza della modifica del procedimento di accertamento Ici

Quesito inviato da Monica V. in data 30 gennaio 2002.
Se è stato introdotto l'obbligo della comunicazione Ici, in luogo della dichiarazione su modello ministeriale, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, il Comune può effettuare operazioni di liquidazione dell'imposta sulla base di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, del D. Lgs. 504/92, ricalcolando per il 1999 e anni successivi l'imposta sulla base di una rendita attribuita solo nel corso del 1999 e mai notificata? E se la rendita fosse stata attribuita in anni anche precedenti al 1999 è corretto affermare che il ricalcolo dell'imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita maggiore rispetto a quella presunta dichiarata potrebbe essere fatto per le annualità pregresse solo fino all'anno d' imposta 1998?

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 02 febbraio 2002.
Se il comune ha modificato il procedimento di accertamento Ici ai sensi del comma 1, lettera l) dell'art. 59 del Dlgs n. 446 del 15 dicembre 1997, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 11 del Dlgs 504/92 non trovano alcuna applicazione. Di conseguenza, per gli anni di imposta per i quali opera il regolamento (nell'ipotesi di sua adozione nel 1998, per l'anno di imposta 1999 e successivi) non può più emettere avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione, né avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, né avvisi di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione. Per gli anni di imposta antecedenti, continua invece ad applicarsi il procedimento di accertamento previsto nel decreto legislativo n. 504/92.
Se emergono irregolarità nei versamenti, il funzionario responsabile Ici può emettere avvisi di accertamento motivati contenenti la liquidazione (quantificazione) dell'imposta ancora dovuta, dei relativi interessi e delle sanzioni. L'avviso di accertamento per omesso, parziale e tardivo versamento è un atto tipico del modificato procedimento di accertamento.
Nel caso prospettato, se la rendita è stata adottata (o pubblicata anche mediante affissione all'albo pretorio) entro il 31 dicembre 1999, il Comune può legittimamente richiedere al contribuente soltanto la differenza d'imposta anche per gli anni pregressi, limitatamente alle annualità 1998 e successive (art. 27, comma 9, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001).