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Le risposte ai quesiti Ici pubblicati nel forum fiscale
La modificazione di rendita ha effetto dall'anno successivo
Quesito inviato da Nerici Susanna in data 30 novembre 2001.
In data 20/06/01 la rendita catastale è variata da 1.885.000 a 1.595.000. Effettuato il versamento Ici in acconto pari al 50% con riferimento alla vecchia rendita di 1.885.000, come calcolare l' importo della seconda rata?
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 02 dicembre 2001.
Secondo la risoluzione ministeriale del 27 novembre 1997, n. 226/E, "dovendosi assumere per ciascun anno di imposizione le rendite quali risultano in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione medesimo, le modifiche di rendita hanno effetto a decorrere dall'anno di tassazione successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime risultano essere state annotate negli atti catastali" (cosiddetta "messa in atti").
Nel caso prospettato dovrà quindi calcolare l'importo del saldo Ici ancora sulla vecchia rendita; la nuova rendita costituirà la base per l'autotassazione del prossimo anno.
Come determinare i costi di fabbricato D a seguito di trasformazione di società
Quesito inviato da Marika in data 03 dicembre 2001.
In caso di trasformazione di società da Snc a Spa prima del 1993, i costi relativi al fabbricato industriale sostenuti negli anni di esistenza della Snc devono essere considerati nel conteggio ai fini del calcolo del valore imponibile globalmente imputati all'anno di trasformazione, oppure i vari costi devono essere stratificati imputandoli ai vari anni di competenza (gli stessi ammortamenti vengono ripresi sulla base dei costi sostenuti dalla Snc)?
Risposta inviata da Roberto in data 07 dicembre 2001.
Se la trasformazione della società da Snc a Spa non ha comportato la nascita di un nuovo soggetto giuridico e la nuova società conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione, i costi relativi al fabbricato industriale sostenuti negli anni di esistenza della Snc (ora Spa) devono essere aggiornati annualmente con i coefficienti previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Se invece, con l'atto di trasformazione si è inteso dar vita a un nuovo soggetto giuridico, i valori da assoggettare ad Ici sono quelli di acquisizione dell'immobile, da rivalutare nei vari anni di competenza.
Le aree fabbricabili utilizzate come terreni agricoli
Quesito inviato da Massy in data 04 dicembre 2001.
Sono proprietario di un terreno agricolo che coltivo e che ho saputo rientra in un'area fabbricabile. Mi è giunto un avviso di accertamento sul mancato pagamento dell' Ici del 1995 da parte del mio comune di 360.000 lire. Perché devo pagare l' Ici su un terreno che coltivo e sul quale non ho intenzione di costruire una casa?
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 07 dicembre 2001.
Per esplicita previsione dell'art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 504/92, non sono considerate fabbricabili le aree utilizzate come terreni agricoli da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, iscritti negli elenchi previdenziali. Se lei è coltivatore diretto iscritto regolarmente negli elenchi previdenziali e il valore del terreno non eccede lire 50 milioni, non è soggetto all'imposta. Mancando la prima condizione, dovrà pagare l'Ici in base al valore dell'area fabbricabile.
Gli immobili di società estere sono soggetti all'Ici
Quesito inviato da Doriano in data 05 dicembre 2001.
Vorrei sapere se società estere (senza sede in Italia) che hanno la proprietà in Italia di immobili ad uso abitazione, devono pagare l'ICI.
Risposta inviata da Roberto in data 07 dicembre 2001.
Le società estere che hanno proprietà in Italia devono pagare regolarmente l'Ici per gli immobili da loro posseduti. Sono esenti solo i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali, in base ad accordi resi esecutivi nel territorio dello Stato, era prevista l'esenzione dall'Ilor (art. 7, comma 1, lettera f, del D.Lgs. n. 504/92).
Illegittima l'iscrizione a ruolo senza l'avviso di liquidazione o di accertamento
Quesito inviato da Carlotta in data 05 dicembre 2001.
Ho ricevuto questa mattina una cartella esattoriale relativa ad una liquidazione comunale del 1999 per l' Ici degli anni 1993 e 1996, con relative sanzioni ed interessi. Io ritengo di non aver mai ricevuto le notifiche delle liquidazioni. Comunque, il comune, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, non avrebbe dovuto notificarmi tali liquidazioni entro i termini dallo stesso previsti?
Nel caso in cui il comune non abbia eseguito tale notifica, mi conviene fare ricorso?
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 07 dicembre 2001.
Per esplicita previsione, le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 90 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di liquidazione o di accertamento, sono riscosse coattivamente mediante ruolo (art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 504/92).
Nel suo caso il Comune impositore non poteva iscrivere a ruolo l'importo di tributi per i quali non erano stati notificati avvisi di liquidazione o di accertamento. E' stato, infatti, ripetutamente affermato (da ultimo, Commissione tributaria regionale della Basilicata, sentenza n. 112 del 29 dicembre 2000) il principio che l'accertamento del tributo e l'iscrizione a ruolo costituiscono due fasi ben distinte e non confondibili del procedimento, poste a tutela dei diritti del contribuente, di cui la prima "rappresenta una fase ineliminabile e insostituibile ai fini del valido esercizio del potere d'imposizione".
Contro il provvedimento coattivo del Comune può benissimo proporre ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale.
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