LE RISPOSTE FORNITE AI QUESITI ICI PUBBLICATI NEL FORUM FISCALE
Le risposte ai quesiti Ici pubblicati nel forum fiscale
Il valore venale di un'area edificabile soggetta ad esproprio

Quesito inviato da Anna in data 25 novembre 2001.
Ho un terreno vincolato dal Piano Regolatore ad area destinata a Piano di Insediamento Produttivo ( PIP). In quanto tale sarà a breve espropriato. Ho pagato fino ad oggi l'Ici come terreno agricolo. Ho recentemente saputo che per il calcolo della indennità di esproprio che mi sarà corrisposta, vista una recente sentenza della Corte Costituzionale, devo adeguare l'Ici al valore venale del terreno. Ma come si fa a sapere qual è il valore venale di un terreno vincolato da un esproprio?

Risposta inviata da Berardo in data 02 dicembre 2001.
La circostanza che trattasi di area destinata ad espropriazione si riflette sulla quantificazione della base imponibile che, essendo rappresentata dal valore venale in comune commercio, sarà evidentemente pari all'indennità di espropriazione. E' indispensabile quindi accertare, possibilmente con l'ausilio di un tecnico, la situazione dell'area interessata, anche in riferimento alla previsione dell'art. 16 del D.Lgs. 504/92.




Il fratello che non utilizza l'immobile deve pagare l'Ici con aliquota ordinaria

Quesito inviato da Nella in data 27 novembre 2001.
Un immobile in comproprietà con il fratello viene utilizzato da uno come prima casa pagando con aliquota ridotta. Il Comune pretende il pagamento del 50% come seconda casa. E' giusta la pretesa del Comune ?

Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 02 dicembre 2001.
Il fratello che non utilizza l'immobile deve pagare l'imposta per la sua quota parte. Può fruire dell'aliquota ridotta nel caso in cui il Comune impositore abbia deliberato di equiparare all'abitazione principale quella concessa in uso gratuito (comodato) a parenti in linea retta o collaterale, ossia abbia dato attuazione alla previsione di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 59 del D.Lgs. n. 446/97.




L'Ici per l'immobile terremotato

Quesito inviato da Castrese in data 27 novembre 2001.
Vorrei sapere se un immobile inagibile perché terremotato e rientrante nella Legge 219/81, il cui stato di inagibilità è stato a suo tempo riconosciuto e attestato dall'Ufficio Tecnico del comune, sia soggetto all'ICI ed in quale misura visto che la risoluzione ministeriale Min. Fin. Dir. Gen. Imposte Dirette 30/10/1992, n. 7/2186 ritiene che per essi non sussiste imponibilità.

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 02 dicembre 2001.
L'immobile terremotato, dichiarato inagibile dall'Ufficio tecnico del Comune e di fatto non utilizzato, ha diritto alla riduzione del 50% dell'imposta, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni (art. 8, comma 1, del Dlgs n. 504/92).
Se il contribuente si attiva per la cancellazione della rendita catastale, in ossequio alla previsione di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 28/98, la costruzione inidonea a utilizzazione produttiva di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado, viene iscritta al catasto senza attribuzione di rendita, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d'uso. In tale ipotesi, oggetto di tassazione è l'area edificabile, ossia l'area di sedime, e non più il fabbricato che viene considerato "permanentemente" inagibile o inabitabile.




Organo competente a deliberare le aliquote Ici

Quesito inviato da Cerullo Pasquale in data 29 novembre 2001.
In riferimento all'art. 32, lettera g) della legge 142/1990, con la quale "si affida ai consigli comunali il compito dell'istituzione dell'ordinamento dei tributi e della disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi", se i comuni hanno con la delibera della giunta comunale (anzichè del consiglio) decretato quale aliquota applicare per l'anno di imposizione, si può ricorrere in autotutela o in Commissione per l'illegittimità dell'aliquota applicata e portare la stessa al 4 per mille?

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 05 dicembre 2001.
Il problema riguardante l'organo competente a deliberare le aliquote di imposta ha dato luogo a diverse interpretazioni dopo la modificazione introdotta dal comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996. Il Ministero dell'Interno, con circolare telegrafica n. 2/97 del 21 febbraio 1997, ha individuato nella giunta comunale l'organo competente a deliberare le aliquote di imposta. Conforme a tale interpretazione è il pensiero della Corte Costituzionale (sentenza n. 111 del 22 aprile 1997). In senso opposto si è pronunciata la sezione V del Consiglio di Stato che, con decisione n. 424 del 30 aprile 1997, ha evidenziato che il potere impositivo è esercitato dal consiglio comunale. Sulla stessa posizione si trova il TAR della Toscana (sezione I) con le sentenze n. 679 del 24 novembre 1998 e n. 1123 del 20 dicembre 1999. Il riferimento al "consiglio comunale" risulta poi nella circolare n. 101/E del 17 aprile 1998 e nella risoluzione n. 95/E del 30 luglio 1998 del Ministero delle Finanze.
Sulla questione è intervenuto anche il legislatore che, nel delineare le competenze dei consigli, ha escluso dai loro compiti la determinazione delle aliquote di imposta (art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 267 del 2000). Ma la previsione dell'art. 42, se per il momento sembra abbia posto fine alle varie interpretazioni, è destinata a far discutere ancora.
Ho voluto riassumere brevemente il quadro della situazione, per mettere il lettore in condizione di meglio valutare la decisione che vorrà prendere in merito al quesito proposto.




Se la ristrutturazione non è ultimata si paga sul valore dell'area edificabile

Quesito inviato da Mauro in data 30 novembre 2001.
La licenza edilizia per la ristrutturazione della mia abitazione è scaduta, i lavori non sono ancora stati ultimati ed il fabbricato risulta completamente non abitabile. Nei tre anni di validità della licenza edilizia ho pagato in base al valore dell'area edificabile, posso continuare a fare così finché non avrò completato i lavori (dopo aver chiesto naturalmente una nuova concessione edilizia) ?

Risposta inviata da Berardo in data 02 dicembre 2001.
In base al comma 6 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92, fino alla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, dovrà pagare l'imposta sul valore dell'area fabbricabile.