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Le risposte ai quesiti Ici pubblicati nel forum fiscale
Il curatore del fallimento è responsabile degli atti omissivi
Quesito inviato da Giorgio in data 21 novembre 2001.
La curatela del fallimento non ha provveduto nel termine di 90 giorni dalla vendita dell'immobile alla denuncia ed al relativo versamento.
L'avviso di accertamento va presentato al curatore del fallimento e vanno applicate le sanzioni per omessa denuncia?
Risposta inviata da Berardo in data 28 novembre 2001.
L'avviso di accertamento per omessa dichiarazione ed omesso versamento dell'imposta va notificato al curatore del fallimento in base al principio di personalità della sanzione, secondo cui il centro di imputazione di conseguenze giuridiche è la "persona fisica" che ha posto in essere il comportamento trasgressivo rispetto all'obbligo tributario previsto dal comma 6 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 504/92 (circolare ministeriale n. 180/E del 10 luglio 1998).
"Pausa fiscale" per proporre ricorso
Quesito inviato da Paolo in data 21 novembre 2001.
Il mio Comune mi notifica un accertamento il 3 agosto comunicandomi che i termini di 60 giorni per il ricorso partono dal 15 settembre vista la "PAUSA FISCALE". Esiste d'avvero?
Risposta inviata da Berardo in data 28 novembre 2001.
Il termine di 60 giorni per proporre ricorso avverso l'atto impositivo notificato il 3 agosto decorre dal 16 settembre, perché va tenuto conto della sospensione feriale dei termini dal 1° agosto al 15 settembre.
La dimora abituale può essere diversa dalla residenza anagrafica
Quesito inviato da Grazia B. in data 22 novembre 2001.
Non ho ancora spostato la residenza presso la mia nuova abitazione per motivi di lavoro. Tuttavia essa è per me la mia abitazione principale.
Io risulto residente presso un immobile in parte di mia proprietà, ma per il quale non ho mai sfruttato la detrazione prima casa.
Ai fini Irpef, ai fini delle detrazioni per abitazione principale, si può dichiarare la dimora abituale in in luogo diverso da quello risultante dai registri anagrafici.
Vale lo stesso anche per l'ICI ?
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 05 dicembre 2001.
La detrazione per abitazione principale ai fini Irpef e Ici spetta all'unità immobiliare nella quale il contribuente dimora abitualmente. "A tal fine - precisano le istruzioni alla compilazione del modello Unico 2001 - valgono i dati dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi del T.U. sull'autocertificazione approvato con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici".
L'accertamento non può basarsi su una rendita provvisoria
Quesito inviato da Maurizio in data 23 novembre 2001.
Volevo chiedere se è possibile che un comune emetta un avviso di accertamento per un'immobile basandosi non su di una rendita catastale, ma su di una rendita ricavata da un'autocertificazione (ponendo poi come condizione che si riserva di conguagliare il dovuto al momento dell'attribuzione della rendita catastale).
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 02 dicembre 2001.
L'accertamento basato su una rendita ricavata da un'autocertificazione del contribuente è inutile, perché esiste già la dichiarazione Ici presentata ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 504/92. Superflua è poi la riserva di conguagliare l'imposta dovuta al momento dell'attribuzione della rendita catastale, in quanto tale compito è previsto dal comma 1 dell'art. 11 del citato decreto legislativo.
I vari adempimenti ai fini Ici per acquisto di un box
Quesito inviato da Miki in data 23 novembre 2001.
Vorrei sapere i vari adempimenti dalla data di acquisto fino alla dichiarazione Ici. Faccio presente che l'immobile è di proprietà del coniuge in regime di comunione dei beni.
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 02 dicembre 2001.
Se nell'atto di acquisto è stato precisato che l'acquirente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, entrambi i coniugi sono tenuti al pagamento dell'Ici pro quota. Al riguardo, si vedano risoluzione ministeriale 18 luglio 1977; Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza n. 8496 del 26 settembre 1996; sezioni unite civili, sentenza n. 77 del 18 febbraio 1999.
Nel prossimo anno va presentata la dichiarazione Ici entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, a meno che il comune in cui è ubicato l'immobile non abbia introdotto, con apposita norma regolamentare, l'obbligo di una "comunicazione" da presentare in luogo dell'adempimento dichiarativo. E' bene pertanto contattare il comune competente.
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