LE RISPOSTE FORNITE AI QUESITI ICI PUBBLICATI NEL FORUM FISCALE
Le risposte ai quesiti Ici pubblicati nel forum fiscale
Il fratello che abita l'immobile indiviso ha diritto alla detrazione

Quesito inviato da Cercone William in data 29 ottobre 2001.
Un immobile A3, composto di 4 unità immobiliari distinte, ciascuna con propria rendita catastale, è stato ereditato da 4 fratelli. Attualmente è ancora indiviso e ciascun erede ne è proprietario per 1/4. Una sola unità immobiliare è occupata da uno dei fratelli che vi risiede con la propria famiglia stabilmente. Dato che gli altri 3 eredi risiedono in altri comuni, il primo ha diritto all'eventuale aliquota ridotta ed alla intera detrazione di lire 200.000 come prima casa?

Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 04 novembre 2001.
In base agli elementi evidenziati nel quesito, il fratello che abita con la famiglia in una delle quattro unità immobiliari ancora indivise dovrà pagare l'Ici per la sua quota di proprietà (25%), usufruendo dell'aliquota ridotta e dell'intera detrazione previste per l'abitazione principale, il che gli permetterà, molto probabilmente, di azzerare l'imposta.
Per le altre tre unità, invece, pagherà il tributo dovuto con aliquota ordinaria e senza detrazione, come del resto i suoi fratelli che sono obbligati a pagare l'Ici per tutte e quattro le unità immobiliari in base alla loro quota di proprietà. Questi potrebbero, per l'abitazione utilizzata dal fratello, usufruire delle agevolazioni dovute per l'abitazione principale se il Comune impositore ha dato attuazione alla previsione di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 59 del Dlgs 446/97, in forza della quale l'unità concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale è equiparata all'abitazione principale. Consiglio quindi di informarsi in merito presso l'Ufficio tributi del Comune interessato.




La rendita accertata con sentenza ha efficacia retroattiva

Quesito inviato da Rosario in data 08 novembre 2001.
Nel 1998 è stata notificata la rendita a seguito censimento. Ho presentato ricorso al NCEU ed alla Commisione tributaria e nel 2001 ho ottenuto la riduzione della rendita con annotazione da parte del catasto che la rendita deve essere applicata dall' 01.01.1992.
L'ufficio Ici contesta tale annotazione, e ritiene che la nuova rendita va in vigore a partire dal gennaio 2002 e, quindi, non spettano i rimborsi per quote Ici pagate in più per gli anni precendenti. E' possibile questo?

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 12 novembre 2001.
La rendita catastale accertata con sentenza definitiva ha efficacia anche per gli anni pregressi e deve essere applicata sin dal momento in cui il contribuente ha proposto ricorso avverso la rendita attribuita dall'Ufficio tecnico erariale (Ute). Questo principio è stato affermato dalla Commissione tributaria provinciale di Matera con sentenza n. 446 del 5 luglio 2000. "Il contribuente - ha inoltre ritenuto la predetta Commissione - non può sopportare le conseguenze negative di un ritardato riconoscimento dei propri diritti".
Nel caso da lei prospettato, la contestazione del Comune impositore, secondo la quale la nuova rendita va in vigore a partire dal gennaio 2002, si rifà all'interpretazione data dal ministero delle Finanze dell'art. 5, comma 2, del Dlgs 504/92 (vedasi risoluzione n. 226 del 27 novembre 1997). Ma la tesi ministeriale, pur valida quando la rendita attribuita dall'Ute non è stata contestata, si pone in contrasto con il principio, di natura processuale, che fa decorrere gli effetti della pronuncia del giudice dal momento in cui è stato proposto ricorso avverso il provvedimento attributivo della rendita catastale. Infatti, come si rileva dalla motivazione della predetta sentenza della Commissione tributaria di Matera, "il riferimento al valore catastale in essere al 1° gennaio dell'anno di imposizione non può contrastare l'effetto retroattivo di una sentenza che ridetermina il valore catastale stesso". Del resto, diverse commissioni tributarie hanno annullato gli atti emessi dai Comuni, i quali applicano la precitata interpretazione ministeriale.
Si impone, quindi, la tesi sostenuta anche da altri giudici di merito che fa obbligo al Comune di rimborsare l'Ici versata in eccedenza dal contribuente sulla base di una rendita rettificata. Contro il rifiuto del Comune di restituire le somme indebitamente percepite, non le resta che proporre ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale, confidando nel quasi certo giudizio favorevole.




Integrazione arretrati in base alla risoluzione ministeriale 226/E

Quesito inviato da Luigi in data 13 novembre 2001.
Per una casa ho pagato l'Ici in base a rendita "presunta" (Cat.A/3,cl.2) fino al 2000; il Comune ha chiesto l'integrazione dell'imposta a partire dal 1994, secondo il classamento automatico definitivo (cat.A/7, cl.2) dell'Ufficio del territorio. Fino ad oggi, sono stati adeguati i versamenti degli anni 1999, 2000 e 1994, 1995, 1996 al classamento "definitivo".
A seguito di istanza dello scrivente del 17/01/2000, l'Ufficio del territorio ha corretto la rendita definitiva in atti dall'8/03/2000 con il seguente "nuovo classamento definitivo" (Cat.A/3,cl.3).
Lo scrivente ritiene:
a) di dover pagare l'Ici secondo l'ultimo classamento (Cat.A/3, cl.3) fin dal 1994, con diritto al rimborso per le somme versate in più negli anni predetti;
b) di non dover integrare i restanti anni arretrati 1997 e 1998 secondo il precedente "errato" definitivo classamento, come pretende il Comune e senza rimborso, in forza della C.M. del 27/11/1997, n° 226/E.
Chiedo cortesemente al Forum di indicarmi se devo pagare o no, oppure se devo battermi per il rimborso, ed in questo secondo caso , in forza di quale norma?

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 19 novembre 2001.
La risoluzione del ministero delle Finanze n. 226/E del 27 novembre 1997, alla quale si richiama il suo Comune, affronta l'ipotesi di rettifica in diminuzione di una rendita catastale e ritiene applicabile la regola di carattere generale dell'art. 5, comma 2, del Dlgs n. 504/92 anche in presenza di modifiche della rendita, sostenendo che tali modifiche "hanno effetto soltanto a decorrere dall'anno di tassazione successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime risultano essere state annotate negli atti catastali" (cosiddetta "messa in atti"). Con la predetta risoluzione il Ministero ha negato il rimborso a un fabbricato la cui rendita, già annotata negli atti catastali al 1° gennaio 1993, aveva subito, a seguito di ricorso proposto dal contribuente, una variazione d'ufficio in diminuzione con "messa in atti" il 29 novembre 1996.
Premesso che l'interpretazione ministeriale non costituisce fonte di diritto (Cassazione, sezione I civile, sentenza 11020 dell'8 novembre 1997), nel caso di specie la risoluzione ministeriale sopra citata risulta non solo contraria ai principi di correttezza, imparzialità e buona amministrazione previsti dall'art. 97 della Costituzione, ma conduce inevitabilmente ad addossare ai contribuenti le conseguenze derivanti da inesattezze e inefficienze dell'attività amministrativa. E così il Comune impositore, che potrebbe accertare in loco le reali caratteristiche dell'unità immobiliare oggetto di controversia, si serve dell'evidente errore dell'Ufficio del territorio, che confonde addirittura un fabbricato di categoria A/3 (abitazione economica) con un'abitazione in villino (cat. A/7), e fa pagare indebitamente al contribuente una maggiore imposta.
In simili casi, le commissioni tributarie hanno annullato gli atti emessi dai Comuni, i quali applicano l'interpretazione fornita dal ministero delle Finanze con la predetta risoluzione n. 226/E.
Nel suo caso, se è ancora nei termini di legge (60 giorni dalla notifica), può impugnare il provvedimento del Comune con ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale, oppure presentare al Comune istanza di autotutela, nella speranza che venga favorevolmente accolta sotto il profilo della ragionevolezza, prima ancora che giuridico.




Il pagamento dell'Ici spetta al coniuge superstite

Quesito inviato da Gerardo Cantelmo in data 14 novembre 2001.
Mio padre proprietario dell'unica abitazione in cui dimorava ed intestatario del bollettino Ici è deceduto il 1° ottobre 2001. La morte va comunicata ai fini Ici? Si adempie all'obbligo del pagamento Ici anche se il bollettino resta intestato al defunto? Quali sono gli adempimenti da seguire in caso di morte?
Mio padre non ha lasciato testamento. Come eredi siamo in quattro: mia madre, io ed i miei due fratelli. Quali sono gli adempimenti a carico di ciascuno degli eredi?
Anche se la successione non è ancora aperta, è necessario già da quest'anno che gli eredi paghino la loro quota ai fini Ici?

Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 19 novembre 2001.
Nel caso prospettato, soggetto passivo di imposta è unicamente sua madre, essendo titolare del diritto reale di abitazione ai sensi del comma 2 dell'art. 540 del codice civile. Deve quindi pagare interamente l'Ici a partire dalla morte del coniuge, anche se ci sono altri eredi che continuano a vivere con lei (i figli). A lei spetta anche la detrazione prima casa.
Entro il 20 dicembre prossimo dovrà effettuare due versamenti distinti: uno a nome del defunto e uno a suo nome, ciascuno per i rispettivi periodi di possesso. Il prossimo anno sua madre dovrà presentare, entro il 31 luglio, due dichiarazioni: una a suo nome e l'altra a nome del marito defunto. Se invece il Comune ha adottato la norma regolamentare di cui alla lettera l) dell'art. 59 del Dlgs n. 446/97, che introduce l'obbligo di una comunicazione in luogo della normale dichiarazione, dovrà uniformarsi alle disposizioni del regolamento comunale.




Interessi dovuti su rimborso Ici

Quesito inviato da Daniela in data 19 novembre 2001.
Rendita definitiva inferiore a rendita presunta. Ho chiesto il rimborso al Comune a partire dall'anno 1994. A detto rimborso, per delibera comunale, non vengono applicati gli interessi.
Può una delibera comunale scavalcare la legge che prevede gli interessi?

Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 20 novembre 2001.
Ai sensi del comma 1, ultimo periodo, dell'art. 11 del Dlgs n. 504/92, il Comune "dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura" indicata nel comma 5 (ora 6) dell'art. 14. In senso conforme si è espresso il ministero delle Finanze con la circolare n. 4/FL del 13 marzo 2001. Pertanto la delibera del Comune, che nega il computo degli interessi sulle somme da rimborsare ai contribuenti, è viziata di legittimità sotto il profilo della violazione di legge.

Nuovo quesito inviato da Daniela in data 21 novembre 2001.
Grazie per la gentile risposta e un'ultima domanda, se permessa: gli interessi devono essere computati dal 1994 oppure dal momento in cui io ha fatto domanda di rimborso? e come posso agire se loro hanno violato la legge? Nel frattempo cercherò la circolare da Lei gentilmente evidenziata.

Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 28 novembre 2001.
Nel suo caso, trattandosi di restituzione di somme versate in eccedenza con la particolare procedura di liquidazione prevista dall'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 11 del Dlgs. 504/92, la decorrenza degli interessi è stabilita dalla data di esecuzione dell'indebito versamento e non dalla data di presentazione della domanda.
La procedura di rimborso, infatti, deve scattare d'ufficio, senza che sia necessaria la domanda del contribuente. Tuttavia l'istanza da lei presentata può servire a sollecitare il Comune all'adempimento, oltre a interrompere i termini di prescrizione o di decadenza.
Avverso il rifiuto alla restituzione o il silenzio dell'amministrazione può presentare ricorso alla competente commissione tributaria provinciale.
La circolare ministeriale n. 4/FL del 13 marzo 2001, da me citata nella precedente risposta, la trova su questa guida Ici cliccando sulla voce "Norme". Alla voce "Versamenti" c'è una sezione "Rimborsi" che può interessarla.