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Le risposte ai quesiti Ici pubblicati nel forum fiscale
Il Comune deve motivare il valore di un'area edificabile
Quesito inviato da Massimo in data 19 ottobre 2001.
Sono proprietario di un terreno sito in un comune diverso da quello di mia residenza. Dal 1997 il terreno in questione è stato, a mia insaputa, ricompreso nella zona edificabile, ma solo nel corso del 2001 mi è stato inviato il prospetto riepilogativo degli importi, comprensivo degli interessi, da me dovuti per gli anni 97/98/99/e 2000. Preciso che nel 1997 per altro terreno mi era stata immediatamente notificata la variazione da agricolo ad edificabile. Chiedo se è mio dovere pagare l'importo totale richiesto e se, come mi è stato riferito, ero tenuto ad apprendere della variazione dall'albo del comune (bacheca) che, ripeto, non è il mio comune di residenza.
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 23 ottobre 2001.
Il Comune impositore non è obbligato a notificare al contribuente la variazione del suo terreno da agricolo ad edificabile. Ciò premesso, nel caso prospettato è bene ricordare che per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (art. 5, comma 5, del Dlgs 504/92).
Il valore determinato dal Comune vincola unicamente il Comune stesso e il funzionario responsabile del tributo e non il contribuente che può verificare la correttezza dell'atto impositivo in relazione ai presupposti di fatto, alle ragioni giuridiche che l'hanno determinato e alla procedura con cui è stato determinato l'imponibile. In mancanza di tali motivazioni la commissione tributaria potrebbe ritenere nullo l'accertamento (Cassazione 4 febbraio 1998, n. 1107; 4 dicembre 1996, n. 10812; Cassazione, sezione tributaria, 5 maggio 2000, n. 5717; 7 luglio 1999, n. 7042).
Contro l'atto impositivo, dunque, sempre se ricorrono motivi ed elementi validi, può ricorrere alla Commissione tributaria provinciale per vedere annullato l'atto impugnato o ridotto il valore del terreno. Ovviamente, se non esistono validi motivi si corre il rischio di essere condannati a rimborsare le spese di giudizio per soccombenza.
Prima casa in Comune diverso da quello di residenza
Quesito inviato da Buccola Loreto in data 19 ottobre 2001.
Sono proprietario di un alloggio di civile abitazione sito in un comune della provincia di Caltanissetta, realizzato in edilizia agevolta. Per ragioni di servizio (arma Carabinieri) risiedo nel comune di Torino, ove peraltro vivo in appartamento in locazione. Il comune ove l'immobile insiste, non mi assoggetta ai benefici delle previste detrazioni di imposta, non considerandola prima casa. Qual è l'importo corretto da corrispondere alle casse comunali in base alle vigenti disposizioni di legge?
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 23 ottobre 2001.
Non può essere qualificata come principale l'abitazione che possiede in un comune della provincia di Caltanissetta, in quanto lei (o i suoi familiari) non vi dimora abitualmente ed abita, a titolo di locazione, in un appartamento del comune di Torino. Per l'immobile di sua proprietà, anche se unico, dovrà pagare l'Ici con aliquota ordinaria e senza diritto alla detrazione, come "altro fabbricato".
Nuovo ricorso avverso avviso di liquidazione Ici
Quesito inviato da Orazio in data 19 ottobre 2001.
Mi sono state notificate dall'Ute le nuove rendite catastali dell'abitazione e dell'autorimessa nel luglio 2001 ed ho fatto ricorso avverso l'avviso di accertamento, nei termini, alla commissione tributaria.
Successivamente il Comune mi richiede il pagamento della sola differenza tra rendita dichiarata e accertata dal 1994 ad oggi. Posso nuovamente ricorrere alla Commissione tributaria per sospendere il pagamento della differenza in attesa della definizione del primo ricorso? Posso essere esonerato comunque dal pagamento della differenza, in quanto la rendita mi è stata notificata dopo il 2000 (comma 1 dell'art. 74 del collegato "2000" e sentenza 17/2000 della Commissione tributaria provinciale di Firenze).
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 23 ottobre 2001.
Avverso l'atto impositivo del Comune può ricorrere alla Comissione tributaria provinciale, chiedendo la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. Certamente la Commissione provinciale attenderà, prima di decidere sull'Ici, l'esito del ricorso avverso la rendita catastale.
L'art. 74 della legge 342 del 21 novembre 2000 non prevede l'esonero dal pagamento dell'eventuale differenza d'imposta dovuta per gli anni pregressi, ma subordina il recupero della maggiore imposta alla notifica della rendita catastale. Così la sentenza n. 17 del 12 febbraio 2001 della Commissione tributaria provinciale di Firenze, emessa in ordine al citato articolo 74, stabilisce che la pretesa tributaria del Comune può essere fatta valere unicamente dopo la data di notificazione al contribuente della rendita catastale atribuita dall'Ufficio del terrirorio.
Benefici per abitazione data in uso gratuito al figlio
Quesito inviato da Manuela in data 19 ottobre 2001.
Il Comune in cui risiedo ha adottato una delibera in cui prevede che per gli immobili dati in uso gratuito a parenti, l'Ici si paga con l'aliquota e detrazione che spettano alla prima casa. Essendo io proprietaria di due immobili, in uno vi abito e l'altro l'ho dato in uso gratuito a mio figlio, su entrambe le unità immobiliari posso dunque applicare la detrazione prima casa?
Risposta inviata da silvia in data 23 ottobre 2001.
Sì, puoi applicare la detrazione e l'aliquota ridotta per abitazione principale su entrambe le unità immobiliari. Informati presso l'Ufficio Tributi se nel Regolamento Ici hanno esteso tale beneficio anche alle pertinenze (es.: autorimesse) dell'abitazione principale.
Rimborso Ici per rendita definitiva inferiore a quella presunta
Quesito inviato da Renato R. in data 22 ottobre 2001.
Ho ricevuto in data ottobre 2000 la notifica della rendita definitiva (in atti dall' 11/09/2000) di una variazione catastale effettuata il 13/11/1992. Dalla data in cui ho effettuato la variazione catastale ho effettuato il pagamento dell'Ici su una rendita presunta superiore a quella che poi il catastato mi ha assegnato.
Posso richiedere il rimborso dell'imposta versata in eccesso? e se sì, posso richiederlo dal 1994?
E' giusto che il Comune, al quale ho già richiesto il "dovuto" rimborso, mi risponda che in base al collegato della finaziaria 2000 non sono previsti rimborsi per le notifiche effettuate dopo l' 01/01/2000?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 26 ottobre 2001.
La risposta del Comune è priva di qualsiasi fondamento. La circolare ministeriale 4/FL del 13 marzo 2001, che fornisce chiarimenti in ordine alle disposizioni relative all'Ici introdotte dalla legge 21 novembre 2000, n. 342 (il cosiddetto "collegato" alla legge finanziaria per l'anno 2000), prevede al punto 3 che "nell'eventualità in cui il contribuente abbia versato il tributo in misura maggiore rispetto a quello che risulta dovuto in base alla rendita attribuita, avrà diritto al rimborso delle somme indebitamente versate, sulle quali devono essere corrisposti gli interessi. Infatti, a differenza di quanto è avvenuto con la legge finanziaria dello scorso anno che disciplinava diversamente tale fattispecie, mancando nell'art. 74 specifiche disposizioni al riguardo, devono trovare applicazione le norme di carattere generale che regolano la materia".
Ora, la vigente disciplina in materia di Ici stabilisce che il Comune impositore è tenuto a restituire al contribuente le somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi nella stessa misura di quelli moratori. La procedura di rimborso scatta d'ufficio, nel caso in cui il diritto alla restituzione del tributo emerga in sede di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti eseguiti (si vedano in proposito l'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del Dlgs 504/92 e l'art. 1 del decreto ministeriale 367/99).
Pertanto, le consiglio di presentare o spedire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, istanza di rimborso redatta in carta semplice, per sollecitare il Comune interessato alla restituzione delle somme indebitamente percepite dal 1994 e per interrompere i termini di prescrizione o di scadenza. In caso di rifiuto o di silenzio da parte dell'ente impositore, può presentare ricorso alla Commissione tributaria proviciale.
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