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Le risposte ai quesiti Ici pubblicati nel forum fiscale
Termini prescrizionali ICI
Quesito inviato da Conte Anna in data 09 ottobre 2001.
Ho ricevuto nel mese di settembre 2001 gli avvisi di liquidazione per errati pagamenti ICI relativi agli anni 1995-1996-1997. Pur sapendo della proroga al 31/12/2001 dei termini per i controlli delle annualità dal 95 al 98, ho letto in una rubrica economica di un settimanale che il periodo di prescrizione Ici si è ridotto a tre anni. Vorrei conoscere i riferimenti di questa legge e, nel caso mi riguardasse, sapere come comportarmi.
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 16 ottobre 2001.
Per gli avvisi di liquidazione da lei ricevuti, relativi agli errati pagamenti Ici per gli anni 95, 96 e 97, i termini di decadenza sono stati prorogati al 31 dicembre 2001 dall'art. 18, comma 4, della legge finanziaria n. 388/2000.
Per quanto riguarda la seconda domanda, va ricordato che l'art. 11, comma 2, del Dlgs 504/92 (modificato dall'art. 6 del Dlgs 32/01) prevede l'emissione, da parte del Comune impositore, di "avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi, entro il 31 dicembre del TERZO ANNO successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del QUINTO ANNO successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta".
Rimborso ai fabbricati di categoria D
Quesito inviato da Mari in data 10 ottobre 2001.
Se a seguito di attribuzione della rendita di un fabbricato gruppo D da parte dell' Ute, il nuovo valore è nettamente inferiore a quello utilizzato fino a quel momento (scritture contabili+indice di rivalutazione), si ha diritto al rimborso delle somme versate in eccesso?
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 16 ottobre 2001.
Nel caso prospettato va ricordato che, secondo l'interpretazione ministeriale, il passaggio dal valore contabile a quello catastale non esplica alcun effetto sulle annualità pregresse. In sostanza, il ministero delle Finanze ha precisato che il minore valore catastale rispetto a quello contabile non dà diritto a rimborsi di imposta in favore del contribuente, così come il maggiore valore catastale rispetto a quello contabile non dà diritto a recuperi da parte del Comune (risoluzione n. 27/E del 9 aprile 1998; in senso contrarrio, Commissione tributaria provinciale di Napoli, sezione XXII, sentenza 7 giugno 1999, n. 271).
L'assegnatario di alloggio Inpdap deve pagare l'Ici
Quesito inviato da Valerio Carpentiere in data 11 ottobre 2001.
Occupo dal 5-5-1990, con contratto di locazione stipulato nel rispetto della L.392/78, una unità immobiliare di proprietà dell'I.N.P.D.A.P., il quale dal 1996 a oggi, in fase di conguaglio degli oneri accessori, mi computa l'imposta ICI. Tale onere è dovuto?
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 23 ottobre 2001.
In riferimento al quesito proposto, va ricordato che per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto, soggetto passivo d'imposta è l'assegnatario, a decorrere dalla data della concessione in locazione con patto di futura vendita o riscatto (circolare ministeriale 35/2/1013 del 26 novembre 1993).
Diversa, invece, è l'ipotesi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione semplice, poiché in questo caso il locatore rimane estraneo al rapporto d'imposta e quindi non assume alcuna soggettività passiva ai fini Ici.
Se il suo contratto di locazione rientra in questa seconda ipotesi, come locatario dell'immobile di proprietà dell'INPDAP non è obbligato a pagare l'Ici.
All'appartameto con due rendite distinte spetta una sola detrazione
Quesito inviato da Mari in data 12 ottobre 2001.
Se a seguito di unificazione di due appartamenti in uno unico non si è provveduto al riaccatastamento e quindi si hanno due rendite distinte, l'Ici si calcola applicando la detrazione per abitazione principale e quindi l'aliquota ridotta per entrambi gli appartamenti, oppure il secondo è considerato seconda casa?
Il Comune può, a seguito di richiesta di rimborso per maggiore Ici versata per errore materiale in un caso come sopra esposto in cui il contribuente ha calcolato entrambi gli immobili con l'aliquota per abitazione principale, provvedere al rimborso stesso?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 16 ottobre 2001.
In merito al quesito da lei proposto, l'agenzia delle Entrate - direzione regionale Lombardia - con parere 15 giugno 2001, n. prot. 63600/01 (in "Guida Normativa" del 3 agosto 2001, n. 141) precisa che al proprietario di due distinte unità immobiliari, accatastate separatamente, e utilizzate entrambe di fatto come fossero un'unica abitazione non spetta per tutti e due gli appartamenti la detrazione Ici prevista per l'abitazione principale dall'art. 8, comma 2, del Dlgs 504/92. Infatti, ai sensi della lettera a) del citato articolo 8, comma 2, l'Ici si applica distintamente per ogni unità immobiliare autonomamente iscritta in catasto, e nel caso in cui un soggetto sia proprietario di più appartamenti, la detrazione d'imposta spetta esclusivamente per una di esse, essendo una sola quella che può essere considerata abitazione principale.
Per quanto sopra esposto, se il contribuente ha considerato entrambi gli appartamenti abitazioni principali dovrà regolarizzare la sua posizione contributiva pagando la maggiore imposta dovuta, maggiorata di interessi e sanzioni.
Esenzione Ici per immobile affittato ad associazione sportiva
Quesito inviato da Antonio in data 12 ottobre 2001.
Gradirei sapere se il proprietario di un locale affittato ad una associazione sportiva può usufruire dell'esenzione Ici ed in che modo può farlo.
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 16 ottobre 2001.
Nel caso prospettato, il beneficio dell'esenzione previsto dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Dlgs 504/92 compete purché il Comune impositore non abbia dato attuazione, nel proprio regolamento, alla previsione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 59 del Dlgs 446/97, secondo la quale è possibile stabilire che l'esenzione in esame "si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore".
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