LE RISPOSTE FORNITE AI QUESITI ICI PUBBLICATI NEL FORUM FISCALE
Le risposte ai quesiti Ici pubblicati nel forum fiscale
Costruzione su area pertinenziale

Quesito inviato da Gabriele in data 28 settembre 2001.
Ho costruito un fabbricato nell'area pertinenziale (cortile) edificabile di un'altra casa di mia proprietà. Il comune mi chiede di valutare l'area edificabile utilizzata e di pagare l'Ici dall'inizio della nuova costruzione fino al termine dei lavori.
E' corretta una tale valutazione?
Io non ho già versato l'Ici per il terreno come pertinenza del fabbricato vecchio?

Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 02 ottobre 2001.
La richiesta del Comune è corretta e risponde alla previsione dell'art. 5, comma 6, del Dlgs 504/92, secondo cui in caso di utilizzazione edificatoria dell'area pertinenziale la base imponibile è costituita dal valore dell'area stessa, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito è comunque utilizzato.




Chi ha il solo possesso dell'immobile non è soggetto passivo ai fini Ici

Quesito inviato da Laura in data 01 ottobre 2001.
Nel caso di un proprietario che ha ceduto con atto regolarmente registrato il pieno possesso di un immobile riservando a sé la nuda proprietà, chi è soggetto passivo I.C.I.? A chi va notificato l'avviso di accertamento per gli anni precedenti l'atto?

Risposta inviata da Lucio in data 27 ottobre 2001.
In base alla vigente normativa in materia di Ici, il possessore di un immobile non rientra tra i soggetti passivi obbligati al pagamento del tributo, in quanto il possesso non è da considerare diritto reale di godimento delle cose. Pertanto, nel caso di specie, il proprietario dell'immobile è tenuto a pagare l'imposta e a lui va notificato, ovviamente, l'avviso di accertamento per gli anni precedenti l'atto con cui è stato ceduto il possesso dell'immobile stesso.

Nuovo quesito inviato da Laura in data 02 ottobre 2001.
Ulteriori precisazioni: si chiede di conoscere se la normativa vigente preveda il caso di pieno possesso distinto dalla nuda proprietà che non sia usufrutto. Tra il proprietario ed il possessore è stato stipulato un atto preliminare di vendita nel quale, con decorrenza immediata, il proprietario cede il pieno possesso dell'immobile all'altro soggetto lasciandosi la titolarità della nuda proprietà.

Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 14 ottobre 2001.
Il semplice possesso dell'immobile non costituisce diritto reale di godimento e, pertanto, soggetto passivo dell'imposta rimane il proprietario. Solo se lei ha stipulato un contratto preliminare qualificato come contratto definitivo, il promissario acquirente diventerebbe soggetto passivo dell'Ici (in senso conforme, circolare ministeriale 73/E del 27 maggio 1994; Commissione tributaria centrale, decisione 4977 del 20 giugno 1991).




Pagamento differenza Ici per anni pregressi

Quesito inviato da Mario in data 03 ottobre 2001.
Sono comproprietario con mia moglie di una seconda casa nella marina Leccese. Nel 1983 ho costruito una stanza in più, che ho regolarmente condonato ed accatastato nel 1984. Il catasto non mi ha mai comunicato la nuova rendita catastale aggiornata, per cui ho pagato l' Ici sempre sulla base del vecchio imponibile. Agli inizi del 2000 il comune ha notificato, solo per la mia quota, l' invito al pagamento della differenza per gli anni 93, 94 e 96; questo mese di settembre ha notificato, sempre per la mia quota, la differenza per il 1997 comprensiva di tassa evasa, sanzioni ed interessi. Per quanto chiede, cosa devo pagare?
Quali anni sono prescritti? Ed in base a quale legge? Ho qualche adempimento da compiere?

Risposta inviata da Carlo in data 14 ottobre 2001.
Penso che lei abbia già pagato la differenza d'imposta per gli anni 93, 94 e 96, poiché ha ricevuto l'avviso di liquidazione agli inizi del 2000. Deve quindi pagare solo per l'annualità 1997. Per gli anni dal 1998 in poi le conviene regolarizzare la posizione contributiva rivolgendosi all'Uffico Ici del Comune interessato e chiedere di poter usufruire dell'accertamento con adesione e del ravvedimento, al fine di ottenere le previste riduzioni delle misure sanzionatorie.

Nuovo quesito inviato da Mario in data 21 ottobre 2001.
Cortesemente, desiderei sapere se l' Ici relativa al 1997 va pagata unitamente agli interessi e sanzioni che il comune mi chiede, oppure solo l' Ici non pagata per errore.

Risposta inviata da Carlo in data 27 ottobre 2001.
L'imposta relativa all'anno 1997 deve essere versata con il solito bollettino Ici, unitamente agli interessi e alla sanzione. L'importo del tributo va indicato nell'apposita voce degli "Importi riferiti a", mentre il totale della somma da pagare (imposta, interessi e sanzione) va indicato nella riga "Ricevuta di un versamento di L..." e in quella "Certificato di un accreditamento di L...".




La detrazione per abitazione principale spetta per una sola unità

Quesito inviato da Libero in data 05 ottobre 2001.
La mia abitazione principale consiste in un fabbricato antico che catastalmente aveva ed ha tuttora due rendite catastali. Premetto che per gli anni 1993-2000 ho pagato l'ICI su tale immobile sommando le due rendite e applicando la detrazione sul valore così ottenuto. Ora in Comune mi contesta il fatto che trattansi di due unità immobiliari e, quindi, non potevo usufruire della detrazione su entrambe. Chi ha ragione?

Risposta inviata da Silvia in data 08 ottobre 2001.
In questo caso ha ragione il Comune. La detrazione (e l'eventuale aliquota ridotta) andava applicata su una sola unità immobiliare. Se di fatto le due abitazioni sono state accorpate generando un' unica unità immobiliare, dovevi anche presentare la denuncia di variazione alla competente Agenzia del Territorio (Catasto) (serviva anche una concessione edilizia...). In questo caso era lecito versare l'imposta sulla base di una rendita presunta (relativa alle due uiu) fintanto che l'Agentia del Territorio non ti avesse assegnato la rendita catastale (v. art. 5, comma 4, D. Lgs. n. 504/92).
Questo è ciò che la legge prevede. Se poi le due unità immobiliari da te possedute constano di due vani - due vani e mezzo ciascuna, tale per cui è evidente che la tua abitazione principale non può che essere quella risultante dall'accorpamento delle due unità, prova a sentire l'Ufficio Tributi... puoi trovare qualche funzionario che interpreta la legge in modo non proprio così rigoroso. A volte anche i funzionari sono dotati di buon senso!




Dichiarazione ICI non presentata

Quesito inviato da Laura in data 09 ottobre 2001.
Ho acquistato un appartamento a fine settembre 2000. A dicembre 2000 ho pagato al Comune la relativa imposta ICI come abitazione principale (avendo trasferito ad inizio Ottobre la residenza). Non ho presentato nessuna dichiarazione ma ho solo pagato.
La devo presentare? Devo pagare qualche sanzione?

Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 14 ottobre 2001.
Se non ha presentato la dichiarazione Ici entro il 31 luglio scorso, può "ravvedersi" entro il 29 ottobre. La regolarizzazione può essere effettuata, se ha versato l'imposta dovuta, con il pagamento di una sanzione minima di lire 12.500 (12,50% di 100.000 lire) e la presentazione della dichiarazione con allegata copia del versamento effettuato.
Nelle annotazioni della dichiarazione dovrà scrivere: "Ravvedimento operoso per tardiva presentazione di dichiarazione".