LE RISPOSTE FORNITE AI QUESITI ICI PUBBLICATI NEL FORUM FISCALE
Le risposte ai quesiti Ici pubblicati nel forum fiscale
Adempimenti per appartamento acquistato

Quesito inviato da Laura in data 14 settembre 2001.
Ho acquistato un'appartamento ed ho rogitato a marzo 2001. A giugno ho quindi pagato la prima rata dell'ICI. Cambiando residenza prima della seconda rata di dicembre 2001, devo comunicare qualcosa ?

Risposta inviata da Marzia in data 15 settembre 2001.
Avrai pagato la prima rata 2001 con aliquota ordinaria; cambiando residenza hai diritto a pagare la seconda rata usufruendo della detrazione e dell'aliquota agevolata previste per l'abitazione principale. Tali agevolazioni decorrono dal momento che tu hai effettuato il cambio di residenza, pertanto nel conteggio dell'importo da corrispondere per la seconda rata stai attenta al computo dei mesi. Comunque entro il 30 giugno 2002 devi presentare la denuncia di variazione ai fini Ici presso il comune con allegata copia del rogito e sarà in base ai dati contenuti in questa denuncia (residenza) che il comune accerterà automaticamente che hai i requistiti per usufruire delle agevolazioni previste per l'abitazione principale. Informati comunque presso l'ufficio comunale competente per l' Ici.




Dichiarazione Ici a seguito di vendita di una casa

Quesito inviato da Augusto Bozzi in data 14 settembre 2001.
Quando una casa viene venduta o donata si deve avvertire l'ufficio Ici del cambiamento di proprietà o è sufficiente il rogito?

Risposta inviata da Marzia in data 15 settembre 2001.
Bisogna presentare la denuncia di variazione all'ufficio tributi o all'ufficio competente per l' Ici presso il comune dove si trova l'immobile, compilando l'apposito stampato rilasciato dallo stesso comune. La denuncia deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla variazione con allegata copia del rogito. Se il rogito è stato stipulato nel 2001 la denuncia deve essere presentata entro il 30 giugno 2002, pena il pagamento di sanzioni per omessa denuncia.




Richiesta di rimborso Ici per rendita definitiva inferiore a quella presunta

Quesito inviato da Graziella M. in data 16 settembre 2001.
Dal 1993 al 2000 ho regolarmente pagato l' I.C.I. calcolata sulla rendita catastale presunta. L'anno scorso è stato effettuato un atto notarile per la vendita di metà dell'immobile e dall'atto risulta che la rendita catastale definitiva è molto inferiore rispetto a quella presunta. Ho chiesto informazioni all' Ufficio Tecnico del Comune in cui risiedo e l'impiegato dopo una certa insistenza ha estratto un documento (..non ben identificato, probabilmente un aggiornamento ricevuto dal catasto) dove risultava una lista di immobili (tra i quali il mio) per i quali era stata assegnata la rendita definitiva, peraltro identica all'atto notarile in mio possesso. La prima domanda che vorrei porvi è: Il Comune dovrebbe notificare ai contribuenti l'assegnazione definitiva della rendita catastale? Naturalmente io non ho ricevuto alcuna comunicazione e ho scoperto la nuova rendita solo a seguito del rogito della casa. Ho quindi richiesto all'Ufficio Tributi il rimborso delle quote eccedenti pagate finora e come risposta mi è stato richiesto un certificato catastale dove risulta l'attribuzione della rendita e la data di decorrenza in atti. A questo punto vorrei sapere se l'atto notarile in mio possesso è sufficiente a certificare quanto mi è stato richiesto o devo fornire ulteriore documentazione.

Risposta inviata da Silvia in data 17 settembre 2001.
Allora, andiamo con ordine. Il Comune non ha mai avuto né ha l'obbligo di notificare la rendita catastale al contribuente. L'obbligo di notifica della rendita è sempre stato attribuito all'Agenzia del Territorio (Catasto). Fino al 31.12.1999 il Catasto generalente notificava le rendite ai cittadini mediante affissione delle stesse all'Albo Pretorio del Comune in cui erano ubicate le unità immobiliari oggetto di classamento. Dal 01.01.2000 il Catasto ha l'obbligo di notificare le rendite con raccomandara a.r. direttamente al/ai proprietario/i delle unità immobiliari inserite in partita. Quanto alla richiesta di rimborso, trovo strano che l'Ufficio Tributi ti abbia richiesto una visura catastale per procedere al rimborso. Per legge gli Enti Pubblici dovrebbero evitare di chiedere ai contribuenti materiale reperibile presso altre Pubbliche Amministrazioni. Per agevolare l'attività di liquidazione dell'Ufficio puoi comunque esibire la visura catastale richiestati. Ricorda che il rimborso spetta per gli anni d'imposta dal 1994 in poi (il 1993 è caduto in prescrizione) e che ti devono essere liquidati anche gli interessi.




Come va fatto il classamento di un fabbricato

Quesito inviato da Luca in data 17 settembre 2001.
Ho la mia unica casa in una zona PEEP (Piano di edilizia economica e popolare). La dicitura stessa fa pensare che la casa sia un abitazione di tipo economico (ho il mutuo agevolato), mi sono invece trovato una rendita in classe A2 classe 2 ed il garage in C6 classe 4. Per prima cosa, sarei curuioso di sapere chi decide il classamento degli immobili e la scala che va da 1 ad 8 in che cosa consiste. Porto a conoscenza che mi sono recato al catasto, ho fatto vedere la pianta della mia casa a tre diversi impiegati, ognuno di loro mi ha dato una risposta diversa: il primo mi ha conteggiato 5,5 vani, il secondo 6 e il terzo nientemeno 7, attribuendo classi diverse. La domanda sorge spontanea: Ma chi comanda all'UTE, chi si sveglia per primo? PS. (la mia casa fa parte di un gruppo di 28 appartamenti IDENTICI, ma ognuna si differenzia nella rendita perchè avvenuta in tempi diversi).

Risposta inviata da Marzia in data 19 settembre 2001.
Per categoria A/2 si intende abitazione di tipo civile; se tu presumi di possedere un'abitazione di tipo economico, deve essere attribuita la categoria A/3. Per quanto riguarda la scala della classe la 1^ è la più bassa, l' 8 è la più alta. Tu possiedi la classe 2 che è relativamente bassa.
Il classamento dell'immobile si fa attraverso l'utilizzo di un programma informatico chiamato DOCFA. E' utilizzato dai liberi professionisti ( geometri, architetti, ingegneri) per l'accatastamento degli immobili e, attraverso i dati inseriti nel programma ed il caricamento delle tariffe d'estimo relative al tuo comune, il programma elabora i dati inseriti ed attribuisce il classamento. Se il condominio in cui abiti è di recente costruzione (non superiore ai 5-6 anni) sicuramente è stato utlizzato questo programma per l'attribuzione del classamento. Generalmente in condominio tutti gli appartamenti ed i garage (cat. C/6) dovrebbero avere la medesima categoria e classe, pertanto prova a chiedere spiegazioni al tecnico libero professionista che ha eseguito l'accatastamento della tua casa.
Per quanto riguarda il conteggio dei vani, la regola generale dice che: per i locali a destinazione principale quali cucina, soggiorno, camere, ecc. si attribuisce valore 1; per i locali a diretto servizio e a disbrigo delle funzioni dei locali principali (accessori diretti) si attribuisce valore 1/3, come ingresso, ripostigli, bagno, corridoi ecc.; per i locali a servizio indiretto (accessori complementari), come cantine, soffitte, mansarde, lavanderie, ecc. si attribuisce il valore 1/4. Per quanto riguarda il garage (C/6) si conteggiano i mq. di superficie utile calpestabile da arrotondare al mq. inferiore o superiore. Quindi in base a quello riportato nella tua planimetria catastale (e non sul progetto del comune) puoi facilmente calcolare i vani catastali. Ad esempio, se il tuo appartamento è composto da cucina, soggiorno, due camere, bagno, ingresso, corridoio, ripostiglio, lavanderia e cantina non direttamente comunicante con l'appartamento, il conteggio dei vani sarà il seguente:
- vani principali: cucina+soggiorno+camera+camera = 4 per cui 4 x 1 = 4
- accessori diretti: bagno+ingresso+corridoio+ripostiglio = 4 per cui 4 x 0,33 = 1,32
- accessori complementari: lavanderia+cantina = 2 per cui 2 x 0,25 = 0,50
vani catastali totali = 4 + 1,32 + 0,50 = 5,82 da arrotondare al mezzo vano superiore, pertanto 6 vani.
Se avessimo ottenuto 5,75 da arrotondare a 5,5;
se avessimo ottenuto 5,26 da arrotondare a 5,5;
se avessimo ottenuto 5,25 da arrotondare a 5;
se avessimo ottenuto 5,76 da arrotondare a 6.
Per quanto riguarda chi comanda al Catasto bisogna rivolgersi o al Capo Sezione Fabbricati oppure direttamente ai dirigenti dell'Ufficio del Territorio (ex UTE).




Prescrizioni ICI

Quesito inviato da Meri Z. in data 17 settembre 2001.
In data 14/09/01 mi è stata notificata la liquidazione relativa all'imposta ICI 1994 determinata dalla differenza tra la rendita presunta da me dichiarata e quella definitiva comunicatami dal Comune a febbraio del corrente anno. Mi risulta che il differimento dei termini di liquidazione e accertamento al 31/12/2001 riguardino solo le annualità d'imposta 1995 e successive, quindi quella da me ricevuta risulterebbe già prescritta. E' così o sono in errore ?

Risposta inviata da Silvia in data 17 settembre 2001.
Ai sensi dell'art. 18, comma 4, Legge n. 388/2000 per le liquidazioni effettuate a seguito di attribuzione di rendita ex art. 11, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 504/92, il termine per la notifica dei relativi avvisi è prorogato al 31.12.2001. Pertanto, se l'attività di liquidazione posta in essere dall'Ufficio Tributi deriva dalla sola differenza accertata tra la rendita presunta dichiarata dal contribuente e quella catastale, dovrai versare quanto richiesto dal Comune (senza sanzioni né interessi). Al Comune, per l'annualità 1994, non è invece consentito emettere avvisi di accertamento in rettifica, avvisi di accertamento d'ufficio e avvisi di liquidazione la cui motivazione sia imputabile a cause diverse da quella indicata nella Legge n. 388/00.