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Le risposte ai quesiti Ici pubblicati nel forum fiscale
Dichiarazione Ici per la quota di appartamento venduto
Quesito inviato da Francesca in data 10 settembre 2001.
A marzo 2000 ho venduto il 50% di mia proprietà dell'appartamento in cui vivevo al mio ex marito. A giugno 2000 ho pagato al Comune sia l'acconto che il saldo relativo ai 3 mesi di possesso.
Mi è stato comunicato che devo presentare una dichiarazione al Comune, ma entro quale termine? Se il termine è scaduto a cosa vado incontro?
Risposta inviata da Luigi in data 14 settembre 2001.
Per la quota dell'appartamento venduta a marzo 2000 al suo ex marito, avrebbe dovuto presentare la dichiarazione Ici entro il 31 luglio 2001. Se la presenta entro 90 giorni può avere una riduzione della sanzione del 12,5%. Si rivolga all'Ufficio tributi del Comune interessato.
Nuovo quesito inviato da Francesca in data 14 settembre 2001.
La sanzione del 12.5% su che importo è da calcolare? Su quello pagato a giugno?
Risposta inviata da Luigi in data 22 settembre 2001.
La sanzione del 12,5% va calcolata sul minimo di lire 100.000; in pratica si tratta di versare lire 12.500 (arrotondate a lire 12.000) con il solito bollettino Ici. Al Comune va poi presentata la dichiarazione con allegata la fotocopia del pagamento. Nelle annotazioni si scrive: "Ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione".
Detrazione abitazione principale per iscritti all'AIRE
Quesito inviato da Carlo in data 10 settembre 2001.
Per ragioni di lavoro ho passato 4 anni, dal 1997 al 2000, in un Paese estero, trasferendomi con la famiglia ed iscrivendomi all'AIRE. L'abitazione era fornita dalla Società.
Per tutto il periodo ho comunque mantenuto tutti i miei riferimenti fiscali e tutti i miei effetti personali nella mia abitazione in Italia, nella quale sono tornato di frequente.
Per tutti i 4 anni ho continuato a pagare l'ICI applicando la detrazione per abitazione principale; analogamente ho continuato a pagare l'ICI senza detrazione su un'altra abitazione che è sempre stata considerata seconda casa.
Sento dire che forse non avrei avuto diritto alla detrazione per abitazione principale sulla mia prima casa. C'entra il fatto che fossi all'estero? Lo spirito della legge mi sembra quello di prevedere comunque almeno una sola detrazione per abitazione principale per soggetto fiscale, indipendentemente dal luogo fisico in cui questo viva.
Mi sbaglio?
Risposta inviata da Silvia in data 10 settembre 2001.
Secondo quanto disposto dalla C.M. 28 maggio 1998, n. 136 l'immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto (o altro diritto reale) da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera direttamente adibito ad abitazione principale, a condizione che lo stesso risulti NON LOCATO. Pertanto, su tale immobile, hai diritto ad usufruire della detrazione per abitazione principale e ad applicare l'aliquota, deliberata dal Comune in cui è ubicato, prevista per le abitazioni principali (di solito inferiore a quella ordinaria). Lo stesso regime (aliquota ridotta e possibilità di usufruire della detrazione, se c'è ancora capienza), a rigore, dovrebbe essere esteso alle pertinenze dell'abitazione principale (ma regna la più totale anarchia tra i Comuni, quindi è bene informarsi presso l'Ufficio Tributi competente).
In generale, per ciò che concerne il concetto di abitazione principale ai fini Ici, si considera tale quella in cui il contribuente DIMORA ABITUALMENTE. Tale concetto, dunque, è un po' diverso da quello di prima casa usato ai fini Irpef. Nel tuo caso, pur non dimorandovi abitualmente (sei residente all'estero), si realizza una sorta di "finzione giuridica" per cui, anche in assenza del requistito della dimora abituale, viene operata un'assimilazione con gli altri soggetti passivi che, invece, utilizzano l'immobile come abitazione principale (cioè vi dimorano) a condizione che tu non l'abbia ceduta in locazione.
Nuovo quesito inviato da Carlo in data 11 settembre 2001.
Grazie, Silvia, della risposta. Puoi per favore darmi indicazioni (o links) per recuperare la C.M. 28 maggio 1998, n.136, che non è riportata tra i documenti della sezione "regolamenti" del sito?
Risposta inviata da Silvia in data 11 settembre 2001.
Ti indico i riferimenti normativi e di prassi legislativa che trattano dell'argomento, reperibili nel sito del Ministero delle Finanze www.finanze.it (una volta entrato nel sito clicca Documentazione e poi Banca dati di norme e circolari):
- Art. 1, comma 4.ter, del Decreto Legge 23/01/1993, n. 16 convertito in Legge 24/03/1993, n. 75. Detto comma recita testualmente: "Ai fini dell'applicazione dell'art. 7, comma 3, quarto periodo, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata".
- Circolare Min. Finanze n. 136/E del 28/05/1998. Tale Circolare, riguardante le istruzioni per il versamento dell'Ici dovuta per l'anno 1998 (ma le modalità non sono cambiate) recita: " Si ricorda che per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata".
Ici su area fabbricabile non completamente utilizzata
Quesito inviato da Danilo Andreetti in data 10 settembre 2001.
Se su un'area edificabile sorge un fabbricato che non sfrutta appieno la cubatura disponibile dettata dalle N.T. del P.R.U.G. come va pagata l'Ici?
Sul valore del terreno, sulla rendita catastale dell'immobile , oppure sulla rendita dell'immobile per una parte e per la restante sul valore del terreno il cui indice di edificabilità non è stato ancora sfruttato?
Risposta inviata da Silvia in data 11 settembre 2001.
Secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 504/92 il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, CONSIDERANDOSI PARTE INTEGRANTE DEL FABBRICATO L'AREA OCCUPATA DALLA COSTRUZIONE E QUELLA CHE NE COSTITUISCE PERTINENZA.
Alla luce di questa disposizione è chiaro che l'Ici andrà senz'altro versata utilizzando la rendita dell'unità immobiliare. Quanto all'area, nel caso in cui la potenzialità edificatoria non sia stata sfruttata appieno in seguito alla costruzione del fabbricato, bisogna stabilire (caso per caso) se la restante parte sia o no di pertinenza del fabbricato stesso. Il concetto di pertinenza è regolato da tre articoli del codice civile cui è necessario fare riferimento (artt. 817-19 cc). In particolare il codice civile definisce pertinenza una cosa destinata in modo durevole al servizio o all'ornamento di altra cosa. Pare assodato che se l'area restante dopo l'edificazione è adibita, ad es., a giardino dell'abitazione, l'Ici va versata utilizzando la sola rendita del fabbricato perchè l'area ne costituisce pertinenza. Qualora la rimanente area sia incolta o insista su un mappale diverso da quello in cui è ubicato il fabbricato, ritengo si debba versare l'Ici anche sul valore dell'area fabbricabile. In questi casi è, comunque, opportuno rivolgersi al competente Ufficio Tributi che ti potrà senz'altro essere di aiuto.
Indennità di esproprio per una parte del giardino
Quesito inviato da Francesco in data 11 settembre 2001.
Il comune mi ha preannunciato per via breve che parte del giardino della mia casetta in villa (150 mq su 500) sarà espropriato per apertura strada in zona b1. Il tecnico mi ha anche riferito che sarà pagato solamente il valore del terreno quale edificabile e che nulla mi sarà dovuto come deprezzamento del villino classificao A/7. E' mai possibile che il villino perda 1/3 circa del giardino senza subire svalutazione? E' possibile che il valore catastale resterà uguale? E' possibile che le piante ed il giardino roccioso esistente non debba essere indennizzato?
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 02 ottobre 2001.
Per l'espropriazione di parte del giardino della sua abitazione, il calcolo dell'indennità deve necessariamente prescindere dall'effettuazione di raffronti con l'Ici in quanto l'area non rientra né nel concetto di "terreno agricolo" né in quello di "area fabbricabile", poiché trattasi di area pertinenziale del fabbricato.
Il Comune dovrà rispettare le nuove regole del Testo unico (Dpr 327/2001), pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 16 agosto 2001, che sono abbastanza severe sia sulle procedure e le competenze, sia sui risarcimenti ai cittadini. Con la nuova disciplina si pongono le basi non solo per valutare in modo unico l'ammontare di indennità e risarcimenti, ma si dettano con maggior chiarezza anche le fasi della procedura. Sarà bene, quindi, che si rivolga ad un esperto.
Nuovo quesito inviato da Francesco in data 04 ottobre 2001.
Gent.mo Alex, comprendo che il giardino è solo pertinenza del fabbricato, ma se esso ha concorso a determinare il valore e la categoria della casa A/7, perchè una volta espropriato in parte, per divenire strada, non debba concorrere a diminuire il valore effettivo e catastale e dunque il valore ICI?
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 14 ottobre 2001.
Nella precedente risposta ho semplicemente sostenuto che per il calcolo dell'indennità di espropriazione di parte del giardino si deve prescindere da raffronti con l'Ici. Ora lei pone la domanda se, una volta espropriato parte del giardino, non debba diminuire il valore effettivo e catastale del fabbricato. Sul punto le rispondo che lei può benissimo chiedere, a seguito dell'esproprio, la revisione della rendita catastale del fabbricato o avanzare una proposta di rendita mediante procedura informatica Doc-Fa. L'Ufficio del territorio (ex Ute) entro 12 mesi può modificare la rendita proposta e notificarla al contribuente che ha 60 giorni di tempo per presentare ricorso.
Pagamento differenza d'imposta a seguito notifica rendita catastale
Quesito inviato da Alessandra in data 13 settembre 2001.
Nel 1999 mi viene notificata la rendita catatale effettiva a far data dal 1993, rendita superiore a quella presunta. Mio marito proprietario dell'abitazione è deceduto a marzo del 1997. Mi si richiede di liquidare la differenza a partire dall'anno 1994 al 1999. Posso fare ricorso, almeno per gli anni che vanno dal 1994 al 1997?
Risposta inviata da Silvia in data 14 settembre 2001.
No, purtroppo devi versare al Comune quanto richesto negli avvisi di liquidazione. Suppongo che nell'avviso l'Ufficio tributi non ti abbia irrogato sanzioni né chiesto il versamento di interessi. La differenza d'imposta, però, la devi versare. (Vedi art. 74 Legge n. 342/2000 e art. 8 D. Lgs. n. 472/1997).
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