LE RISPOSTE FORNITE AI QUESITI ICI PUBBLICATI NEL FORUM FISCALE
Le risposte ai quesiti Ici pubblicati nel forum fiscale
Rendita proposta con la procedura "Docfa"

Quesito inviato da Gianluca in data 31 agosto 2001.
Per gli immobili commerciali appartenenti alla categoria D, per i quali attraverso la procedura DOC-FA è stata proposta una certa rendita catastale, qual è il termine entro il quale l'Ufficio competente deve inviare la notifica? L'ufficio decade dalla possibilità di rettificare la rendita proposta se decorre un certo lasso di tempo?

Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 06 settembre 2001.
La rendita proposta ai fini Ici con la procedura "Docfa" stabilita dal decreto ministeriale 19 aprile 1994 n. 701 diviene definitiva, senza alcuna notifica al contribuente, se trascorsi 12 mesi dalla presentazione della proposta l'Ufficio del territorio competente non la rettifica.




Sanzioni Ici più favorevoli al contribuente

Quesito inviato da Paolo in data 03 settembre 2001.
Può un Comune emanare un avviso di accertamento per il 1995 utilizzando le percentuali delle sanzioni previste dal D.Lgs 504/92 (quindi più basse) ed in più riducendo la sanzione del 75% in caso di adesione entro i 60 giorni dall'emissione del provvedimento? Non dovrebbe utilizzare le percentuali previste dal D.Lgs 473/97 che prevedono percentuali per l'omessa dichiarazione più alte ma con la riduzione in caso di adesione? Secondo me, la riduzione in caso di adesione è stata inserita solo per andare a favore del cittadino, senza una legge che lo preveda. L'art.3 del D.Lgs 472/97 riporta: "Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo". Nel caso che ho accennato all'inizio non mi sembra che sia stata scelta una delle due leggi ma che al contrario siano state mischiate.

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 09 settembre 2001.
Rispondo alle sue domande: 1) il Comune impositore ha applicato nel caso da lei sollevato la sanzione in vigore al momento della violazione (art. 14 del Dlgs 504/92). Per la riduzione della sanzione al 75% in caso di adesione entro 60 giorni dall'emissione del provvedimento, è stata rispettata la previsione di cui all'art. 16, comma 3, del Dlgs 473/97, in ossequio al principio del "favor rei"; 2) le sanzioni previste dall'art. 14 del Dlgs 473/97, entrato in vigore il 1° aprile 1998, non sono applicabili a violazioni commesse anteriormente in quanto più sfavorevoli al contribuente.




Valore venale aree fabbricabili

Quesito inviato da Pippo in data 05 settembre 2001.
Un comune può accertare e deliberare nel 2001 i valori delle aree fabbricabili a partire dal 1995 ad oggi anche se negli anni passati non ha stabilito alcun valore? Sono da considerare validi gli accertamenti ICI per aree fabbricabili che l'ente locale effettuerà a partire dal 1995?

Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 09 settembre 2001.
Ai sensi dell'art. 59, lettera g) del Dlgs 446/97 il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della autolimitazione del potere di accertamento qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo i criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso. Resta comunque ferma la regola stabilita dall'art. 5, comma 5, del Dlgs 504/92, secondo la quale il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.




Differenza d'imposta per gli anni pregressi

Quesito inviato da Pino 5/09/01 in data 05 settembre 2001.
In data 6 agosto 2001 mi sono stati recapitati degli avvisi di liquidazione da parte del comune di Roma riguardanti la differenza d'imposta tra la rendita attribuita e la rendita presunta per gli anni dal 1994 al 1997. Nel certificato catastale l'atto risulta in istanza dall' 8/04/86 mentre la rendita attribuita risulta in atti dal 22/03/99. Con sentenza n. 95/35/00 del 23 novembre 2000 la Commissione tributaria regionale del Piemonte annulla gli avvisi del comune per richieste anologhe, in quanto l'attribuzione della nuova rendita non è stata preventivamente comunicata al contribuente. Nel mio caso l'unica notifica ricevuta è avvenuta con richiesta degli avvisi di liquidazione. E' lecita la richiesta del comune?

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 09 settembre 2001.
La richiesta del Comune di Roma è legittima: con gli avvisi di liquidazione l'ente impositore le ha notificato la rendita catastale definitiva attribuita dall'Ufficio del territorio competente (ex Ute) e contestualmente le ha richiesto il pagamento della maggiore imposta dovuta per gli anni dal 1994 al 1997. Tutto ciò nel rispetto dell'art. 11, comma 1, periodo 3 del Dlgs 504/92 e dell'art. 74, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342. La sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte (sezione XXXV, n. 95 del 23 novembre 2000) riguarda la mancata notifica da parte dell'Ute di una nuova rendita catastale a modifica di una rendita precedente. Infatti le modifiche di rendita hanno effetto soltanto a decorrere dall'anno di tassazione successivo a quello nel corso del quale le modifiche stesse risultano essere state annotate negli atti catastali (art. 5, comma 2, periodo 1 del Dlgs 504/92).




Quando il Comune può richiedere la differenza d'imposta

Quesito inviato da Alessandro in data 06 settembre 2001.
Come si deve interpretare la circolare 4/FL del 13/3/01 del Ministero delle Finanze nel punto in cui si dice che il comune non può richiedere l'imposta relativa alle annualità precedenti alla notificazione, in quanto la rendita attribuita risulta essere un dato giuridicamente inesistente fino a quando non è legalmente resa nota al contribuente?

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 09 settembre 2001.
Il punto da lei evidenziato in merito alla circolare ministeriale 4/FL del 13 marzo 2001 va interpretato nel senso che la rendita catastale acquista rilevanza giuridica ai fini impositivi solo dopo la notifica al soggetto interessato. Quindi, il Comune è legittimato a recuperare la maggiore imposta, anche per gli anni pregressi, dopo aver verificato che la rendita catastale sia stata notificata al possessore dell'immobile. In tal senso si era pronunciata la Commissione tributaria provinciale di Firenze, sezione XIX, con sentenza n. 17 del 12 febbraio 2001, depositata il 13 marzo 2001.