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Le risposte ai quesiti Ici pubblicati nel forum fiscale
Liquidazione a seguito di attribuzione rendita definitiva
Quesito inviato da Gianpietro in data 27 agosto 2001.
A seguito di un avviso di liquidazione per attribuzione di rendita definitiva, sono venuto a conoscenza che la rendita definitiva delle mia casa non corrisponde a quella finora pagata. Questo perché a seguito di un condono edilizio risalente al 1986, con richiesta di cambio d'uso di alcunii locali, la rendita definitiva è cambiata. La messa agli atti dall'Ufficio Territoriale competente è avvenuta nell'ottobre del 1999 senza che mi fosse mai notificata.
L'ufficio comunale mi comunica che è possibile fare ricorso entro 60 giorni avanti la Comissione tributaria provinciale competente, sia verso la rendita attribuita che verso il presente avviso di liquidazione.
Incaricato un geometra di mia fiducia ho scoperto che la rendita attributa è superiore a quella effettiva (calcolo effettuato con il DOC-FA).
Le domande che pongo sono:
1) Conviene fare ricorso e quanto viene a costare?
2) Che valenza ha la circolare n. 4/FL del 13 marzo 2001 rispetto alla legge del 21 novembre 2000, n. 342?
E' una disposizione vincolante nella sua forma od è solo una serie di chiarimenti che possono anche essere non pertinenti per la Commissione tributaria provinciale? (Questo dubbio mi sorge perché ho letto un articolo che ritiene che la circolare sia una non corretta "interpretazione" della legge).
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 09 settembre 2001.
Dati i pochi elementi forniti dal quesito, cerco di rispondere in qualche modo alle sue domande.
1) Per stabilire la convenienza o meno del ricorso alla Commissione tributaria provinciale occorre tener conto della differenza tra la rendita catastale attribuita e quella risultante dalla procedura Docfa, e considerare i presupposti e gli elementi di fatto e di diritto. Il ricorso, infatti, deve essere fondato e documentato perché, in caso contrario, si rischia di essere condannati alle spese di giudizio per soccombenza. Per una decisione in merito può esserle di aiuto il suo geometra che conosce bene la situazione.
2) La circolare n. 4/FL del 13 marzo 2001 ha valenza interpretativa della legge n. 342 del 21 novembre 2000 ma, come tutte le circolari, non vincola né i contribuenti né i giudizi, non costituendo fonte di diritto e avendo la sola funzione di indirizzare in modo uniforme l'attività degli uffici appartenenti alla pubblica amministrazione. La circolare in questione, però, ha l'aggravante di aver complicato la gestione tributaria, creando non poche incertezze per amministratori e contribuenti.
Accertamento e liquidazione ICI per gli anni dal 1994 al 1999
Quesito inviato da Roberto in data 28 agosto 2001.
Avendo ricevuto l'"Avviso di Accertamento e Liquidazione ICI" da parte dell'Ufficio Tributi (nel mese di agosto 2001) del Comune dove possiedo un immobile, per gli anni dal 1994 al 1999, con cui mi viene comunicata una maggiorazione della rendita catastale e richiesti i relativi conguagli, pongo i seguenti quesiti:
1) Come comportarsi per il versamento del 2000?
2) Quale aliquota utilizzare per l'anno 2001, visto che un versamento è già stato effettuato?
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 06 settembre 2001.
Per il versamento dell'imposta relativa all'anno 2000 dovrà attenersi alla maggiore rendita catastale accertata. Può comunque fruire del "ravvedimento" solo per il namcato pagamento del saldo Ici di dicembre. In questo caso, ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 472/97, il pagamento della sanzione ridotta (pari al 6%, cioè 1/5 del 30%) va eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo e degli interessi moratori calcolati al tasso legale del 2,5% annuo fino al 31.12.2000 e del 3,5% dal 1.01.2001, con maturazione giorno per giorno dalla data di scadenza della rata (20.12.2000) al giorno di effettivo versamento. Per l'acconto del giugno 2000 si rendono applicabili la sanzione ordinaria prevista nella misura del 30% e gli interessi del 2,5% per ogni semestre compiuto (art. 17 della legge 146/98). In relazione all'anno 2001, poiché il versamento in acconto è già stato effettuato, col saldo di dicembre dovrà ricalcolare l'imposta dell'intero anno in base all'aliquota e alla detrazione per abitazione principale deliberate dal Comune per il corrente anno ed effettuare l'eventuale conguaglio con la rata versata in acconto.
Sottotetto ad uso esclusivo soggetto all'Ici
Quesito inviato da Francesco in data 28 agosto 2001.
Il sottotetto è ad 'uso esclusivo' e non è abitabile e l'altezza del tetto va da 1,90 m a 0,30 m. E' soggetto all'imposta ICI?
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 09 settembre 2001.
Se il sottotetto ha una rendita catastale autonoma ed è classificato in categoria C/7 è soggetto all'imposta come pertinenza dell'abitazione principale.
Come regolarizzare il ritardato pagamento Ici
Quesito inviato da Gianpiero in data 28 agosto 2001.
Sono proprietario per il 50% di un appartamento (l'altro 50% è intestato al coniuge) che abbiamo acquistato il 31 gennaio 2001. Non ho versato l'acconto entro il 2 luglio scorso. Ho chiesto all'ufficio competente comunale di regolarizzare la nostra posizione, ci hanno risposto che se versiamo anche il saldo non dovremo pagare alcuna sanzione.
Leggendo le vostre risposte, abbiamo dei dubbi. E' possibile avere una risposta più chiara? Inoltre, la detrazione dev'essere pari a 11/12?
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 06 settembre 2001.
Può regolarizzare la sua posizione contributiva e quella di sua moglie, utilizzando le norme del "ravvedimento operoso", cioè pagando l'imposta maggiorata degli interessi del 3,5% annuo (0,00959% giornaliero) calcolati in giorni dalla data di scadenza della rata (30 giugno) al giorno di effettivo versamento e in più una sanzione ridotta del 6% (1/5 della sanzione ordinaria del 30%) sull'imposta non versata. Il pagamento deve essere effettuato con i normali bollettini dell'Ici e deve essere cumulativo, nel senso che dovrà comprendere le somme relative all'imposta dovuta, agli interessi e alla sanzione. La detrazione per l'abitazione principale nella rata di acconto è di 5/12 (6/12 nella rata a saldo di dicembre) e deve essere ripartita ugualmente tra i due comproprietari.
La casa non abitata è soggetta all'Ici
Quesito inviato da Lino in data 29 agosto 2001.
Sono proprietario di una casa dove ho abitato fino a poco tempo fa. Ora mi sono trasferito in un'altra città dove occupo un appartamento di cui pago regolarmente l'affitto.
Devo pagare ugualmente l'Ici per la casa di mia proprietà che è rimasta inutilizzata?
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 06 settembre 2001.
Il fabbricato non abitato è ugualmente soggetto all'Ici con aliquota ordinaria e senza diritto alla detrazione per abitazione principale.
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