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Le risposte ai quesiti Ici pubblicati nel forum fiscale
Pagamento Ici per appartamento in comproprietà
Quesito inviato da Camilla in data 22 agosto 2001.
Io e il mio ragazzo abbiamo comprato casa a fine giugno. La casa è intestata per l'80% a me e il 20% a lui. Avendo solo 18 anni, vorrei sapere come devo comportarmi per essere in regola con le leggi. Come faccio a sapere quanto devo pagare? me lo dirà il comune? Che pratiche devo sbrigare?
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 06 settembre 2001.
Se l'appartamento acquistato a fine giugno è utilizzato come abitazione principale da entrambi gli acquirenti, il pagamento dell'Ici dovrà essere effettuato, entro il 20 dicembre per i 6 mesi di possesso nel 2001, da entrambi i comproprietari in base alle rispettive quote di acquisto e con l'aliquota e la detrazione in vigore nell'anno in corso per la prima casa. Per quanto concerne la detrazione, questa va suddivisa in parti uguali tra i comproprietari dimoranti nell'alloggio, senza tener conto della percentuale di possesso, ed è rapportata ai mesi di utilizzo come abitazione principale. Qualora l'appartamento non sia ancora occupato, l'imposta va pagata in base all'aliquota ordinaria come "altro fabbricato" e non si ha diritto alla detrazione prima casa.
Esenzione della cappella privata
Quesito inviato da Claudio in data 23 agosto 2001.
Possiedo una cappella privata consacrata e, pertanto, destinata esclusivamente all'esercizio del culto, anche se in forma privata e non pubblica (periodicamente viene il parroco a dire messa). Vorrei sapere se esiste motivo di ritenere che non rientri tra le esenzioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. 504/92, per il quale sono esentati «i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze».
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 09 settembre 2001.
La cappella privata da lei posseduta non rientra tra i fabbricati esenti di cui all'art. 7, lettera d) del Dlgs 504/92. Se è iscritta in catasto nella categoria B/7 come cappella non destinata all'esercizio pubblico del culto è soggetta all'Ici, mentre è esente se figura in categoria E/7 (fabbricato per esercizio di culto).
Oratorio multato per non aver pagato l'Ici
Quesito inviato da don Andrea Spreafico in data 23 agosto 2001.
Sono un giovane viceparroco. Il mio Oratorio è stato multato perché in seguito a un riscontro non era stata versata l'ICI dal 1994 fino ad oggi. Ma gli oratori, i cinema parrocchiali, le case canoniche... non erano esenti? Abbiamo aperto una causa contro il Comune (la multa è di 24 mil). Se qualcuno ha dei consigli utili, chiedo cortesemente di inviarmeli.
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 24 agosto 2001.
In base all'art. 7, lettera d), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, gli edifici destinati all'esercizio del culto, purché compatibili con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze, sono esenti dall'Ici. Pertanto l'oratorio, il cinema parrocchiale (a patto che in essi non vengano esercitate attività di carattere commerciale) e l'abitazione del parroco non sono soggetti all'imposta in quanto si tratta di pertinenze di edifici destinati al culto. Con il ricorso alla Commissione tributaria provinciale può chiedere l'annullamento dell'atto impositivo del Comune e, nelle more del giudizio, la sospensione del provvedimento impugnato. Si ricorda che la proposizione del ricorso presenta numerose insidie: esistono regole tassative da rispettare che possono, in caso di inosservanza, determinare l'inammissibilità dell'atto. Inoltre, per le controversie aventi ad oggetto tributi di valore superiore a 5 milioni è indispensabile l'assistenza di un difensore abilitato.
Nuovo quesito inviato da don Andrea Spreafico in data 24 agosto 2001.
Non voglio approfittare della vostra disponibilità. Mi resta però un dubbio. Il nostro oratorio, come la maggior parte di essi, possiede al suo interno un bar parrocchiale. Non è esercizio pubblico, non possiede licenza, perché si tratta di attività commerciale di un ente non commerciale, la Parrocchia. Infatti sul cartoncino della partita IVA risultiamo come categoria "enti religiosi". Non siamo sottoposti a turni di apertura-chiusura, non abbiamo imposizione di orari obbligatori e non impoveriamo di un posto le licenze disponibili in paese. Fiscalmente è in regola (registratore di cassa e dichiarazione dei redditi). Proprietaria è la Parrocchia stessa, titolare dell'intero edificio dell'oratorio, mentre il bar parrocchiale occupa una sola sala del piano terreno. C'è qualche via di scampo?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 29 agosto 2001.
A mio avviso il locale bar posto all'interno dell'oratorio parrocchiale non dovrebbe essere soggetto all'Ici in quanto non è esercizio pubblico, non ha scopo di lucro e non riveste carattere prettamente commerciale. Non possono, invece, beneficiare dell'esenzione gli immobili dei sacerdoti posti fuori della parrocchia o gli edifici che risultano locati a terzi o comunque utilizzati per finalità commerciali e non religiose.
Risposta inviata da Silvia in data 17 settembre 2001.
Torno sull'argomento sperando di poter essere ancora in tempo per aiutare don Andrea. Volevo darti ulteriori spunti che forse possono esserti utili per la controversia (la base è chiaramente costituita dall'art. 7, lett. d) del D. Lgs. n. 504/92). Nella costituzione in giudizio puoi citare la Risoluzione del Ministero delle Finanze - Direzione Imposte Dirette - n. 9/1178 del 12 dicembre 1992, in cui si afferma che : "... ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sugli immobili posseduti dagli enti religiosi, si fa presente che, ai sensi dell'art. 7 del DL 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto, 1992, n. 359, nonchè delle successive integrazioni apportate dall'art. 1, comma 4, del DL 24 novembre 1992, n. 455, sono esenti dall'Imposta: ... i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purche compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, E LORO PERTINENZE, COME AD ESEMPIO L'ORATORIO e l'abitazione del parroco...". E' vero che la disposizione fa riferimento all'ISI ma la norma agevolativa dell'Isi e quella dell'ICI sono identiche, pertanto la citata disposizione del Ministero è da ritenersi valida anche per l'Ici. (Non concordo nel considerare pertinenza l'abitazione del parroco, ma questo credo non riguardi la fattispecie prospettata da don Andrea - sarebbe comunque interessante discuterne).
Puoi poi puntare sul concetto di pertinenza. Sul punto ti segnalo la Sentenza della Cassazione Civile, Sez. III, del 16 giugno 1951, n. 1572.
Ex fabbricato rurale soggetto all'Ici
Quesito inviato da Danilo Andreetti in data 25 agosto 2001.
Sono in possesso di quello che una volta poteva essere definito fabbricato rurale.
Attualmente consiste in una cascina su due piani usata come deposito generico.
Il fabbricato non è accatastato, ma quest'anno il comune del paese in cui abito ha deciso di far pagare obbligatoriamente l'ICI anche su tali immobili, anche se non sono accatastati.
Vorrei sapere se tale contributo è effettivamente dovuto per tale tipologia di fabbrcati.
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 09 settembre 2001.
Il fabbricato non più rurale è soggetto all'Ici e l'imposta va pagata in base a rendita presunta o a rendita proposta con procedura Docfa effettuata da un tecnico abilitato (geometra, ingegnere, ecc.).
Pagamento Ici per fabbricato non ultimato
Quesito inviato da Giovanni in data 25 agosto 2001.
Ho costruito una fabbricato grezzo sul lastrico solare di mia proprietà sito sull' abitazione dei miei genitori. Come va calcolata la quota Ici?
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 09 settembre 2001.
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del Dlgs 504/92 "il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato". Lei, pertanto, dovrà pagare l'imposta solo ad ultimazione dei lavori di costruzione dell'immobile.
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