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Le risposte ai quesiti Ici pubblicati nel forum fiscale
Aree fabbricabili
Quesito inviato da Pitton Luca in data 06 luglio 2001.
Il terreno in mio possesso da agricolo è diventato edificabile nel giugno 2000. Purtroppo è stato inserito nel PRG in una zona con pesanti limiti edificatori. Tra i vari, il più penalizzante è la norma che prevede l'edificazione di una sola casa previa stipula di apposita convenzione con il Comune per la non alienabilità, per almeno 10 anni, del bene e per le caratteristiche tipologiche del fabbricato.
Nel mio caso il comune ha stabilito un valore di riferimento per recupero evasione ICI pari a L. 120.000 al metro per i miei terreni, mentre per le altre zone non soggette ai pesanti vincoli sopra descritti ha stabilito un valore di L. 150.000.
In considerazione dei pesanti vincoli, posso utilizzare un valore di riferimento inferiore a quello indicatomi dal comune e di quanto? Come potrà il Comune contestare il prezzo da me indicato? Un tale limite non è anche lesivo del diritto di proprietà del singolo?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 17 luglio 2001.
Il Comune impositore può fissare, nel proprio regolamento, i valori delle aree fabbricabili, ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'art. 59 del Dlgs 446/97. Resta comunque ferma la regola generale stabilita nel Dlgs 504/92, secondo la quale il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione. Ciò comporta che i valori determinati dal Comune non sono vincolanti per il contribuente, potendo egli dichiarare un valore inferiore a quello stabilito nel regolamento ed il Comune ritenerlo congruo in quanto corrispondente al valore di mercato. Qualora il Comune intenda accertare un maggiore valore, l'accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Contro l'atto impositivo del Comune il contribuente può ricorrere alla Commissione tributaria provinciale.
Rendita catastale non congrua
Quesito inviato da Annalia in data 10 luglio 2001.
Ci è stata attribuita una rendita catastale molto alta (£ 2.000.000 comprensivo di box) rispetto a quella provvisoria (£ 1.500.000 comprensivo di box), per cui vorrei presentare ricorso. Che possibilità ho di vincere il ricorso e che documentazione devo presentare? Mi devo rivolgere ad un legale o posso farlo autonomamente? Avete della modulistica già predisposta?
L'appartamento di cui ero proprietaria in precedenza era della stessa zona censuaria (comune di MONZA), della stessa categoria A/3 (edilizia popolare) e con un vano in meno (6, adesso 7). In aggiunta il nuovo appartamento ha un box con rendita catastale di £ 240.000. La rendita catastale della "vecchia" abitazione è di £ 900.000.
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 17 luglio 2001.
Per opporsi all'attribuzione della rendita catastale con ricorso alla Commissione tributaria provinciale, chiamando in giudizio l'Ufficio del territorio competente, è bene considerare se ci sia convenienza e ne ricorrano i presupposti e gli elementi di fatto e di diritto. Il ricorso, dunque, deve essere fondato e documentato perché, in caso contrario, si corre il rischio di essere condannati alle spese di giudizio per soccombenza.
Nel caso di specie non è necessaria l'assistenza di un difensore abilitato, ma la proposizione del ricorso presenta numerose insidie ed esistono regole tassative da rispettare. Prima di procedere alla presentazione del ricorso, le consiglio di contattare l'Ufficio del territorio competente e di inviare all'ente stesso apposita istanza di autotutela, per ottenere una rettifica della rendita. Inoltre, conoscendo la categoria e la classe dell'immobile, la zona censuaria e la tariffa d'estimo (la può richiedere all'Ufficio tecnico del Comune o ad un geometra), può benissimo calcolare la rendita della sua unità immobiliare, moltiplicando la tariffa d'estimo per il numero dei vani. Le sarà così possibile valutare la congruità o meno della rendita che le è stata attribuita.
Pertinenze
Quesito inviato da Andrea in data 28 giugno 2001.
Nel caso in cui non sia regolamentata dal Comune la tassazione delle pertinenze, come individuarle (fino a quale distanza è possibile considerarla ancora una pertinenza) e quante (una sola pertinenza o anche di più)?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 17 luglio 2001.
Il concetto di pertinenza è contemplato nell'art. 817 del cod. civ. ed è richiamato sia dal legislatore (art. 30, comma 12, della legge 488/99, e successive modificazioni), sia dal ministero delle Finanze (circolari 3/FL del 7 marzo 2001, 23/E dell'11 febbraio 2000 e 144/E del 25 maggio 1999). Ciò posto, va ricordato che si considerano pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini), C/6 (autorimesse) e C/7 (tettoie), destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Di conseguenza non è determinante la condizione che le pertinenze debbano risultare ubicate nel medesimo edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale. Sul punto i Comuni possono, però, stabilire delle distanze massime dall'abitazione principale per il riconoscimento dello status di pertinenza, come possono individuare le categorie catastali riconducibili alla nozione di pertinenza (ad es., quelle sopra indicate) e limitare a un numero massimo le pertinenze ammesse al trattamento agevolato. Comunque dal 1° gennaio 2001 alle pertinenze deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale (l'aliquota ridotta e l'eccedenza di detrazione d'imposta), indipendentemente dal fatto che il Comune abbia o meno deliberato l'estensione della riduzione dell'aliquota anche alle pertinenze.
Fabbricati su area demaniale
Quesito inviato da Davide in data 15 giugno 2001.
Un'azienda, che possiede dei fabbricati su area demaniale in concessione non registrati in catasto, dal 2001 pagherà l'ICI sul loro valore contabile (costo di costruzione e migliorie al lordo rivalutati). E' necessario che venga chiesto l'accatastamento di tali fabbricati? e se sì, è vero che l'ICI andrà versata in base alla rendita catastale attribuita solo dall'anno successivo all'attribuzione della stessa? Può continuare a versare l'ICI in base ai valori contabili anche in futuro?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 17 luglio 2001.
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato sulla base del criterio contabile alla data di inizio di ciascun anno solare oppure, se successiva, alla data di acquisizione. Il criterio contabile è ritenuto vincolante e deve essere seguito fino al termine dell'anno di imposizione nel corso del quale viene attribuita la rendita catastale, oppure viene annotata negli atti catastali la rendita proposta. Dunque, fino a quando non si rende obbligatorio l'accatastamento di detti fabbricati, il valore su cui calcolare l'Ici continua ad essere quello ottenuto mediante l'attualizzazione dei costi contabilizzati. Con l'attribuzione, invece, della rendita catastale o con la rendita proposta, annotate in catasto alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, il valore deve essere determinato sulla base dei criteri catastali (rendita, aumentata del 5%, per il coefficiente 50).
Terreno agrituristico
Quesito inviato da Marino in data 20 giugno 2001.
Da gennaio 2001 sono diventato proprietario (per donazione da parte di genitore, coltivatore diretto in pensione) di un terreno che ha la seguente destinazione urbanistica:
una quota parte (la più grande) in zona "E1" Agricola ordinaria e l'altra (in seguito a variazione del PRG del '98) in zona "E2" Agrituristica dove ricade anche un fabbricato rurale censito nel catasto dei terreni. So già che dovrò pagarci l'ICI in quanto sono un pensionato della P.A. ma i miei quesiti sono:
La parte in zona agrituristica è da considerarsi terreno edificabile e quindi soggetta a ICI?
E' rilevante il fatto che tale zona (c'è un vigneto) non è utilizzata come attività agrituristica?
Sempre ai fini ICI, sul terreno è rilevante la posizione soggettiva del proprietario?
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 17 luglio 2001.
La previsione di cui al comma 3-bis dell'art. 9 del decreto legge 557/93 (convertito con modificazioni dalla legge 133/94), così come modificato dall'art. 2 del Dpr 139/98, dispone che ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale anche ai fabbricati destinati all'agriturismo. Ma nel caso prospettato, poiché il proprietario del terreno e dell'immobile non è coltivatore diretto né imprenditore agricolo iscritto negli appositi elenchi previdenziali, sia il terreno che il fabbricato hanno perso i requisiti di ruralità e, quindi, sono soggetti all'Ici in base alla loro destinazione urbanistica.
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