LE RISPOSTE FORNITE AI QUESITI ICI PUBBLICATI NEL FORUM FISCALE
Le risposte ai quesiti Ici pubblicati nel forum fiscale
Fabbricati di categoria D

Quesito inviato da Silvia in data 29 giugno 2001.
In relazione alla risposta al quesito relativo alla determinazione della base imponibile ai fini Ici per i fabbricati di cat. D posseduti da imprese e distintamente contabilizzati letto sui "quesiti" (è la domanda n.9), Vi chiedo se, alla luce del disposto dell'art. 74, comma1, della L. 342/00, con la frase "rendita... attributia nel 2000" si intende riferirsi alla data di MESSA IN ATTI della rendita stessa o a quella di NOTIFICA della rendita al contribuente. In altre parole, per un fabbricato di cat. D posseduto da impresa e distintamente contabilizzato censito (= rendita messa in atti) nell'anno 2000 e la cui rendita non è ancora stata notificata dall'Agenzia delle Entrate al contribuente, si deve versare l'Ici per l'anno d'imposta 2001 sulla base della rendita o con il metodo dell'attualizzazione dei costi iscritti nel registro dei beni ammortizzabili?

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 05 luglio 2001.
Per i fabbricati di cat. D posseduti da imprese il criterio contabile è ritenuto vincolante e deve essere seguito fino al termine dell'anno di imposizione nel corso del quale viene attribuita la rendita catastale, oppure viene annotata negli atti catastali la rendita proposta. Pertanto, solo a seguito di rendita attribuita o proposta, annotata in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, il valore del fabbricato deve essere determinato sulla base dei criteri catastali (rendita, aumentata del 5%, per il coefficiente 50).

Quesito inviato da Silvia in data 05 luglio 2001.
Ringrazio Fausto per la risposta. Mi resta comunque ancora un dubbio che spero possa essere chiarito. Cerco di spiegarmi: l'art. 74, comma 1, della Legge n. 342/00 prevede l'efficacia delle rendite catastali dei fabbricati dalla data di notifica delle stesse al contribuente. L'articolo parla di rendite di "fabbricati" in generale (quindi di cat. A, C, D...). Secondo quanto sostenuto nella tua risposta mi sembra di capire che i fabbricati di cat. D posseduti da imprese e distintamente contabilizzati sfuggono a questo principio (efficacia della rendita solo dopo la notifica) e che quindi se a tali immobili viene attribuita la rendita nell'anno 2000, dall'anno d'imposta 2001 l'impresa dovrà versare l'Ici sulla base di detta rendita. Ciò sembra trovare conferma nell'art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 504/93. Ma come si concilia tutto questo con il disposto della Legge n. 342/00, art. 74?

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 06 luglio 2001.
Il primo comma dell'art. 74 della legge 342/00 stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali hanno efficacia dalla loro notifica, e che dalla data di notificazione decorre il termine di 60 giorni per proporre ricorso avverso l'attribuzione della rendita, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546. La disposizione in esame, però, non prende in considerazione gli "effetti della rendita", che sono disciplinati dalla regola generale sancita nel comma 2 dell'art. 5 del Dlgs 504/92, secondo la quale, per la determinazione dell'Ici, la base imponibile dei fabbricati iscritti in Catasto è ottenuta con riferimento alle rendite risultanti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione. Si tratta dunque di una differenza sostanziale, tra "efficacia dell'atto di attribuzione della rendita" ed "effetti della rendita": la prima è regolata dall'art. 74 della legge 342/00, i secondi sono disciplinati dall'art. 5 del Dlgs 504/92.



Coniuge superstite rinunziante all'eredità

Quesito inviato da Roberto in data 01 luglio 2001.
Il diritto reale ex art. 540 c.c. viene meno con la rinunzia alla propria quota dell'eredità se si continua comunque ad abitare l'immobile? La dottrina civilistica consultata offre risposta negativa, ma mi chiedo se c'è un orientamento in merito da parte delle autorità competenti in materia fiscale o della giurisprudenza.

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 05 luglio 2001.
Anche nel caso di rinuncia all'eredità, il diritto reale ex art. 540 c.c., spettante al coniuge superstite sulla casa di famiglia, permane. Solo il trasferimento della residenza fa perdere il predetto diritto e quindi la soggettività passiva ai fini Ici. Tale è anche l'orientamento in materia fiscale e in giurisprudenza.



Ici interamente pagata

Quesito inviato da Grazia in data 02 luglio 2001.
Ho pagato il 28/06/01 l'ICI relativa all'anno in corso, ma invece di pagare l'acconto ho pagato l'intera quota. E adesso?...C'è qualche adempimento che mi compete?

Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 05 luglio 2001.
L'art. 18, comma 2, della legge 388/2000 dà facoltà al contribuente di versare l'imposta dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno in base alle aliquote e detrazioni in vigore nell'anno di imposizione. Per quest'anno, quindi, non le compete altro adempimento ai fini Ici.



Bene con "vincolo speciale a parco naturale"

Quesito inviato da Roberto Ghirardini in data 27 giugno 2001.
Ho avuto in eredità una casa con attorno del terreno. Sulla licenza edilizia del fabbricato, a grandi lettere c'è scritto "VICOLO SPECIALE A PARCO NATURALE".
La mia domanda è: l'ICI è ridotta ?

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 05 luglio 2001.
Nel suo caso è bene accertare direttamente la situazione dell'area interessata nelle "norme di attuazione" del piano regolatore del Comune. Se il terreno è sottoposto a vincolo di inedificabilità, l'Ici non è dovuta (cfr. circolare ministeriale 3 agosto 1979, n. 25/364695; in senso conforme, Consiglio di Stato, sezione V, decisione 6 ottobre 2000, n. 5327).



Dichiarazione Ici e diritto reale

Quesito inviato da Roberto in data 06 luglio 2001.
La proprietaria muore nel giugno 2000. I due nipoti ereditano l'immobile, ma il nonno (coniuge del de cuius) mantiene il diritto reale di abitazione. Chi deve fare la dichiarazione Ici e come si fa risultare il diritto reale di abitazione nel modulo apposito?

Risposta inviata da Silvia in data 08 luglio 2001.
La dichiarazione Ici e il pagamento dell'imposta devono essere effettuati dal nonno quale titolare del diritto reale di abitazione.
Nel modello ministeriale di dichiarazione ICI non esiste un campo in cui evidenziare il titolo in base al quale si possiede un immobile. Puoi però indicarlo nello spazio riservato alle annotazioni, utilizzando ad es. la dicitura "diritto di abitazione coniuge superstite ex art. 540 c.c.".