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Le risposte ai quesiti Ici pubblicati nel forum fiscale
Sanzioni e interessi sono dovuti ?
Quesito inviato da Marco Cuneo in data 16 gennaio 2001.
Il mio Comune di nascita mi ha inviato cartelle Ici relative agli anni 93-94-95-96, a seguito di una diversa classificazione del garage dell'abitazione paterna di cui sono proprietario unitamente a due fratelli e mia madre. Preciso che la rendita catastale è stata attribuita nel 96 e sino ad allora le dichiarazioni erano presunte su calcoli gentilmente fatti da una persona del catasto. In base alla finanziaria 2000 ho letto che per le rendite presunte non devono essere applicate sanzioni od interessi che invece sono stati applicati. Posto il quesito al Comune, ha provveduto al ricalcolo, operando un lieve sconto ma pur sempre con interessi e sanzioni.
E' legittima una situazione del genere ? Perché non vengono applicate le leggi quando sono a favore dei cittadini ? Chi deve operare il controllo su queste ditte che, assunte dai comuni, facciano il giusto ? I miei dati forniti a queste ditte dal Comune non sono soggetti alla legge sulla privacy ?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 8 marzo 2001.
L'art. 74 del cosiddetto "Collegato fiscale 2000" (legge 21/11/2000, n. 342) opera nei casi in cui l'imposta sia stata versata sulla base di rendita presunta e l'attribuzione della rendita definitiva da parte dell'Ute non sia stata portata a conoscenza del contribuente. Nel suo caso, se la rendita attribuita nel 1996 non le è stata mai comunicata, può invocare l'applicazione dell'art. 74 in forza del quale non sono dovuti sanzioni ed interessi per tutti i periodi antecedenti e fino al termine di scadenza per la presentazione del ricorso avverso la rendita stessa. Non sono, comunque, rimborsabili le somme già pagate.
Per quanto riguarda le altre domande, le posso dire che rientra nella facoltà dei comuni affidare a terzi la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate secondo i criteri stabiliti dall'art. 52, comma 5, del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446, garantendo il diritto alla privacy del contribuente.
Ici sui beni merce
Quesito inviato da Teresa in data 19 gennaio 2001.
Vorrei sapere se l'Ici sui beni merce è dovuta. Se sì, in che misura ?
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 8 marzo 2001.
I beni "merce", vale a dire i fabbricati realizzati per la vendita e rimasti invenduti, sono soggetti all'imposta, ma per essi il Comune può stabilire un'aliquota del 4 per mille per un periodo non superiore a tre anni, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996.
Ricorso avverso gli avvisi di liquidazione
Quesito inviato da Giovanni in data 21 gennaio 2001.
Nel 1992 ho acquistato un appartamento. Il notaio ha inoltrato i dati all'Ufficio Tecnico Erariale. Lo stesso Ufficio nel 1994 accetta e mi classifica l'appartamento in A/3, seconda clase con 5 stanze , rendita catastale £. 600.000. Ho sempre pagato in base a questa rendita. Nel mese di luglio 2000, mi sono visto notificare da parte del Comune un avviso di liquidazione con la rendita stravolta senza che mi sia stata mai notificata. Il mio appartamento era diventato un A/2 con rendita catastale di £. 1.225.000. Mi sono recato al Catasto e nel giro di due giorni è stata riportata nel terminale la rendita iniziale. Ho informato l'Ufficio competente del mio Comune con lettera protocollata, dicendo dell'accaduto e allegando la rendita catastale notificatami dall'U.T.E. nel 1994 e la visura.
Non avendo avuto notizie, siccome stavano per scadere i termini, ho fatto ricorso alla Commissione tributaria in carta semplice, così come specificato nell'avviso di liquidazione, con lettera raccomandata A.R.. Più tardi ho saputo che la lettera andava portata a mano. Il 24 dicembre 2000, mi viene notificato un altro avviso di liquidazione relativo all'imposta I.C.I. per l'anno 1994. Ammesso e non concesso che abbia sbagliato nel fare il ricorso alla Commissione tributaria per l'anno 1993, il fatto sta che io sono in possesso della rendita catastale del mio appartamento notificatami dall'Ufficio Tecnico Erariale.
Posso stare tranquillo in ogni caso ? Se no, che cosa mi è rimasto da fare ?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 8 marzo 2001.
Avverso gli avvisi di liquidazione può presentare istanza di autotutela in carta libera all'Ufficio tributi del Comune per chiedere il loro annullamento o la loro rettifica. Se l'ufficio non risponde o respinge l'istanza, non le resta che presentare ricorso in carta da bollo (non in carta semplice) alla Commissione tributaria provinciale entro il 30 giugno 2001 (legge 28 febbraio 2001, n. 26), se gli atti impositivi non sono divenuti definitivi.
E' bene sapere che la proposizione del ricorso presenta numerose insidie: esistono regole tassative da rispettare che possono, in caso di inosservanza, determinare l'inammissibilità dell'atto. Inoltre, è ovvio che il ricorso deve essere fondato e documentato perché, in caso contrario, si corre il rischio di essere condannati alle spese di giudizio per soccombenza.
Ricorso avverso avviso liquidazione Ici
Quesito inviato da Marco in data 22 gennaio 2001.
Qual è la prassi corretta ed in uso per i ricorsi avverso gli avvisi di liquidazione Ici ? Al di là dell'autotutela del Comune, che aveva affidato gli accertamenti ad un'impresa che pare faccia apposta a non rispondere, si va subito dopo alla Commissione tributaria provinciale, o prima c'è un altro "grado" di ricorso da presentare ?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 8 marzo 2001.
Avverso gli avvisi di liquidazione, il contribuente può proporre istanza di autotutela, in carta libera, all'Ufficio tributi del Comune, contenente un'esposizione sintetica dei fatti e dei motivi di illegittimità dell'atto impositivo e corredata da documentazione idonea a comprovare le tesi sostenute. Oltre all'istanza può produrre ricorso in carta da bollo, entro il 30 giugno 2001 (il termine è stato prorogato dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26), alla Commissione tributaria provinciale e, in secondo grado, alla commissione tributaria regionale. In prima istanza si può chiedere alla commissione la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. Se la controversia ha valore inferiore a lire 5 milioni, il ricorrente può difendersi direttamente, altrimenti è indispensabile l'assistenza di un difensore abilitato. Il ricorso, ovviamente, deve essere fondato e documentato perché, in caso contrario, si rischia di essere condannati alle spese di giudizio per soccombenza.
Ici versata a nome di un solo coniuge
Quesito inviato da Roberto Lauretti in data 22 gennaio 2001.
Fino al 2000 ho pagato l'Ici dell'abitazione principale, acquistata dopo il matrimonio (1982), tutta a mio nome. Essendo in comunione dei beni, dovevo versarla divisa in due ? Per il 2001 lo farò, ma per gli anni precedenti cosa rischio ? e cosa mi conviene fare ?
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 8 marzo 2001.
In caso di contitolarità di diritti reali sul medesimo immobile, ciascun contitolare è obbligato ad effettuare distintamente il versamento dell'imposta, limitatamente alla parte corrispondente alla propria quota di titolarità. Sul punto, il Comune può stabilire nel proprio regolamento, a norma dell'art. 59, comma 1, lettera i), del Dlgs 446/97, che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri. Faccia, quindi, presente il suo caso all'Ufficio tributi del Comune.
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