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Le risposte ai quesiti Ici pubblicati nel forum fiscale
Ici versata a un Comune non competente per territorio
Quesito inviato da Mariobond in data 5 febbraio 2001.
E' possibile sanare versamenti Ici effettuati per errore ad un Comune diverso, cioè non competente per territorio, dal 1993 al 1999 ? Il Comune che ha percepito erroneamente le somme può farle confluire nel Comune esatto ?
Risposta inviata da Efrem in data 6 marzo 2001.
E' necessario verificare il regolamento Ici del Comune che ha erroneamente percepito le somme: se in esso è prevista la possibilità di trasferimento diretto delle somme a favore del Comune dove si trovano gli immobili, la risposta è sì e basta fare domanda in tal senso; altrimenti non resta che fare domanda di rimborso al Comune errato (purché non siano passati più di tre anni dal versamento) e rassegnarsi a ricevere l'avviso di liquidazione dal Comune a cui manca l'imposta.
Scadono i termini per il ricorso
Quesito inviato da Vincenzo in data 5 febbraio 2001.
Fra poco scadranno i termini per la presentazione del ricorso contro gli avvisi di liquidazione Ici 93/94 (notificati il 23/12/00 e il 2/1/01), i quali richiedono, oltre alla dovuta differenza fra le rendite attribuita e presunta, anche sanzioni e interessi. Poiché il Comune, dopo che ho presentato istanza di autotutela, non ha ancora inviato la rettifica degli avvisi, posso pagare la sola differenza entro i novanta giorni previsti, oppure per averne facoltà devo necessariamente presentare ricorso ?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 8 marzo 2001.
Se ho ben capito, il Comune le ha inviato avvisi di liquidazione relativi agli anni ' 93 e ' 94 per una maggiore imposta dovuta in base a rendita definitiva attribuita dall'Ute e mai notificata. In tal caso l'ente locale avrebbe dovuto applicare l'art. 11, comma 1, del Dlgs 504/92 riliquidando l'imposta senza irrogare sanzioni e, per jus superveniens ex art. 74 della legge n. 342/2000, nemmeno gli interessi e le soprattasse. Ad ogni modo, contro l'avviso di liquidazione e contro l'attribuzione della rendita, può produrre ricorso alla Commissione tributaria provinciale, sempreché lo ritenga conveniente e ne ricorrano i presupposti e gli elementi di fatto e di diritto. Faccio presente che con legge 28 febbraio 2001 n. 26 il termine per ricorrere avverso gli atti di accertamento o liquidazione non divenuti definitivi è stato prorogato al 30 giugno 2001. Sulla base, poi, degli avvisi di liquidazione ricevuti, può pagare la differenza d'imposta e non gli interessi e le sanzioni.
Pagamento Ici nel caso di pignoramento fabbricato
Quesito inviato da Alfio Vercelli in data 9 febbraio 2001.
Un mio amico chiude una società nel 1989 per problemi diversi. Non potendo pagare la Banca, questa pignora lo stabile e il terreno della azienda per recuperare i quattrini. Ciò succede nel 1989-1990.
Esce l'Ici e la persona non paga perché pensa che ormai è la Banca la proprietaria dello stabile. Dopo anni un controllo del comune gli richiede l'Ici per gli anni 93-94.
Visto che lo stabile è stato messo all'asta dalla Banca e tuttora invenduto, questa persona deve pagare l'Ici ?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 5 marzo 2001.
In base all'art. 10, comma 6, del Dlgs 504/92 per gli immobili compresi nel fallimento l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento. Il curatore dovrà procedere a versare l'imposta entro tre mesi dalla data in cui il prezzo è incassato, prelevando l'importo dovuto dalla somma ricavata dalla vendita dei beni. Se gli anni '93 e '94 rientrano nel periodo di durata del procedimento di fallimento, il suo amico non deve pagare l'imposta, ma è bene che lo faccia presente al comune, allegando copia dell'atto di pignoramento ed ogni altra documentazione giustificativa.
Rimborso a seguito di sentenza della commissione tributaria
Quesito inviato da Rodolfo Campolongo in data 11 febbraio 2001.
Nel 1995 è stato erroneamente classificato (con classamento automatico) A/7 un fabbricato A/3. A seguito del ricorso nel 97 la rendita è stata corretta, ma intanto per il 96 e 97 è stata pagata l'Ici in base alla rendita errata. Il comune, facendo riferimento ad una circolare ministeriale del 1997, della quale al momento non ricordo il numero, ha rifiutato il rimborso affermando che si deve in ogni caso fare riferimento alla rendita al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Ebbene, la legge sull'Ici, fissando questo criterio, non ha però stabilito che si debba sottostare alla rendita anche quando questa sia errata e che non si debba applicare la rendita esatta.
Conviene, in questo caso, fare ricorso ? Avendo poi il comune rifiutato per iscritto il rimborso per due volte, per la prescrizione biennale si deve far riferimento all'ultimo rifiuto ?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 5 marzo 2001.
Se avverso l'attribuzione della categoria A/7 al fabbricato di sua proprietà è stato presentato ricorso alla Commissione tributaria provinciale, che con sentenza passata in giudicato ha declassato sia la categoria che la rendita, il comune deve rimborsare l'Ici versata in eccedenza dal momento in cui è stato proposto ricorso. Il principio è stato affermato dalla Commissione tributaria provinciale di Matera con sentenza n. 446 del 5 luglio 2000. La risoluzione ministeriale n. 226 del 27 novembre 1997, alla quale il suo comune fa riferimento, sostiene che "le modifiche di rendita hanno effetto soltanto a decorrere dall'anno di tassazione successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime risultano essere state annotate negli atti catastali". Tale interpretazione e la disposizione di legge, secondo cui per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile dell'imposta deve essere calcolata sulla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, possono trovare appplicazione solo quando la rendita attribuita dall'Ute non è stata contestata. I comuni che hanno emesso atti in applicazione della predetta risoluzione del ministero delle Finanze si son visti annullare dalle commissioni tributarie i loro provvedimenti, con conseguente imposizione a rimborsare l'Ici versata in eccedenza dal contribuente sulla base di una rendita rettificata. Nel suo caso, il ricorso alla Commissione tributaria di 1° grado, vedrebbe, con molta probabilità, la soccombenza del comune.
Ici su casa portiere mai utilizzata
Quesito inviato da Luigi Russo in data 4 marzo 2001.
Mi è stato posto il quesito, che rivolgo a Voi: se su una casa di proprietà condominiale definita casa del portiere, regolarmente accatastata e mai attrezzata per abitazione, si deve pagare l'Ici (che già paghiamo) o richiedere il rimborso di quella pagata. Preciso che nella casa mancano gli accessori ai sevizi, nonostante ci siano impianti idraulico, elettrico e di scarico.
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 8 marzo 2001.
La casa del portiere di proprietà condominiale è soggetta all'Ici anche se non viene utilizzata.
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