LE RISPOSTE FORNITE AI QUESITI ICI PUBBLICATI NEL FORUM FISCALE
Le risposte ai quesiti Ici pubblicati nel forum fiscale
Possessore di fatto non soggetto all'Ici

Quesito inviato da Sandro in data 18 febbraio 2001.
Ho acquistato nel 1989 un appartamento al mare da impresa costruttrice. All'epoca è stata sotttoscritta dalle parti una scrittura privata, mai registrata, alla quale, causa difficoltà in tal senso dell'impresa, non ha mai fatto seguito atto pubblico, nonostante il pagamento a saldo dell'immobile, consegnatomi dall'estate di quell'anno. Essendo dunque un possessore di fatto, devo pagare l'ICI ?
Preciso che diversi inquilini del villaggio ove sorge l'immobile si trovano nella mia situazione e che l'impresa non fa gli atti notarili in quanto aveva a suo tempo ipotecato il terreno ove ha edificato gli immobili e non riesce attualmente ad estinguere il relativo debito contratto con la banca.

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 27 febbraio 2001.
La scrittura privata non costituisce titolo valido per il trasferimento della proprietà dell'immobile dal venditore all'acquirente. Pertanto, soggetto passivo dell'imposta rimane l'impresa costruttrice fino a quando non sarà perfezionato l'atto di compravendita.




Quanto dobbiamo pagare ?

Quesito inviato da Giuseppe in data 17 febbraio 2001.
Ho comprato casa il 19/09/2000 in comproprietà con la mia convivente e ho fatto il cambio di residenza l' 08/01/01 mentre la mia convivente il 12/10/2000. Chi ha il diritto alla detrazione fiscale prevista e la mora da pagare per ritardato pagamento a quanto ammonta ?

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 27 febbraio 2001.
Dalla data di acquisto dell'immobile scatta l'obbligo di pagamento dell'Ici, quindi entro il 20 dicembre scorso doveva pagare l'imposta relativa agli ultimi tre mesi dell'anno. Se non l'ha fatto, può avvalersi del c.d. "ravvedimento operoso", pagando una sanzione ridotta del 6% dell'importo non versato (1/5 del 30%) contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo e degli interessi moratori calcolati al tasso legale del 2,5% con maturazione giorno per giorno (pari allo 0,00685% per ogni giorno di ritardo). Per quanto riguarda la detrazione per l'abitazione principale, essa spetta a chi dimora abitualmente nell'immobile. Oltre che rapportata ai mesi di destinazione, la detrazione deve essere suddivisa, nel caso di specie, in parti uguali tra lei e la sua convivente, prescindendo dalle quote di proprietà.




Abitazione principale: requisiti per agevolazioni

Quesito inviato da Gennaro in data 16 febbraio 2001.
Ho acquistato insieme alla mia fidanzata un immobile il 18 gennaio 2001 e andremo ad occuparlo, materialmente, solo dal 1° dicembre 2001; possiamo usufruire della detrazione per abitazione principale per quest'anno ? Cosa cambia se facciamo il cambio di residenza già da adesso ?

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 27 febbraio 2001.
Per l'immobile acquistato il 18/01/2001, ma che verrà utilizzato solo dal 1° dicembre 2001, potrà usufruire della detrazione per abitazione principale unicamente nel mese di dicembre. Infatti, condizione essenziale affinché possa essere riconosciuta tale detrazione è che ci sia identità tra il soggetto o i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta e il soggetto o i soggetti che dimorano abitualmente nell'immobile. A nulla serve, quindi, il cambio di residenza se poi manca la dimora abituale nell'immobile.




Terreno agricolo/edificabile

Quesito inviato da Giuseppe in data 19 febbraio 2001.
Sono proprietario insieme a mia moglie di un appezzamento di terreno di 10.900 mq . C'è arrivato in data 28/12/2001 due avvisi (in base alla percentuale di possesso) di accertamento/liquidazione ICI per gli anni dal 1993 al 1998, perché considerato area fabbricabile, più precisamente zona C/2. Tale fondo è stato sempre coltivato da mia moglie iscritta regolarmente dal 1976 al 1999 come coltivatrice diretta. Il Comune non ci ha mai comunicato questa variazione da terreno agricolo ad edificabile.
L'ICI deve essere pagata ?

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 27 febbraio 2001.
L'art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 504/92 considera non fabbricabili, anche se in effetti lo siano, i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale. Questi terreni sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le riduzioni di cui all'art. 9, comma 1, del citato decreto legislativo. Nella fattispecie, poiché sua moglie era iscritta dal '76 al '99 come coltivatrice diretta negli appositi elenchi comunali (legge 9 gennaio 1963, n. 9), almeno per la quota di sua spettanza, non deve pagare l'imposta. Rimane invece soggetta all'Ici la sua quota parte. Le consiglio, pertanto, di presentare istanza di autotutela contro gli avvisi di accertamento/liquidazione, chiedendo il loro annullamento o la loro rettifica e allegando idonea documentazione (ad es. i certificati di iscrizione negli elenchi previdenziali dei coltivatori diretti).




Rendita catastale di un terreno

Quesito inviato da Carlo in data 20 febbraio 2001.
Posseggo un terreno in zona montana, adibito a fienagione e pascolo. Sul terreno sorge una cascina con stalla e fienile. Il terreno non è edificabile. Vorrei conoscere la rendita catastale: come posso fare ?

Risposta inviata da Marzia in data 28 febbraio 2001.
Per conoscere la rendita è molto facile: puoi rivolgerti al comune, presso l'ufficio tecnico si dovrebbero trovare gli elenchi catastali di tutti gli immobili che si trovano nel territorio comunale, ma probabilmente non sono aggiornati. Sarebbe meglio recarsi direttamente al Catasto, ora Ufficio del Territorio, della tua Provincia ed effettuare una visura catastale aggiornata. Bastano i tuoi dati anagrafici, ma per precauzione procurati i dati catastali del tuo terreno, cioè Comune censuario (dove si trovano i beni) foglio e mappali, questi dati li puoi trovare nell'atto di acquisto o donazione, o nella denuncia di successione se li hai ereditati.