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Le risposte ai quesiti Ici pubblicati nel forum fiscale
Termini di pagamento su accertamento
Quesito inviato da Edoardo Erba in data 14 febbraio 2001.
Il giorno 15 dicembre 2000 ho ricevuto degli avvisi di accertamento relativi agli anni 93-98. Il giorno 8 gennaio 2001 ho convenuto il pagamento delle somme relative alla sola maggiore imposta dovuta, avendo contestato gli addebiti relativi alla mancata presentazione della dichiarazione e le relative sanzioni. Il quesito è il seguente:
entro quale data devo effettuare il pagamento, considerando che sui bollettini ricevuti il termine indicato è di 90 giorni, mentre nella normativa da me consultata il termine è di 60 giorni ?
Risposta inviata da Vincenzo Di Costanzo in data 15 febbraio 2001.
Per quanto riguarda gli atti di accertamento Ici il termine per effettuare il versamento per espressa previsione normativa è di 60 gg. dalla notifica. Lo stesso termine è previsto per il contestuale versamento degli interessi e delle sanzioni ridotte ad un quarto (cd. adesione all'accertamento). Non conosco i motivi che ti hanno indotto a contestare la contestuale (presumo) irrogazione della sanzione, ma sappi che il mancato versamento della stessa nei 60 gg. comporterà l'eventuale successivo pagamento della sanzione per intero.
Il termine di pagamento di 90 gg. è previsto solo per gli avvisi di liquidazione.
Retroattività pagamento Ici
Quesito inviato da Pina Renzulli in data 14 febbraio 2001.
All'atto dell'acquisto di un appartamento nel 1991, l'Ufficio del Registro ha effettuato un accertamento di valore per 84 milioni. Nel 1995, per una revisione dei valori catastali, questo valore è stato alzato a 112 milioni e dopo ricorso in commissione tributaria, si è giunti ad un compromesso per 95 milioni. Nel 1999 mi è pervenuta dal Catasto la nuova rendita per 122 milioni, per una variazione di planimetria effettuata dal vecchio proprietario nel 1990 prima dell'acquisto dell'appartamento; preciso che con tale variazione la consistenza dell'appartamento è passata da 7 a 6 vani catastali.
A novembre del 2000 mi è stata contestata la differenza nel pagamento Ici tra il 1993 ed il 1998, sostenendo la retroattività. Se è così, allora l'accertamento del catasto del 1991, la revisione ed il ricorso del 1995, sono stati cancellati ?
Risposta inviata da Efrem in data 15 febbraio 2001.
Non è stato cancellato niente, solo che si tratta di imposte diverse, che seguono normative diverse, applicate da uffici diversi.
Per quanto riguarda l'Ici, essendo la variazione del 1990, ne deduco che fino al 1999 è stata pagata l'Ici sulla base di una rendita presunta e, forse, per comodità o per carenza di informazioni, è stato adottato come valore presunto quello della vecchia rendita.
Se le cose stanno così, il comune è tenuto a recuperare la differenza d'imposta per tutti gli anni, senza sanzioni, ovvero a rimborsare, qualora la rendita attribuita risultasse inferiore a quella presunta.
Acquisto di un bene dal fallimento
Quesito inviato da Cesario in data 14 febbraio 2001.
Nel 1993 ho acquistato un bene da un'asta fallimentare del tribunale. Mi vedo applicata una rendita del 1999 per il calcolo Ici; inoltre, visionando bene il mio atto di proprietà, ho notato che non vi è rendita ma solo il valore di acquisto. Come posso fare per calcolare l'Ici, visto che il comune mi chiede più soldi del valore dell'immobile ?
Risposta inviata da Marzia in data 15 febbraio 2001.
Da quanto ho potuto capire, quando hai acquistato nel 1993 l'immobile dall'asta fallimentare esso non era classato, ma solo iscritto al catasto. Il catasto ha poi provveduto ad attribuire il classamento definitivo nel 1999, senza che tale variazione ti fosse mai notificata. Sappi che il calcolo dell'Ici si basa sulla rendita catastale definitiva, quindi se tu sei convinto che la rendita attribuita dal catasto al tuo immobile sia elevata, puoi presentare eventualmente un'istanza al catasto nella quale richiedi che venga rettificato il classamento, proponendo a tua volta una nuova rendita. Questa operazione non è semplice, affidati al tuo tecnico di fiducia, ma nel caso presentassi questa richiesta all'UTE, puoi interrompere i termini per il pagamento degli avvisi di liquidazione al comune, fino alla risposta del catasto, in quanto è in corso un nuovo accertamento da parte dell'UTE. Devi dare avviso di questa operazione al comune e richiedere che ti siano momentaneamente sospesi i pagamenti, fino al ricevimento di una risposta dall'UTE.
Ingiunzione di pagamento Ici per immobile non posseduto
Quesito inviato da Mario Cimino in data 17 febbraio 2001.
Mi è giunta, in data odierna, una ingiunzione di pagamento da parte dell'ufficio tributi del comune di Messina, relativa al mancato versamento Ici 1993 su un immobile che non è di mia proprietà. Non potendomi recare nella città siciliana perché distante circa 800 km, chiedo a qualcuno se sa come posso agire.
Risposta inviata da Marzia in data 19 febbraio 2001.
Prova a metterti in contatto telefonicamente con l'ufficio tributi del comune di Messina per far annullare l'ingiunzione che hai ricevuto. Comunque devi sempre inviare una risposta scritta o via fax. Nel caso non riesci a contattarlo, invia una raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al signor sindaco del comune di Messina, con la dicitura "alla cortese attenzione dell'ufficio tributi". Se nell'ingiunzione vengono riportati i nominativi dei responsabili dell'istruttoria e del procedimento, citali pure nella tua risposta.
Mi raccomando di riportare correttamente tutti i tuoi dati: luogo e data di nascita, codice fiscale e attuale residenza. Illustra poi i motivi per cui chiedi che venga annullata l'ingiunzione di pagamento.
Prova a controllare se sull'ingiunzione è riportato il tuo codice fiscale e se questo è sbagliato, fallo presente nella tua risposta. Probabilmente l'ufficio tributi ha commesso un errore per omonimia. Quando hai inviato la raccomandata e ricevuto la cartolina, chiama l'ufficio tributi per chiedere a chi è stata assegnata la tua pratica ed eventualmente sollecita l'esame della stessa.
Non lasciare che passi troppo tempo. Se non ricevi una risposta entro due settimane non farti problemi a sollecitarli, chiami almeno una o due volte alla settimana.
Strano comportamento dell'ufficio tributi
Quesito Inviato da Claudio Vio in data 14 ottobre 2000.
Per un piccolo appartamento ho sempre pagato l'ICI desumendo le rendite catastali dall'atto notarile di acquisto dell'immobile.
Le rendite catastali ufficiali non erano mai state assegnate e anche nel 97 una mia visura catastale risultò priva di rendita assegnata.
Sentito l'ufficio tributi del comune (1997), questi mi disse verbalmente che la rendita catastale che stavo usando era troppo alta, considerando altri immobili similari della zona, e mi invitò a modificarla presentando una scheda di variazione ICI, cosa che io feci.
A maggio di questo anno telefonicamente ho contattato l'ufficio tributi per sapere se erano intervenute variazioni, questi mi disse di no.
Ad agosto invece seppi, tramite altri proprietari, che erano disponibili le nuove rendite presso gli uffici comunali (erano consultabili da pochi giorni).
Telefonicamente contattai l'ufficio, il quale confermò la presenza del tabulato con le nuove rendite e "verbalmente" mi comunicò la mia nuova rendita catastale che, a sorpresa, era quella che lo stesso ufficio mi fece cambiare nel 1997, cioè più elevata.
Chiesi che la stessa mi venisse notificata a casa come prevedeva la nuova legge. Mi venne risposto che, poiché i tabulati erano stati depositati presso il comune dal Catasto negli ultimi giorni di dicembre 1999, questi erano da considerarsi come affissi all'albo pretorio e non esisteva alcun obbligo da parte del comune di notificarmeli. A questo punto non potevo più effetuare alcun ricorso, in quanto i sei mesi di tempo erano scaduti a giugno.
Mi veniva chiesto di pagare il saldo per quest'anno aggiornato e gli arretrati per gli anni precendenti. Io mi sono sentito beffato.
Vi chiedo cortesemente se:
a) il comune o il catasto ha veramente il diritto di non notificarmi la rendita catastale, solo perché il catasto (furbamente) le ha depositate alla fine del 1999 (dalla legge parrebbe di sì, ma...);
b) per il 2000 (credo) io debba effettivamente pagare il saldo aggiornato e gli arretrati. Qualora il comune non mi notifica formale richiesta entro il 31.12.2000, se non sbaglio, non devo nulla. La legge non dà tempo un anno ai comuni per chiedere gli arretrati ?
c) come fare un eventuale ricorso (rapido e indolore...a costi contenuti)?
d) l'avviso verbale da parte del comune ha efficacia probatoria ?
Risposta inviata da Andrea Oru (neo-commercialista) in data 16 ottobre 2000.
Stando a quello che lei riferisce, non c'è dubbio che il comportamento dell'Ufficio tributi è da considerare alquanto strano e poco corretto. Se i tabulati dell'Ufficio del territorio relativi alle rendite catastali definitive furono effettivamente trasmessi al Comune impositore negli ultimi giorni di dicembre 1999, essi dovevano essere pubblicati nell'albo pretorio entro il 31 dicembre, per essere portati a conoscenza dei contribuenti interessati. In alternativa, bisognava dare comunicazione del loro deposito negli uffici comunali con apposito avviso affisso all'albo pretorio. Comunque, appare strano che solo ad agosto di quest'anno le rendite definitive potevano essere consultate. Ad ogni modo non le resta che controllare al Comune la data di ricezione dei tabulati, ma soprattutto la data di affissione delle rendite all'albo pretorio o del loro deposito presso il Comune, data che risulta indicata nella relazione di pubblicazione. Se le rendite non sono state rese pubbliche entro il 31/12/1999, il Comune deve provvedere a comunicare direttamente al contribuente (a mezzo posta e non verbalmente) la rendita definitiva, in applicazione della disposizione innovativa contenuta nel comma 11 dell'art. 30 della legge finanziaria n. 488/99. Dalla data di ricezione della comunicazione decorrerà il termine per proporre eventuale ricorso avverso la nuova determinazione della rendita.
In merito, poi, al recupero della maggiore imposta dovuta per gli anni dal 1993 al 1998 (nel suo caso forse solo dal 1997), il Comune impositore è legittimato ad applicare entro il 31 dicembre 2000 la particolare procedura di liquidazione sulla base della rendita definitiva attribuita dall'Ufficio del territorio, con conseguente riscossione delle somme non versate, maggiorate degli interessi ma senza irrogazione di sanzioni.
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