|
Le risposte ai quesiti Ici pubblicati nel forum fiscale
Ici per immobile indiviso in comproprietà
Quesito inviato da Giada in data 9 febbraio 2001.
Nel caso di un fabbricato indiviso in comproprietà al 50% di due titolari, ciascuno dei quali abita in una unità immobiliare con la propria famiglia, l'imposta con aliquota ridotta per abitazione principale va calcolata anche sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dell'altro comproprietario, se questo è poi un parente in linea retta ?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 12 febbraio 2001.
Nel caso di specie, ciascun comproprietario può usufruire dell'aliquota ridotta e della detrazione per l'unità utilizzata come abitazione principale, ma deve pagare la quota parte d'imposta con aliquota ordinaria per l'altra unità. Se poi concede all'altro comproprietario in uso gratuito, con contratto di comodato (artt. 1803 e seguenti del Codice civile), la sua percentuale di possesso e il caso rientra tra quelli previsti dal regolamento Ici del comune, allora è possibile godere dell'aliquota ridotta (non della detrazione) per la parte concessa in uso gratuito. Nel bollettino di versamento, l'imposta dovuta per la quota parte dell'unità non utilizzata va indicata nella casella riservata agli "Altri fabbricati" (Circ. min. 118/E del 7 giugno 2000). Inoltre, in sintonia con la previsione normativa di cui all'art. 10, comma 4, del Dlgs 504/92, è bene presentare la dichiarazione di variazione per denunciare le modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
Differenza Ici dalla data di attribuzione o di notifica della rendita ?
Quesito inviato da Giuseppe Riccardi in data 10 febbraio 2001.
Ho pagato l'Ici dal 1993 sulla base di rendita presunta.
Il 17 dicembre 2000 il comune mi notifica con data 04 dicembre 2000 gli "avvisi di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita definitiva", dai quali si evince che l'iscrizione della rendita definitiva ha data 21 dicembre 1999. Gli importi richiesti sono al netto di maggiorazioni ed interessi e si riferiscono agli anni dal 1993 al 1997.
Quesiti:
1) Il comune è autorizzato a comunicare le rendite catastali definitive, oppure deve essere l'UTE a comunicare con lettera raccomandata, la nuova rendita definitiva ?
2) Il comune dovrebbe chiedere il versamento della differenza di Ici dovuta a rendita definitiva:
a) dalla data di notifica 17.12.2000 ?
b) dalla data di iscrizione 21.12.1999 ?
c) dalla data di introduzione dell'Ici 1993 ?
Nel caso che il comune abbia attuato un abuso, come posso rimediare ?
Risposta inviata da Marzia in data 10 febbraio 2001.
L'U.T.E. dovrebbe notificare a casa l'attribuzione della rendita definitiva, ma se l'attribuzione della tua rendita fa parte di un progetto per l'attribuzione della rendita definitiva ad un certo numero di immobili sito nello stesso comune, l'U.T.E. non invia ad ogni proprietario la notifica della variazione o attribuzione di rendita, ma questa viene inviata al Comune in un elenco che ogni proprietario è tenuto a consultare. Il Comune affigge avviso dell'operazione compiuta dall'UTE senza inviare nessuna comunicazione a casa. I proprietari hanno tempo 60 giorni dall'apparizione di tale elenco in comune per proporre eventuale ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. Se la rendita definitiva è superiore a quella presunta, il comune può richiedere il pagamento della differenza Ici dal 1993. Come tu avresti potuto chiedere l'eventuale rimborso se la rendita definitiva era inferiore a quella presunta. Se ritiene che la rendita attribuita dal Catasto non sia equa, puoi sempre effettuare una richiesta per rettifica di classamento allo stesso UTE in qualità di proprietario e proporre tu stesso una nuova rendita. Per fare questa operazione ti consiglio di rivolgerti al tuo tecnico di fiducia.
Aree edificabili e sanzioni
Quesito inviato da Carmelo in data 10 febbraio 2001.
Nel mio comune di residenza si stanno avendo notevoli problemi con l'Ici. In modo particolare, il problema riguarda le aree edificabili, le quali secondo le indicazioni fornite dal regolamento comunale sull'Ici risultano notevolmente sovrastimate rispetto al loro reale valore di mercato.
Mi chiedo:
1) il comune non avrebbe dovuto realmente effettuare una specifica indagine di mercato, tenuto conto anche del fatto che molte di queste aree in realtà non potranno mai essere edificate in relazione alla natura impervia del terreno ?
2) Può trovare applicazione il comma 1, art. 12 del Dlgs 472/97 che, per i casi di omessa denuncia ripetuti dal 1993 al 1998, prevede una sola sanzione per tutte le violazioni, sia pure con particolari inasprimenti ?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 12 febbraio 2001.
I Comuni possono determinare il valore delle aree fabbricabili ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera g), del Dlgs 446/97. Rimane comunque ferma la regola, stabilita nel Dlgs n. 504/92, secondo la quale il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio. Ciò comporta, fra l'altro, che il contribuente può ben dichiarare un valore inferiore a quello stabilito nel regolamento ed il Comune ritenerlo congruo in quanto corrispondente al valore di mercato. Se invece il Comune intende accertare un maggior valore rispetto a quello dichiarato dal contribuente, l'accertamento deve essere motivato e l'atto impositivo, a pena di nullità e nel rispetto delle norme della legge 212/2000 (Statuto del contribuente), deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni della rettifica nonché allegare gli atti richiamati in motivazione non conosciuti dal contribuente.
Per quanto riguarda la seconda domanda, va detto subito che, per l'omessa o infedele dichiarazione, il contribuente non può beneficiare dell'applicazione di un'unica sanzione come previsto dall'art. 12, comma 1, del Dlgs 472/97, ma deve essere sanzionato per ciascuna annualità dal 1993 al 1998. L'illecito relativo ad omessa denuncia configura, infatti, la fattispecie di violazione sostanziale (cfr. art. 14 Dlgs 504/92) e il ripetersi della originaria violazione per ogni anno successivo d'imposta (cfr. Circ. min. n. 184/E del 13 luglio 1998).
Ici da pagare su seconda casa (non possedendo la prima)
Quesito inviato da Massimo in data 11 febbraio 2001.
Residente a Milano da diversi anni (in affitto), sono proprietario di un appartamento nel mio comune natio in Campania.
Dal 1993 ho sempre pagato l'Ici come prima casa, ora il comune mi ha spedito una richiesta di conguaglio dal 93 al 98 considerando l'appartamento come seconda casa.
E' possibile pagare l'Ici su un appartamento come seconda casa non possedendone un'altro come prima casa ?
Risposta inviata da Efrem in data 15 febbraio 2001.
Purtroppo sì: la detrazione Ici è prevista per l'abitazione principale, non per la prima casa; la conseguenza è che, nel suo caso, non ha diritto ad alcuna detrazione.
E' purtroppo un errore frequente, anche a livello di mass-media, parlare di detrazione Ici per la prima casa: la dizione corretta è "detrazione per l'abitazione principale" e, come ha avuto modo di constatare a sue spese, non è la stessa cosa.
Diverso è il caso dell'imposta di registro: lì si parla di "prima casa", ma si tratta di un'altra imposta, di un'altra legge, di un altro ufficio impositore.
Detrazione solo per chi dimora nell'abitazione
Quesito inviato da Marco in data 12 febbraio 2001.
In 2 deteniamo un appartamento al 50% ognuno. Le 180.000 lire di detrazione come abitazione principale sono da considerare al 50% ? Questo discorso è valido anche se uno solo dei due utilizza l'appartamento ?
Risposta inviata da Mimmo in data 12 febbraio 2001.
Nel caso che uno solo occupi l'appartamento le detrazioni spettano solo a colui che lo utilizza fino alla concorrenza dell'ammontare ( nel caso £. 180.000). Perciò mentre a colui che ci abita spettano le detrazioni per l'altro è da considerare altro immobile.
|