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Le risposte ai quesiti Ici pubblicati nel forum fiscale
Interessi e sanzioni non dovuti
Quesito inviato da Marzia in data 2 febbraio 2001.
Ho sentito che è stata approvata una normativa con la quale vengono eliminati interessi e sanzioni relativi ad avvisi di accertamento per gli anni di imposizione dal 1993 al 1999. Se è vera tale voce gradirei conoscere gli estremi di tale norma.
Risposta inviata da Vincenzo Di Costanzo in data 3 febbraio 2001.
La normativa cui ti riferisci è contenuta nell'art. 74 legge 342/2000 (Collegato alla finanziaria).
L'eliminazione delle sanzioni ed interessi è però prevista solo per gli avvisi di liquidazione conseguenti alla modifica della Rendita Catastale Similare dichiarata in base alla Rendita Catastale attribuita.
Per altre tipologie di liquidazioni e per gli accertamenti la norma richiamata non è applicabile.
Appartamento acquistato il 30 gennaio
Quesito inviato da Anna in data 3 febbraio 2001.
Possiedo il mio appartamento esattamente dal 30/01/01, ora vorrei sapere se sono tenuta a pagare e da che mese.
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.net) in data 7 febbraio.
E' tenuta a pagare l'Ici per l'appartamento acquistato il 30 gennaio 2001, a partire dal mese di febbraio. L'imposta va pagata in due rate: la prima entro il 30 giugno e la seconda entro il 20 dicembre.
Risposta inviata da Pippo 110 in data 15 febbraio 2001.
E' tenuta a pagare l'Ici in proporzione ai mesi di possesso; in questo caso, poiché nel mese di gennaio il possesso si è verificato per meno di 15 giorni, gennaio non si conta. L'Ici per l'anno 2001 sarà perciò dovuta per undici mesi.
E' consigliabile attendere chiarimenti ministeriali in merito alla portata delle novità introdotte con la legge finanziaria 2001 (due rate uguali, di cui la prima calcolata con le stesse aliquote dell'anno 2000); inoltre, verificare presso il comune competente, se c'è un regolamento Ici che stabilisca scadenze di pagamento diverse.
Fabbricato con requisiti di ruralità
Quesito inviato da Silvano Cettolo in data 4 febbraio 2001.
Un fabbricato costruito nel 1981 con licenza agricola è stato accatastato all'urbano con relativa rendita. Per esso il proprietario non ha pagato l'Ici, avendo tutti i requisiti di ruralità. Ora ha ricevuto dal comune l'ingiunzione a pagare l'Ici dal 1993 in poi. Chiedo di sapere se nel 1993 dovevo dichiarare di mia iniziativa al comune o all'ufficio distrettuale delle entrate i requisiti di ruralità o se basta ribadirli e provarli ora, questi requisiti di ruralità, per gli anni dal 1993 in poi e richiedere un riesame della pratica e proporre istanza di autotutela entro i termini prescritti.
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.net) in data 7 febbraio 2001.
Se il fabbricato non ha perso i requisiti di ruralità, anche se iscritto nel catasto edilizio urbano con relativa rendita, non va sottoposto a tassazione (risoluzione ministeriale 301308 del 18/11/1987; circolare 50/E del 20/03/2000).
Due addebiti per interessi e due per sanzioni
Quesito inviato da Franco in data 5 febbraio 2001.
Il comune nel liquidare la pratica ha addebitato gli interessi in ragione semestrale. Ad es. periodo luglio ' 93 novembre 2000 acconto = semestri 9 x 7,0% + semestri 5 x 2,5%. Sanzioni amministrative = 20% fisso + 50% della imposta evasa (quest'ultima ridotta ad 1/4 per adesione all'accertamento).
E' possibile fare due addebiti per interessi e due per sanzioni ? L'uno non dovrebbe escludere l'altro ?
Risposta inviata da Vincenzo Di Costanzo in data 5 febbraio 2001.
Dal luglio 1993 (acconto ' 93) al novembre 2000 intercorrono n. 14 semestri compiuti. Naturalmente per il saldo 1993 i semestri compiuti sono 13.
L'operato del Comune, per quanto riguarda gli interessi, appare pienamente legittimo. Il doppio calcolo deriva dal fatto che gli interessi in materia di Ici vanno calcolati al 7% semestrale fino all'aprile 1998, mentre successivamente la misura degli stessi è scesa al 2,5% semestrale. Quindi non si tratta di due addebiti per interessi ma di un solo addebito calcolato con tassi diversi.
Altrettanto legittimo è l'operato del Comune per quanto riguarda le sanzioni. Infatti la sanzione del 30% (ridotta al 20% in forza del principio del favor rei) attiene all'omesso o parziale versamento, mentre quella del 50% (riducibile ad un quarto per effetto dell'adesione all'accertamento che si concretizza con il pagamento entro 60 gg.) attiene all'infedeltà della dichiarazione.
Detrazione Ici per prima abitazione
Quesito inviato da Gennaro Verolino in data 5 febbraio 2001.
Ho acquistato un appartamento il 18 gennaio 2001 da adibire entro la fine dell'anno ad abitazione principale. Vorrei sapere se posso beneficiare di detrazione per abitazione principale, in che misura e a partire da che data. Preciso che nel periodo in cui non userò l'appartamento come abitazione principale, lo stesso sarà ancora utilizzato a titolo gratuito dai vecchi proprietari e dopo sarà ristrutturato.
Risposta inviata da Vincenzo Di Costanzo in data 5 febbraio 2001.
Potrai fruire della detrazione per abitazione principale dal momento in cui l'abitazione sarà utilizzata direttamente.
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.net) in data 7 febbraio 2001.
Entro il 30 giugno 2001 dovrà versare la rata di acconto per i primi 5 mesi dell'anno (il mese di gennaio non si computa perché il periodo di possesso è inferiore a 15 giorni) e con aliquota ordinaria, così anche per il secondo semestre. Potrà usufruire dell'aliquota agevolata e della detrazione per abitazione principale dal momento in cui andrà ad abitare nel suo appartamento, nella misura di lire 200.000 (salvo che il Comune non abbia stabilito una detrazione maggiore) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Si ricordi che nel 2002 dovrà presentare la dichiarazione Ici o, in sostituzione, dovrà comunicare l'acquisto dell'immobile nei modi e nei termini fissati nell'apposito regolamento comunale.
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