LE RISPOSTE FORNITE AI QUESITI ICI PUBBLICATI NEL FORUM FISCALE
Le risposte ai quesiti Ici pubblicati nel forum fiscale
Definizione classamento A/3 e A/4

Quesito inviato da Antonio in data 27 gennaio 2001.
Sono alla ricerca delle definizioni delle cat. A/3 e A/4 e relative classi secondo le quali il catasto di Genova determina la posizione di un appartamento; eventualmente un riferimento normativo di legge o circolare.

Risposta inviata da Silvio in data 29 gennaio 2001.
La categoria A indica un immobile con destinazione d'uso abitativo, mentre l'indicazione del numero allegato indica la tipologia dell'abitazione, per cui A/1 (abitazione di tipo signorile), A/2 (abitazione di tipo civile), A/3 (abitazione di tipo economico), A/4 (abitazione di tipo popolare), a/5 (abitazione di tipo ultrapopolare), A/6 (abitazione rurale), A/7 (abitazione in villino), A/8 (abitazione in villa), A/9 (abitazione in castelli), A/10 (ufficio).
La classe invece è legata alle condizioni estrinseche, ossia alla zona in cui l'immobile è locato e allo stato di fruibilità in cui si trova. Pertanto essa varia da luogo a luogo e per poter rispondere occorre conoscere, con precisione, il Comune, l'eventuale sezione e l'eventuale zona censuaria dell'immobile in oggetto, nonché lo stato di conservazione dell'immobile stesso.
Il criterio con cui viene assegnata la classe è pertanto legato alla stima dell'immobile stesso. Il connubio tra categoria e classe sfocia in un valore a vano che varia di classe in classe, e che moltiplicato per il numero di vani dà il valore della rendita catastale, la quale, se a sua volta viene moltiplicata per 105, dà il valore catastale dell'immobile.
Di solito si procede più velocemente mediante una ricerca in catasto della rendita di immobili ubicati nella stessa zona con simili requisiti, eseguendo delle visure catastali contenenti le categorie e le classi ad essi attribuite, operazione però consentita solo a professionisti abilitati.




Riduzione dell'Ici

Quesito inviato da Vincenzo G. in data 27 gennaio 2001.
Unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas e di fatto non utilizzate.
Domanda: è possibile ridurre l'Ici ?

Risposta inviata da Vincenzo Di Costanzo in data 28 gennaio 2001.
No, l'Ici va pagata per intero.
Il solo caso di riduzione dell'Ici al 50% riguarda gli immobili inagibili o inabitabili di fatto non utilizzati.




Omessa dichiarazione Ici per area fabbricabile

Quesito inviato da Franco in data 27 gennaio 2001.
Il comune di Paularo (Ud) mi ha notificato l'avviso di accertamento per omessa presentazione della dichiarazione Ici relativa agli anni ' 93 e ' 94.
Premetto che si tratta di area fabbricabile, divenuta tale nell'anno ' 86, che solo ora ho scoperto. Nel corso degli anni ho fatto varie visure catastali e su nessuna compare la dicitura "area fabbricabile", ma tutte sono come prato o seminativo. Anche a seguito di frazionamento per la vendita di una fetta di terreno i documenti notarili, rogito e accatastamento del geometra, riportano sempre la stessa dicitura. Ora il Comune mi chiede il pagamento dell'imposta, gli interessi e le sanzioni. Ho contestato le sanzioni e mi è stato risposto che lo prevede la legge in materia. E' vero ? Non vale la buona fede provata dai documenti richiesti nel corso degli anni ?

Risposta 1 inviata da Paola Muraro in data 28 gennaio 2001.
Trovo molto strano che un atto notarile non riporti trattasi di area fabbricabile.
Le visure catastali, invece, riportano SOLO i terreni agricoli; l'edificabilità o meno degli stessi deve essere accertata verificando il Piano Regolatore Generale del Comune ove essi insistono.
Purtroppo la sua "ignoranza" circa l'edificabilità del terreno non è scusabile e le sanzioni sono applicabili.
Le consiglio di andare all'ufficio tecnico del suo Comune, munito dei dati catastali del terreno in questione, ed accertarsi che nel 1993 fosse edificabile.
Se così sarà, faccia richiesta dell'ACCERTAMENTO CON ADESIONE.

Risposta 2 inviata da Paola Muraro in data 28 gennaio 2001.
L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE è l'istituto che:
1) permette di sospendere tutti i termini per un periodo di 90 gg. dalla data della richiesta, consentendole più tempo per fare i suoi controlli e le sue verifiche;
2) consente di discutere "a tavolino" circa il valore attribuito all'area fabbricabile dal suo Comune;
3) RIDUCE AD 1/4 DEL MINIMO LA SANZIONE applicata.

Risposta 3 inviata da Vincenzo Di Costanzo in data 28 gennaio 2001.
L'edificabilità di un'area non risulta dalle visure catastali né dalla registrazione del frazionamento al catasto. Tutti i terreni (edificabili e non) sono riportati nel Catasto Terreni ove compaiono esclusivamente i redditi dominicali ed i redditi agrari. L'edificabilità di un'area può essere verificata solo presso il Comune in base allo strumento urbanistico vigente.
Come già prospettato da Paola Muraro, nel tuo caso puoi inoltrare al Comune istanza di accertamento con adesione con gli effetti (riduzione sanzioni e sospensione termini per ricorrere alla Commissione Tributaria) già prospettati. Infatti la valutazione delle aree edificabili rientra nel campo dell'adesione.
Dopo aver inoltrato l'istanza preparati al contraddittorio verificando l'indice di edificabilità del terreno, i valori di terreni similari già definiti nel triennio precedente, l'esistenza di oneri ed obblighi da affrontare per giungere ad edificare ... Sono questi elementi che puoi far valere in sede di definizione del valore in contraddittorio.




Rustico accatastato come finito

Quesito inviato da Ardito Margherita in data 29 gennaio 2001.
Sono proprietaria di un rustico (piano terra), adiacente la casa di proprietà, costruito nel 1968 e mai terminato ma utilizzato come garage. Su di esso ho sempre pagato l'Ici come garage (classe C/6) pagando, di fatto, un po' più rispetto all'Ici calcolata sull'area fabbricabile.
In seguito all'accertamento Ici ricevuto a dicembre 2000, ho chiesto una visura catastale ed ho scoperto che è stato accatastato (errore del tecnico) senza evidenziarne la natura di rustico, alla categoria C/2 deposito.
Devo pagare l'Ici sul valore catastale od ho modo di oppormi ?

Risposta inviata da Silvio in data 29 gennaio 2001.
Il rustico di cui lei è proprietaria ha regolarità edilizia ? Se sì lei deve vedere come è stato dichiarato in comune. Se è stato dichiarato ricovero attrezzi, allora la categoria C/2 dichiarata a suo tempo dal tecnico all'atto dell'accatastamento è giusta, infatti detta categoria racchiude diverse tipologie similari di destinazione d'uso (ricovero attrezzi, locale di deposito, magazzino, cantina, anche con accesso carrabile), se invece il manufatto è stato dichiarato in comune come box o garage, o ancora abitazione, allora effettivamente è stato commesso dal tecnico redattore della pratica catastale un errore.
Infatti la pratica di accatastamento avrebbe dovuto essere fatta con la giusta categoria all'atto della prima denuncia C/6 se box o A/3 se abitazione, indicando nelle annotazioni che si tratta di immobile in corso di costruzione a lavori ancora da ultimare.
In questo caso, per ovviare all'errore necessita la presentazione di una nuova pratica di accatastamento all'urbano per l'attribuzione della giusta rendita conteggiata sulla effettiva natura dell'immobile. Questa pratica dovrebbe essere fatta dallo stesso tecnico, motivando la nuova denuncia, non tanto come cambio di destinazione d'uso, ma come rettifica di errore di attribuzione di destinazione d'uso all'atto della prima denuncia.
Va tenuto però presente che la rendita attribuita ai cosiddetti C/6 (box, posti auto, ecc.) o A/3, A/4 (abitazioni in genere) normalmente è molto più alta dei C/2 (depositi, magazzini, ecc.) per cui l'aggiornamento probabilmente peggiora la situazione a livello di rendita su cui computare eventuali tasse.
Pertanto consiglio di acquisire informazioni ben chiare su quale sia la esatta destinazione dell'immobile in oggetto, e quindi di agire di conseguenza, prima che un eventuale errore, trascinandosi ancora avanti negli anni, provochi continui accertamenti, anche perché se lei dovesse un giorno avere la necessità di vendere la proprietà di quel rustico, il notaio non può, pena nullità dell'atto stesso, procedere fintanto che non è dimostrata la regolarità edilizia con il Comune e la corrispondenza con quanto dichiarato al Comune stesso con ciò che risulta a catasto.




Termini per accertamenti e liquidazioni Ici anni 1995/96/97

Quesito inviato da Enzo in data 29 gennaio 2001.
I comuni che non hanno ancora inviato avvisi di accertamento e liquidazione Ici per gli anni 1995/96/97, possono ancora farlo ? Entro quale data ?

Risposta inviata da Vincenzo Di Costanzo in data 29 gennaio 2001.
Sì, entro il 31 dicembre 2001 ai sensi dell'art. 18 legge finanziaria 2001.