LE RISPOSTE FORNITE AI QUESITI ICI PUBBLICATI NEL FORUM FISCALE
Le risposte ai quesiti Ici pubblicati nel forum fiscale
Ici ridotta per fabbricato inagibile

Quesito inviato da Giancarlo in data 22 gennaio 2001.
Ho presentato al catasto denuncia di variazione perché un fabbricato di mia proprietà è inagibile. Come devo comportarmi ora ai fini Ici ?

Risposta inviata da Roberto in data 29 gennaio 2001.
Ai fini Ici lei può usufruire della riduzione del 50% dell'imposta dovuta, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del Dlgs 504/92 (come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 662/96), limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni di inagibilità o inabitabilità. Sul punto il Comune può disciplinare le caratteristiche di fatiscenza in base all'art. 59, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 446/97. E' bene, quindi, che si rivolga all'ufficio tributi del Comune interessato per avere informazioni sulla documentazione da produrre.




Differenza d'imposta più interessi e sanzioni

Quesito inviato da Peppe in data 25 gennaio 2001.
Dal '94 possiedo una casa per la quale ho pagato l'Ici su una rendita presunta per il 94, 95, 96, 97 e 98. A Dicembre del 1999 mi è stata attribuita una rendita definitiva, comunicata informalmente dal Comune, maggiore del doppio rispetto a quella presunta. Nel Dicembre 2000 mi sono state recapitate tre cartelle in cui mi si chiede la differenza tra il dovuto e il versato, soprattasse ed interessi a partire dal 1994.
E' giusto ?

Risposta inviata da Alessandro in data 25 gennaio 2001.
Sì è giusto. Però ai sensi dell'art.74 della legge 342/2000 devi pagare solamente la differenza senza sanzioni ed interessi.

Risposta inviata da Vincenzo Di Costanzo in data 26 gennaio 2001.
Attenzione a concludere che non sono dovuti interessi. Infatti l'art. 74 Legge 342/00 dispone che "....non sono dovuti sanzioni ed interessi relativamente al periodo compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso il suddetto atto, come prorogato dal presente comma (09 febbraio 2001).
Inoltre va verificato da quando è in atti la rendita, perché se la stessa è in atti da una data antecedente il primo gennaio 1993 la rendita da dichiarare nella dichiarazione Ici era quella risultante dal catasto e, certamente, non era possibile dichiarare una rendita similare che, ai sensi del D.Lgs. 504/92, poteva essere dichiarata solo per gli immobili privi, a quella data, della rendita catastale.
Secondo me la questione interessi in riferimento alle correzioni delle rendite catastali è molto delicata e merita molta attenzione e qualche chiarimento da parte del Ministero delle Finanze.




Classificazione non registrata

Quesito inviato da Cesarina in data 26 gennaio 2001.
La commissione tributaria in data 10/03/98, a seguito del ricorso presentato nel 1987, ha confermato la classificazione della nostra casa in A3. In data 6/12/00 il comune ci ha notificato il pagamento degli arretrati per classificazione A7. Chieste informazioni all'UTE, non risulta ancora in data 25/01/01 la variazione di classe, come dichiarato dalla commissione tributaria. Come dobbiamo comportarci?

Risposta inviata da Vincenzo Di Costanzo in data 26 gennaio 2001.
Ritengo che, anche se l'UTE non ha ancora provveduto alla rettifica della categoria catastale, in ottemperanza alla decisione della Commissione Tributaria del 10/03/98, relativa al ricorso presentato nell'anno 1987, la categoria della tua unità immobiliare sia A3 e certamente non A7.
Pertanto, produci al Comune una copia della sentenza e verifica se lo stesso procede all'annullamento degli atti emessi in autotutela.
Ti consiglio di provvedere immediatamente perché se il Comune non provvede in autotutela ti rimane la sola strada di un nuovo contenzioso tributario da instaurare entro e non oltre 60 giorni dalla notifica degli atti Ici.




Valore aree edificabili

Quesito inviato da Angelo in data 27 gennaio 2001.
Il Comune con delibera di Giunta dell'ottobre 2000 ha fissato i valori di riferimento per le aree edificabili con una stima di £. 70.000/mc. Tale provvedimento assume, secondo la volontà dell'Ente, effetto retroattivo dal 1993.
Secondo il mio parere tale previsione contrasta con i poteri attribuiti all'Ente dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 446/97, in quanto la delibera può avere effetto soltanto dall'anno successivo a quello in cui è stata adottata.
Chiedo se è condivisibile il mio parere.

Risposta inviata da Vincenzo Di Costanzo in data 27 gennaio 2001.
Condivido pienamente la tua opinione.
Ritengo che per gli anni pregressi il Comune non possa far valere il valore fissato nell'ottobre 2000, in quanto tale valore di riferimento può valere solo successivamente.
Parli di delibera di Giunta Municipale. Poiché le norme regolamentari previste dal D.Lgs. 446/97 vanno approvate con atto di Consiglio Comunale, verifica se a monte della delibera di Giunta esiste apposito atto consiliare.
Infine anche l'individuazione del valore da parte del Comune non comporta la necessità di adeguarsi a tale valore, esso è infatti un valore che può essere disatteso dal contribuente ed a carico del Comune insiste sempre l'onere della motivazione di un eventuale atto di accertamento in rettifica.




L'imposta va pagata a fabbricato ultimato

Quesito inviato da Carlo in data 27 gennaio 2001.
Vorrei sapere se un immobile di nuova costruzione va soggetto all'Ici dalla data di accatastamento o dal giorno del rilascio del certificato di abitabilità da parte del Comune.

Risposta inviata da Roberto in data 30 gennaio 2001.
Per espressa previsione dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 504/92, "il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato".