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Le risposte ai quesiti Ici pubblicati nel forum fiscale
Detrazione abitazione principale
Quesito inviato da Cuomo Catello in data 23 gennaio 2001.
Sono comproprietario insieme a mia sorella e mia madre, per una quota pari ad un 1/3, di due distinte unità immobiliari adiacenti, site nel comune di Furore e adibite una ad abitazione principale di mia madre ed una come mia abitazione principale. Ho regolarmente pagato l'imposta Ici portando in detrazione per me e mia madre Lit. 200.000 per ciascuna abitazione principale.
Il comune mi invia un accertamento in cui mi dimezza la detrazione. Invio memorie difensive che mi vengono rigettate in quanto (trascrivo in modo integrale il testo) l'intero immobile risulta in proprietà comune ed indivisa di tre soggetti, la cui quota è pari al 33,33% (cfr. il disposto dell'art. 8, 2° comma del D. Lgs. 30/12/92 n. 504), pertanto non acquista alcun valore, ai fini della detrazione per l'immobile adibito ad abitazione principale, il tipo di accatastamento effettuato.
Io sostengo che le detrazioni devono essere 2 in quanto sussistono le condizioni per avere diritto alla detrazione. Chi ha ragione ?
Risposta inviata da Alberta Maggi in data 23 gennaio 2001.
Se le due unità immobiliari hanno identificativi catastali distinti e se avete due stati di famiglia distinti (o la residenza a due numeri civici diversi), sicuramente hai ragione tu.
Notifiche Ici 1993 e 1994
Quesito inviato da Giampiero Garavagno in data 24 gennaio 2001.
Mia moglie ha ricevuto 2 notifiche Ici per insufficiente versamento relativo agli anni 1993 e 94.
Le notifiche sono state spedite per raccomandata A.R il 20/12/2000.
Però, causa assenza del destinatario, sono state ritirate all'ufficio postale il 5/01/2001.
Sono valide o devo considerarle nulle ?
Se sono nulle per scadenza dei termini (31/12/2000), devo intraprendere qualche azione o semplicemente ignorarle ?
Risposta inviata da Stefano Gardi in data 24 gennaio 2001.
A quanto mi è dato sapere, gli avvisi sono stati spediti nei termini utili, in quanto assume rilevanza la data di spedizione, mentre per i termini che hanno inizio dalla notificazione la decorrenza si avrà dalla data in cui l'atto è stato ricevuto.
Tuttavia, se gli avvisi sono stati inviati in busta chiusa, essi sono viziati poiché la notifica a mezzo servizio postale deve avvenire in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento.
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 31 gennaio 2001.
Il Comune impositore, tra le diverse forme di notificazione, nel caso prospettato si è avvalso della raccomandata postale (in busta chiusa) con avviso di ricevimento, in osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 11 del Dlgs 504/92 e al comma 1 dell'art. 10 della legge 265/99. In tal caso, dovrebbe trovare applicazione il principio contemplato nel comma 4 dell'art. 3 del decreto legge 261/90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 331/90) e nel comma 1 dell'art. 26 del Dpr 602/73, secondo il quale la notifica si dà per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario, ovvero da persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda. Pertanto, nel caso in esame, se la firma sull'avviso di ricevimento della raccomandata è stata apposta in data 5/01/2001, la notificazione non è da considerare tempestiva e quindi il contribuente può eccepire la decadenza dell'atto impositivo riguardante l'Ici 1993, in quanto notificato oltre il 31 dicembre 2000. Per l'anno 1994, se l'atto impositivo riguarda l'attività di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita, il termine di decadenza è prorogato al 31 dicembre 2001.
Per annullare gli atti notificati in ritardo, può essere sufficiente un'istanza di autotutela in carta semplice, da presentare o spedire mediante raccomandata con ricevuta di ritorno al Comune interessato.
"Docfa" oppure no ?
Quesito inviato da Antonella L. in data 25 gennaio 2001.
Devo acquistare una villa ancora da finire (cemento armato tamponato). Per il valore da dare alla casa mi hanno prospettato due soluzioni: fare la "docfa" (ma a nome dell'attuale proprietario, il che non mi attira dato che dovrei fare tutti i lavori per finire la casa a nome suo e non potrei, quindi, usufruire delle facilitazioni in quanto sarebbe per me una PRIMA CASA) oppure accatastare la casa come edificio in costruzione (allo stato attuale, quindi). Ma come è possibile che con quest'ultima ipotesi (la più coerente a parer mio) il valore della casa, mi hanno detto, potrebbe essere valutato molto più alto rispetto all'altro metodo ? Cosa devo fare ?
Risposta inviata da Alessandro in data 25 gennaio 2001.
Ti consiglio di accatastare la villa, ignorando il fatto che non è ancora finita, in modo tale da avere la rendita catastale. In questo il valore che si dovrà indicare nel contratto sarà uguale alla rendita catastale X 105 (inferiore al valore reale di mercato). Comunque accertati sulla regolarità urbanistica dell'immobile e sulla conformità dell'immobile al progetto approvato.
Risposta inviata da Silvio in data 26 gennaio 2001.
Mi sembra impossibile che ti abbiano suggerito di accatastare l'immobile che devi ancora acquistare a nome tuo e non di chi ne ha ancora la proprietà, visto che il catasto richiede in modo tassativo sulla denuncia DOCFA la firma dell'attuale proprietario e non del futuro acquirente e per garantirne la veridicità la fa notificare dal Tecnico incaricato alla redazione della pratica, che si prende la responsabilità di quanto dichiarato.
Peraltro la necessità di accatastare per acquistare deriva penso da una precisa richiesta che deve aver fatto il notaio, il quale non può assolutamente procedere alla vendita in due casi: se il bene non è accatastato ed intestato alla persona che ne ha la proprietà e che lo vuole vendere, e se il bene non ha regolarità edilizia. Questi due eventuali vizi renderebbero nullo l'atto.
Ti consiglio di parlare con il notaio e con un tecnico catastale per farti confermare quanto ti dico, infatti a mio avviso la pratica DOCFA dovrà essere redatta a nome dell'attuale proprietario e dovrà contenere come causale la dicitura in "via di costruzione"; le tasse Ici e via dicendo saranno dovute dalla parte venditrice fino alla data di stipula dell'atto, solo a partire dalla data di stipula dell'atto che dovrà pure essere volturato al catasto, l'immobile risulterà a tuo nome, e pertanto tuoi saranno i diritti e gli oneri da esso derivanti.
Per quanto riguarda l'istruzione della pratica DOCFA, se quanto in progetto viene rispettato, e ciò che viene presentato in catasto corrisponde a quanto sarà poi definito a fine lavori, non vedo come la rendita calcolata sulla base di medesimi dati possa essere valutata diversamente. Tieni presente che in caso di eventuali modifiche al progetto della casa, che devono essere comunicate al comune in corso d'opera, si potrà presentare una ulteriore pratica DOCFA a correzione della precedente, indicando la nuova rappresentazione della pianta (quella finale) e quindi ottenere una revisione della rendita sulla base di una situazione di fatto diversa.
Variazione rendita catastale
Quesito inviato da Michele in data 25 gennaio 2001.
Posseggo un'attività commerciale rendita catastale 252 cat.C1. L'Ute mi ha modificato la rendita a 1080 senza alcuna notifica, pretendendo il pagamento della differenza dal 1993 al 1997. Vorrei conoscere il metodo di calcolo per la rivalutazione o modifica di rendita attuata dall'Ute.
Risposta inviata da Marzia in data 2 febbraio 2001.
Controlla, eventualmente attraverso una visura catastale fatta direttamente all'Ufficio del Catasto, la nuova rendita. Sappi che la rendita catastale può variare in base alla categoria, alla classe o alla consistenza. Da quanto hai esposto probabilmente è variata la classe catastale in quanto la categoria C/1 identifica locali ad uso negozi o botteghe. Almeno che tu non abbia denunciato una variazione per cambio destinazione d'uso o aumento della consistenza (calcolata in base ai mq. netti calpestabili del locale), l'unico parametro che può variare è appunto la classe. Tale variazione spesso viene effettuata d'ufficio dallo stesso Catasto senza che il proprietario abbia denunciato nessuna variazione.
Versamento al Comune sbagliato
Quesito inviato da Cristina in data 25 gennaio 2001.
Ho erroneamente versato l'Ici ad un Comune sbagliato (non a quello in cui si trovano gli immobili). A questo punto cosa devo fare per evitare poi di dover pagare nuovamente la stessa cifra, oltre a sanzioni e interessi ?
Risposta inviata da Paola Muraro in data 25 gennaio 2001.
Chieda il rimborso al Comune ove ha versato l'imposta (la richiesta va presentata in carta libera entro 3 anni dall'errore) e versi l'imposta al Comune corretto. Non dovrebbero essere applicate sanzioni di sorta; ritengo sia applicabile l'art. 13 comma 3 del D.Lgs. 471/97. Le consiglio, dopo aver eseguito il versamento al Comune competente, di inviare allo stesso due righe di spiegazione allegando fotocopia del versamento corretto e del versamento errato.
Risposta inviata da Vincenzo Di Costanzo in data 26 gennaio 2001.
Concordo pienamente con la tesi che nel caso concreto sia applicabile l'art. 13 comma 3 del D.Lgs. 471/97. Ma ritengo che il versamento al Comune competente vada effettuato maggiorando l'imposta con gli interessi maturati.
Una soluzione ottimale sarebbe che il Comune incompetente provveda direttamente a riversare al Comune competente la somma da rimborsare al contribuente, unitamente agli interessi.
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