LE RISPOSTE FORNITE AI QUESITI ICI PUBBLICATI NEL FORUM FISCALE
Le risposte ai quesiti Ici pubblicati nel forum fiscale
Dichiarazione per casa vacanze

Quesito inviato da Paolo in data 2 dicembre 2000.
Ho acquistato una casa vacanze il 22/12/1999, ma non ho fatto la dichiarazione Ici a giugno 2000.
Posso ancora rimediare ? Come ?

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 14 dicembre 2000.
Per rimediare all'omessa presentazione della dichiarazione Ici, può fruire del cosiddetto "ravvedimento operoso", pagando la sanzione ridotta di lire 16.666. Il versamento va effettuato col normale bollettino Ici, indicando esclusivamente: l'importo della sanzione arrotondato alle mille lire superiori (L. 17.000), il numero di c/c postale e il concessionario della riscossione (se il Comune riscuote direttamente, il numero di c/c postale della tesoreria comunale), le generalità e il codice fiscale del contribuente, il comune in cui si trova l'immobile. Al Comune va poi presentata la dichiarazione con allegata la fotocopia del pagamento. Nelle annotazioni si scrive: "Ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione" e si indica la somma versata per la sanzione ridotta. Tutto questo se il Comune interessato non ha eliminato l'obbligo della presentazione della dichiarazione Ici e stabilito in sua vece l'obbligo della comunicazione. In tal caso, lei deve informarsi presso gli uffici comunali sulla procedura da seguire.




Il giardino è pertinenza del fabbricato

Quesito inviato da Gisella in data 2 dicembre 2000.
Sono comproprietaria di un appartamento con annesso piccolo giardino, definito "corte" nel rogito d'acquisto. Ho denunziato e pagato l'Ici per il primo ma non per il giardino (che ha una propria particella). Il Comune mi ha chiesto di pagare. Ritengo però di aver fatto bene nel non denunziare la corte e di non dover pagare nulla perché non trattasi né di fabbricato, né di area fabbricabile, né di terreno agricolo.
Qual è il vostro autorevole parere ?

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 14 dicembre 2000.
La vigente normativa Ici considera parte integrante del fabbricato, e quindi non rilevante ai fini dell'imposta, l'area occupata dalla costruzione e quella del giardino che ne costituisce pertinenza. Infatti esse vanno ritenute come un tutt'uno con le unità immobiliari cui afferiscono e nel cui reddito sono comprese (art. 33, comma 2, del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917). Ad ogni modo, per maggior sicurezza, veda se nel regolamento Ici del Comune impositore ci sia qualche disposizione che deroghi a questa norma generale.




Comproprietà e detrazione abitazione principale

Quesito inviato da Vincenzo Graziano in data 3 dicembre 2000.
Tre fratelli sono comproprietari di un fabbricato composto da tre appartamenti aventi ciascuno un valore fiscale di £. 70.000.000 (Ici al 4 per mille = 280.000 ad appartamento).
A seguito di divisione non formalizzata di fatto, ciascuno dei fratelli abita con la propria famiglia in uno dei tre appartamenti e ritiene di poter usufruire della detrazione prima casa di £. 200.000.
Pertanto il Comune incassa Ici per 240.000 (80.000 X 3). Il Comune, invece, ritiene che la detrazione massima spettante a ciascuno dei fratelli ammonta a £. 93.000 (pari ad 1/3 dell'imposta gravante sul singolo appartamento) e pretende di incassare Ici per £. 187.000 X 3 = £. 561.000.
Chi ha ragione?

Risposta inviata da Fabio in data 3 dicembre 2000.
Se la divisione non è stata mai formalizzata, ai fini Ici i 3 fratell sono comproprietari al 33% di ogni appartamento, allora ognuno di essi dovrà pagare l' Ici sul 33% dei 2 appartamenti in cui non risiede senza detrazione, mentre potrà detrarre le 200.000 corrispondenti alla detrazione solo per l' appartamento in cui risiede, del quale però è proprietario al 33%. In pratica ognuno deve versare : 70.000.000 / 1000 * 4 (aliquota) /3 (percentuale di possesso) * 2 (appartamenti in cui non abita) = £ 187.000 ; nulla invece è dovuto per l' appartamento in cui risiede, poiché 70.000.000 / 1000 * 4 /3 - 200.000 = £ - 107.000.




Pagamento e dichiarazione Ici

Quesito inviato da Stefano Opice in data 6 dicembre 2000.
La mia domanda è la seguente: ho acquistato una nuova casa (prima abitazione) il 20 ottobre (data dell'atto notarile). Devo pagare l'Ici fino a dicembre 2000 ? Se sì, quale dichiarazione devo compilare ? Ho trovato solamente quella relativa al 1999, è quella ?

Risposta inviata da Fabio in data 6 dicembre 2000.
Sì, lei deve pagare l'Ici per gli ultimi due mesi dell'anno 2000 detraendo dall'importo £ 33.000 (detrazione per abitazione principale spettante per 2 mesi). La dichiarazione dovrà essere effettuata entro giugno 2001, utilizzando i moduli relativi all'Ici 2000, oggi non ancora disponibili.




Ici su abitazione utilizzata dal coniuge superstite

Quesito inviato da Luciano Zavarise in data 6 dicembre 2000.
Sono proprietario al 25%, per eredità, dell'immobile abitato solo da mia madre. Devo pagare l'Ici per il mio 25% o mia mamma deve pagare il 100%.

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 5 gennaio 2001.
Al coniuge superstite che continua a vivere nella casa di famiglia spetta il diritto reale di abitazione ai sensi dell'art. 540 del codice civile. Pertanto è sua madre che deve pagare l'intera Ici, indipendentemente dalla sua quota di possesso, ed ha diritto anche alla detrazione se utilizza l'alloggio come abitazione principale.