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Le risposte ai quesiti Ici pubblicati nel forum fiscale
Ici abitazione principale
Quesito inviato da Veronica in data 28 novembre 2000.
Ho acquistato un appartamento da adibire ad abitazione principale con atto del 04/10/2000. Quali sono gli adempimenti in materia di Ici?
Risposta inviata da Studio commercialistico Cossignani in data 29 novembre 2000.
Per l'appartamento da lei acquistato il 4/10/2000 dovrà, entro il 20 dicembre prossimo, versare l'imposta relativa a tre mesi di possesso con diritto all'aliquota ridotta ed alla detrazione spettanti per l'abitazione principale. Si ricorda che la detrazione è legata al tempo in cui l'immobile viene utilizzato come abitazione principale e quindi, nel suo caso, agli ultimi tre mesi dell'anno. Nel prossimo anno, poi, dovrà presentare la dichiarazione Ici.
Fabbricati agricoli esenti dall'Ici
Quesito inviato da Sabrina in data 29 novembre 2000.
Un coltivatore diretto (iscritto all'ex Scau) versa i contributi agricoli regolarmente ed è proprietario di due abitazioni rurali adiacenti: una utilizzata come ricovero animali e l'altra come abitazione principale.
Il comune di residenza ha mandato una richiesta di chiarimenti per sapere la motivazione del mancato pagamento dell'imposta, secondo loro spettante solo per un fabbricato e non per l'altro.
E' giusto il mancato pagamento di entrambi i fabbricati per avere tutti i requisiti di ruralità previsti per legge ?
Risposta inviata da Giuseppe in data 1 dicembre 2000.
Le costruzioni rurali, finché mantengono i requisiti di ruralità, non vanno sottoposte a tassazione, in quanto il relativo valore è già compreso nel reddito dominicale del terreno. Tale disposizione è stata ribadita dal ministero delle Finanze con circolare 50/E del 20 marzo 2000. Nel caso di specie, l'esenzione dall'Ici spetta per entrambi i fabbricati, perché uno è abitazione principale del coltivatore diretto e l'altro è utilizzato come ricovero degli animali, quindi da considerare costruzione rurale pertinenziale (art. 9, comma 3-bis del DL 557/93, convertito dalla Legge 133/94, così come modificato dall'art. 2 del Dpr 139/98).
Ici per entrambi gli appartamenti
Quesito inviato da Arianna in data 29 novembre 2000.
Quest'anno a settembre ho venduto il vecchio appartamento ed acquistato una nuova casa.
Per quanto riguarda il pagamento dell'Ici del vecchio appartamento ho pagato a giugno l'acconto. Quindi, in teoria, dovrei pagare ancora tre mesi (luglio-agosto-settembre) per quanto riguarda il vecchio appartamento e altri tre mesi (ottobre-novembre-dicembre) per il nuovo appartamento.
Ci sono problemi se la persona che ci ha venduto l'appartamento vuole pagare l'Ici per tutti i 6 mesi ?
Se io non verso l'Ici per l'appartamento nuovo sono sanzionabile ?
Risposta inviata da Giuseppe in data 1 dicembre 2000.
Lei, per il vecchio e il nuovo appartamento, se vuole evitare atti impositivi sanzionatori, è obbligata a pagare entro il 20 dicembre l'imposta dovuta per entrambi gli immobili, limitatamente al periodo di possesso e con due distinti bollettini di versamento. L'altro contribuente, invece, pagherà l'imposta per l'appartamento venduto solo per i mesi di possesso, computati fino alla data di stipula del contratto di vendita. Loro due, poi, dovranno presentare nel prossimo anno 2001 l'apposita dichiarazione Ici.
L'iscrizione al catasto urbano non fa perdere i requisiti di ruralità
Quesito inviato da Claudio in data 29 novembre 2000.
Un fabbricato rurale iscritto al catasto terreni con reddito dominicale "zero", perde i requisiti di ruralità ed è quindi soggetto ad Ici dal momento in cui viene spostato al catasto urbano con attribuzione di rendita ? Oppure la norma è diversa e il pagamento dell'Ici doveva effettuarsi fin dal 1993 ?
Risposta inviata da Giuseppe in data 1 dicembre 2000.
I requisiti di ruralità di un fabbricato non si perdono semplicemente a seguito della sua iscrizione al catasto urbano con attribuzione di rendita. Questa procedura rientra nel piano di trasferimento dal catasto terreni a quello urbano delle costruzioni rurali ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 557/93 convertito nella legge 133/94. In proposito, il ministero delle Finanze, con la circolare 50/E del 20 marzo 2000, ha ribadito che il reddito dominicale attribuito ai terreni esprime un valore comprensivo del reddito dei fabbricati rurali sovrastanti.
Pertanto, la rendita attribuita ai fabbricati rurali assume rilevanza autonoma solo nel caso in cui i fabbricati perdono i requisiti di ruralità. In conclusione, per le costruzioni aventi i requisiti di ruralità, anche se iscritte nel catasto urbano, l'imposta comunale non è dovuta. E' invece dovuta per i fabbricati rurali (anche se ancora iscritti al catasto terreni e quindi privi di rendita) che hanno perso i requisiti di ruralità, e a partire dal momento della perdita.
Unica abitazione costituita da tre unità immobiliari
Quesito inviato da Cat in data 29 novembre 2000.
Catastalmente possiedo tre immobili A/6 (1 vano), A/6 (1,5) e A/5 (2 vani), ma in realtà il fabbricato è unico. Posso richiedere la detrazione sui tre (ed avere diritto ad un'aliquota agevolata) o devo chiederla su uno e gli altri due pagarli come seconda casa ? (Non ho fatto fusioni al catasto).
Risposta inviata da Giuseppe in data 1 dicembre 2000.
Le consiglio di rivolgersi all'Ufficio tributi del Comune e vedere se nel regolamento adottato ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs.446/97 ci sia una disposizione che regoli il suo caso.
Ad esempio, nel regolamento di un comune, nell'articolo riguardate l'estensione delle agevolazioni delle abitazioni principali, è contemplata anche questa situazione: "due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'Ute regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione". Se non trova nulla di simile, potrà considerare abitazione principale solo una unità immobiliare, mentre le altre due sono da ritenere seconde case. Ad ogni modo, per sanare la situazione le consiglio di richiedere all'Ute l'accorpamento delle tre unità immobiliari.
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