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Le risposte ai quesiti Ici pubblicati nel forum fiscale
Immobile acquistato/venduto il 15 del mese
Quesito inviato da Graziano Taramasso in data 22 novembre 2000.
La norma dice che bisogna pagare l'Ici per tutto il mese se il periodo di possesso è pari o superiore a 15 giorni. Con questo procedimento, nei casi di vendite effettuate il 15 del mese, l'Ici viene pagata sempre due volte, una da chi vende e una da chi compra, o sbaglio ?
Mi sembra che tutto questo sia contro lo spirito della norma e comporti una duplicazione d'imposta per lo stesso immobile. Si può applicare qualche principio generale ?
Conoscete sentenze o risoluzioni che abbiano trattato l'argomento ?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 24 novembre 2000.
Nel caso prospettato spetta al compratore e non al venditore pagare l'imposta per il mese di acquisto, poiché è l'unico soggetto che, a partire dalla data del contratto di compravendita, matura il possesso dell'immobile per almeno 15 giorni.
Dichiarazione mai presentata
Quesito inviato da Spillo in data 22 novembre 2000.
Per un immobile acquistato nel 1992 non ho mai presentato la prescritta dichiarazione al Comune di appartenenza, nonostante abbia regolarmente effettuato tutti i previsti versamenti. C'è una sanzione per questo tipo di omissione (ribadisco che i versamenti sono stati effettuati tutti regolarmente) ?
Se sì, come va calcolata ed a chi deve essere versata ?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 24 novembre 2000.
L'obbligo di versamento è distinto da quello della dichiarazione ed entrambi sono annuali per cui va applicata, a partire dal 1993 e per ogni anno, la sanzione per omesso versamento o per omessa denuncia. Così chiarito dalla circolare ministeriale n. 184/E del 13 luglio 1998.
Le sanzioni vengono calcolate dal Comune e notificate al contribuente per il loro pagamento.
Avviso di liquidazione dal '93 al '98
Quesito inviato da Raffaella in data 22 novembre 2000.
Ho ricevuto un avviso di liquidazione relativo all'Ici dal 1993 al 1998 per la modica cifra di 750.000, da pagare entro 90 gg.
Il primo dubbio è: perché solo a me e a mio marito nulla visto che siamo proprietari al 50% (arriverà anche a lui una batosta così?)
Secondo dubbio: come mai nel 1996 l'imposta da loro calcolata è di lit. 329.000 - mentre l'anno prima è 266.000 - e quello dopo 274.000 ? Se sapevo vendevo l'appartamento quell'anno. Ovviamente l'aliquota è rimasta la stessa.
Terzo dubbio: come è possibile che un posto macchina scoperto di 2 mt x 1 mt venga valutato 8.690.000, quando dal catasto avevo la valutazione di lit. 1.700.000 ? E per il garage, valutazione catasto 6.120.000, rivalutazione 29.240.000 ?
Devo proprio pagare ? Se vado al catasto e mi faccio fare una valutazione oggi e mi danno dei valori più bassi di quelli ricalcolati dal Comune, posso fare ricorso ? E come la mettiamo con la prescrizione ? Non è vero che esiste una Legge che dice che i comuni possono recuperare i crediti arretrati fino al massimo di due anni precedenti ?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 22 novembre 2000.
Rispondo ai suoi dubbi:
1) l'avviso di liquidazione arriverà certamente anche a suo marito;
2) non conoscendo la rendita catastale, l'aliquota e l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale negli anni di riferimento, è difficile dare spiegazione in merito ai diversi importi Ici per gli anni 1995-1996-1997. Provi ad informarsi presso l'Ufficio tributi del Comune;
3) richieda all'Ufficio del territorio (ex catasto) il certificato catastale per conoscere la rendita definitiva attribuita all'abitazione, al posto-macchina ed al garage e, se i valori sono inferiori a quelli risultanti agli atti del Comune, può benissimo presentare ricorso avverso l'avviso di liquidazione;
4) la prescrizione per richiedere, da parte del Comune, il pagamento del mancato versamento dell'Ici è di 5 anni (art. 11, comma 2, del D.lgs. n° 504/92), ma con l'emanazione dell'art. 30, comma 10, della Legge Finanziaria n° 488/99 i termini per gli avvisi di liquidazione relativi agli anni 1993-1994-1995 sono stati prorogati al 31 dicembre 2000.
Risposta inviata da Rita in data 23 novembre 2000.
Concordo con quello che ha scritto Fausto.
Il comune non può inventarsi le rendite catastali, ma calcolare l'Ici sulle rendite del catasto.
Chiedi quando ti è stato notificato da parte del Catasto le rendite definitive, perché fino a quella data devi pagare la differenza dai calcoli della rendita presunta alla rendita definitiva senza interessi e sanzioni.
Invece dalla data di notifica delle rendite definitive se c'è errore di calcolo devi pagare sia gli interessi maturati, sia le sanzioni previste dalla legge.
I termini per gli avvisi di liquidazione relativi agli anni 93 94 95 erano stati prorogati al 31/12/2000, ma visto che i tempi stringono e i Comuni non riusciranno a tale impresa, la scadenza è slittata.
Ici in caso di successione
Quesito inviato da Luigi in data 22 novembre 2000.
Ho ricevuto l'avviso di liquidazione per l'anno 1997 per un fabbricato ereditato al 50% con mia madre per successione dopo la morte di mio padre. L'Ici è stata pagata, sul 100% del fabbricato, da mia madre perché vanta il diritto di abitazione come coniuge del de cujus. E' giusto che il comune mi chieda di pagare sul 50% dell'immobile ? Si precisa che il sottoscritto non ha presentato comunicazione di variazione.
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 24 novembre 2000.
La normativa vigente, in caso di successione, prevede che il coniuge superstite ha il diritto di abitazione sulla casa di famiglia, ai sensi dell'art. 540 del codice civile. Deve quindi pagare interamente l'Ici a partire dalla morte del coniuge, anche se ci sono altri eredi che coabitano con lui. Al coniuge superstite spetta anche la detrazione prima casa e l'obbligo di presentare la dichiarazione Ici. Non è corretto, dunque, che il comune impositore chieda a lei di pagare l'imposta sul 50% dell'immobile.
Differenza d'imposta più interessi e sanzioni
Quesito inviato da Giuseppina in data 22 novembre 2000.
Sono proprietaria di un appartamento e ho pagato l'Ici con una rendita presunta, perché al catasto non risultava nessuna rendita. Mi è stato notificato dall'ufficio tributi del mio comune un avviso di liquidazione Ici relativo agli anni 1993 e 1996 riguardo alla differenza Ici tra rendita presunta e rendita definitiva. Non avendo ricevuto nessuna notifica di rendita definitiva né dal catasto e né dal comune e poiché detto avviso comprende sanzioni e interessi, vorrei sapere se è legittima la richiesta, visto che si tratta di una somma considerevole.
Risposta inviata da Studio commerciale Cossignani in data 27 novembre 2000.
Nel suo caso potrebbe avanzare ricorso avverso gli avvisi di liquidazione per gi anni 1993 e 1996 in forza dell'art. 74, comma 2, del collegato fiscale alla Finanziaria 2000. Il Comune impositore dovrebbe quindi provvedere alla rettifica degli atti già notificati, in quanto sanzioni e interessi non sarebbero dovuti per il periodo che va dalla data di attribuzione fino alla scadenza del termine previsto per la presentazione del ricorso contro l'atto di attribuzione (60 giorni dalla data di entrata in vigore del collegato fiscale). Inoltre, in ossequio al principio sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 463 del 26 ottobre 1995, col ricorso avverso gli avvisi di liquidazione (i cui termini non sono ancora scaduti) potrebbe impugnare l'atto di attribuzione della rendita e soprattutto evitare che gli atti impositivi del Comune divengano definitivi.
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