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Le risposte ai quesiti Ici pubblicati nel forum fiscale
Fabbricati non ultimati
Quesito inviato da Pier Luigi Sgarzi in data 6 novembre 2000.
E' vero che il proprietario di un fabbricato composto da 2 unità immobiliari già con rendita presunta, ma ancora al grezzo e quindi inagibili, deve pagare l'Ici sul valore dell'area edificabile ?
Risposta inviata da dott. Alfredo Parisan in data 8 novembre 2000.
L'art. 2, lettera a), del D.Lgs. 504/92 prevede che "il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato." Pertanto, nel caso in esame, fin quando i lavori non saranno ultimati o non ci sarà l'utilizzo del fabbricato, l'imposta dovrà essere pagata sul valore del terreno edificabile.
Ripartizione Ici fra 4 comproprietari
Quesito inviato da Lucilla in data 8 novembre 2000.
Chiedo un Vs. parere:
A e B hanno per 10 mesi del 2000 il possesso del 50% ciascuno di un immobile, con detrazione suddivisa equamente in £ 100.000 ciascuno.
Per i rimanenti 2 mesi si ha la seguente situazione di proprietà:
A, B, C e D con il 25% di cui D non gode della detrazione perché non abita l'immobile.
Se è stato versato l'acconto di giugno del 90% a metà per A e B, cosa devono ora versare a dicembre A, B, C e D e quale detrazione indicare sui rispettivi bollettini ?
Mi sembra un caso che può normalmente accadere, ma nessuno sa rispondermi.
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 10 novembre 2000.
I soggetti A e B dovranno ricalcolare l'imposta di propria spettanza a seguito della variazione del numero dei comproprietari dell'immobile negli ultimi due mesi dell'anno. Si tratta, in pratica, di determinare la parte d'imposta dovuta per i primi 10 mesi, moltiplicando i 10/12 dell'imposta annua dell'intero immobile (al lordo della detrazione) per la percentuale di possesso (50%) e di aggiungervi il 25% dei restanti 2/12. A questa imposta complessiva va applicata la detrazione di lire 94.443 per l'abitazione principale, così ripartita: lire 45.000 (90% di 50.000) già calcolate nel versamento di acconto e lire 49.443 da detrarre dal versamento a saldo.
Il proprietario C, per calcolare la quota parte d'imposta, dovrà moltiplicare i 2/12 dell'imposta annua complessiva dell'immobile per il 25% di possesso e detrarre lire 11.113 quale franchigia per l'abitazione principale.
Infine, il soggetto D calcolerà la propria imposta come il proprietario C, senza però applicare la detrazione per l'abitazione principale perché non dimorante nell'immobile.
Spero di aver risposto con chiarezza al quesito.
Pagamento Ici per terreno indiviso
Quesito inviato da Alberto in data 9 novembre 2000.
1. Ho ereditato il 16,66% di un terreno agricolo indiviso di ha. 1.07.86, composto da due particelle di circa 50 are ciascuna;
2. ho ereditato sempre il 16,66% di un terreno adibito a stradella di passaggio, di circa 5,5 are.
Devo pagare l'Ici o li posso considerare rientranti nella circolare 14 giugno 1993 n.9 del ministero delle Finanze ?
Risposta inviata da dott. Alfonso Di Biase in data 11 novembre 2000.
Per sapere se il terreno da lei ereditato è esente dall'Ici ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984, basta recarsi al Comune e consultare l'elenco contenuto nella circolare ministeriale 14 giugno 1993 n. 9/249 o chiedere informazioni all'Ufficio tributi.
Sanzioni per omesso versamento
Quesito inviato da Francesco in data 9 novembre 2000.
Nel 1993 ho versato l'Ici, relativa all'appartamento in comproprietà con mia moglie, con un unico bollettino intestato a mio nome.
Adesso dopo sette anni è arrivata la sanzione di omesso versamento per mia moglie.
Posso fare qualcosa ?
Risposta inviata da dott. Alfonso Di Biase in data 11 novembre 2000.
In caso di contitolarità di diritti reali su un immobile, ciascun titolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso, utilizzando un distinto bollettino di versamento. Rientra quindi nella facoltà del Comune notificare a sua moglie il pagamento dell'imposta di spettanza maggiorato da interessi e sanzione, e lei non potrebbe avere la restituzione di quanto pagato in più poiché il diritto al rimborso è caduto in prescrizione. Nella fattispecie, però, c'è da rilevare che se il Comune ha adottato nel proprio regolamento la disposizione di cui all'art. 59, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 446/97, che considera regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, non possono più essere emessi provvedimenti di irrogazione di sanzioni collegate alle irregolarità di cui trattasi, ancorché commesse in anni precedenti (vedere la risoluzione ministeriale n. 95/E del 30/07/98).
Le consiglio di rivolgersi all'Ufficio tributi del Comune per informarsi sul regolamento adottato in materia di Ici e per richiedere un eventuale riesame del suo caso.
Ricorso avverso classificazione immobile
Quesito inviato da Sebbi V. in data 14 novembre 2000.
Sono proprietario di un appartamento e ho pagato l'Ici con una rendita presunta perché non ho mai ricevuto alcuna comunicazione dal Catasto o dal Comune che l'abitazione è classata A/2 classe 8, mentre io ho pagato con la categoria A/2 classe 5.
Posso fare ricorso dato che non ho mai ricevuto alcuna comunicazione ?
Risposta inviata da Studio commercialistico Cossignani in data 27 novembre 2000.
L'art. 74, comma 2, del collegato fiscale alla Legge finanziaria 2000 le dà facoltà di proporre ricorso, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 alla Commissione tributaria provinciale avverso l'avviso di liquidazione, per impugnare l'atto di attribuzione della rendita e soprattutto per evitare che l'atto impositivo ricevuto dal Comune divenga definitivo.
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