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Le risposte ai quesiti Ici pubblicati nel forum fiscale
La prescrizione Ici non è regolata dal codice civile
Quesito inviato da Semeraro Tomaso in data 13 ottobre 2000.
Premesso che la finanziaria 1999 (legge speciale) ha prorogato i termini di notifica di accertamento Ici per gli anni dal 1993 al 1995, ciò contrasta con i termini prescrizionali previsti dal codice civile e quindi, in caso di giudizio dinanzi alle competenti commissioni tributarie, sarebbe accolta l'invocazione di prescrizione ed estinzione del debito Ici per gli anni 1993 e 1994.
Risposta inviata da Walter Montani (commercialista) in data 13 ottobre 2000.
Il codice civile non regola le prescrizioni riguardanti l'imposta comunale sugli immobili (Ici).
I termini per la liquidazione e l'accertamento del mancato o parziale pagamento dell'Ici sono invece stabiliti dal D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, e precisamente dall'art. 11 e dall'art. 14, comma 5, per gli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta. Ora i diversi termini di prescrizione sono stati prorogati al 31 dicembre 2000 dall'art. 30, comma 10, della legge finanziaria n. 488 del 23 dicembre 1999. In conseguenza, i comuni hanno tempo per inviare, entro il corrente anno, gli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e quelli di accertamento in rettifica o d'ufficio relativi all'imposta dovuta per gli anni dal 1993 al 1998.
Classificazione abitazione
Quesito inviato da Livio Stevanato in data 14 ottobre 2000.
Abbiamo costruito negli anni tra il 1979 e il 1993 una casa a schiera in cooperativa su area PEEP del comune di Martellago (VE), secondo la legge 457, che prevede la costruzione di case popolari economiche, chiedendo l'accatastamento al catasto (scusate il gioco di parole) come A3.
Di conseguenza abbiamo pagato sino ad oggi l'Ici per tale classificazione presunta.
Ora il comune di Martellago ci invia degli avvisi di pagamento - comprensivi di interessi - a partire dall'anno 1993 fino ad oggi. Il catasto ha infatti riclassificata definitivamente la nostra abitazione come A2, non tenendo presente che l'abbiamo costruita nel pieno rispetto della legge 457, legge per case economiche appunto e non civili. Vorremmo sapere se ciò è legittimo e dovuto, visto che né il catasto né il comune di Martellago ci hanno mai comunicato tale variazione.
Risposta inviata da Graziano Taramasso (Commercialista, Albenga) in data 17 ottobre 2000.
Mi sembra di capire che il problema principale è la classificazione catastale dell'immobile, la cui rendita probabilmente sarà stata notificata con affissione all'albo pretorio del comune. Se cosi è il comportamento del Comune formalmente è in linea con la normativa. Tuttavia vi è una disposizione in sede di approvazione alle Camere per cui la rendita si intende notificata dal momento che viene notificato l'avviso di accertamento o liquidazione Ici da parte del comune, e da tale data decorrono i termini per impugnare la rendita e conseguentemente le pretese del comune. In ogni caso la rendita notificata solo all'albo pretorio non ha valore definitivo e deve essere rinotificata o con la procedura di cui sopra o con apposita comunicazione. Se invece la rendita era stata a suo tempo notificata a mani degli interessati e non impugnata, la stessa è definitiva. Per quanto attiene al problema specifico A3 oppure A2 non entro nel merito in quanto competenza di geometri e/o ingegneri (es: progettisti) a cui consiglio di rivolgersi.
Immobili compresi nel fallimento
Quesito inviato da Sabrina Zamponi in data 21 ottobre 2000.
L'impresa costruttrice è fallita nell'agosto 1997. Gli appartamenti sono stati venduti nel novembre del 1999. Tale impresa non ha mai provveduto né al pagamento né alla presentazione della dichiarazione Ici.
Quali sono i termini della presentazione della dichiarazione e quali eventuali sanzioni per il ritardo della presentazione?
Il curatore fallimentare quali responsabilità ha?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 29 ottobre 2000.
L'art. 10, comma 6, del D.Lgs. n.504/92 prevede, per gli immobili compresi nel fallimento, il pagamento dell'imposta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento. Spetta al curatore provvedere al versamento dell'imposta entro tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato, prelevando l'importo dovuto dalla somma ricavata dalla vendita degli immobili. Entro lo stesso termine di tre mesi il curatore deve presentare apposita dichiarazione.
Accertamento ad erede
Quesito inviato da Carlo Furni in data 23 ottobre 2000.
Ho ricevuto accertamento imposta Ici su area edificabile per il periodo 1993/1997 quando il proprietario era mio padre, deceduto nel 1999. Sono tenuto comunque a pagare nella mia qualità di erede?
Risposta inviata da Vincenzo Di Costanzo in data 27 ottobre 2000.
In caso di decesso del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili l'avviso di accertamento deve essere notificato a tutti i coeredi in qualità di coobbligati in solido.
In conformità alla normativa che ha riformato la disciplina delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 471-472-473/1997) agli eredi non si trasmettono le sanzioni.
Ici su ristrutturazione di un rudere
Quesito inviato da Teresa Sabella in data 24 ottobre 2000.
Ho acquistato alla fine del 91 un terreno agricolo con un rudere in stato fatiscente e assolutamente inagibile. Nel 1993 ho iniziato i lavori di ampliamento e ristrutturazione del suddetto fabbricato secondo regolare licenza edilizia che mi è stata rinnovata fino ad agosto del 1997, data in cui ho terminato i lavori di costruzione. Ho quindi iniziato le pratiche per l'accatastamento dell'immobile con cambio di destinazione, da uso agricolo a civile. Fino alla data dell'accatastamento ho pagato regolarmente l'Ici sul valore del terreno agricolo e, dal momento dell'accatastamento in poi sul valore totale dell'immobile.
Qualche giorno fa, però, il comune mi ha scritto convocandomi per chiarimenti sul "mancato pagamento dell'imposta comunale per gli anni 93-94-95-96-97-98".
Negli anni suddetti, io ho ricevuto regolarmente dei bollettini mandati dal comune il cui pagamento è avvenuto sulla base di una valutazione fatta dal mio commercialista che, per certo, non ha considerato l'Ici sul fabbricato in costruzione. Vorrei sapere se, nonostante la licenza edilizia ed il fatto che il terreno fosse agricolo, avrei dovuto pagare l'imposta comunale anche negli anni in cui era in corso la ristrutturazione.
Risposta inviata da dott. Carlo Lepore in data 2 novembre 2000.
Per il fabbricato ex rurale non iscritto al catasto urbano, e quindi privo di rendita catastale, doveva pagare l'imposta in base alla cosiddetta "rendita presunta". Dato lo stato di fatiscenza dell'immobile, poteva chiedere al Comune la dichiarazione della sua inagibilità o inabitabilità ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 504/92, al fine di ottenere la riduzione d'imposta del 50% per tutto il periodo di sussistenza delle condizioni d'inutizzabilità. La richiesta andava suffragata con la presentazione di copia della concessione edilizia autorizzante l'esecuzione dei lavori di ampliamento e ristrutturazione del fabbricato. Ora, a distanza di anni, è difficile che il Comune possa accordare la riduzione, stante l'ormai impossibilità di constatare "de visu" lo stato di fatiscenza dell'immobile. Tuttavia, anche se la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità opera di norma per il futuro, non è da escludere che l'Ufficio comunale accerti l'esistenza delle predette condizioni per il tempo passato, se viene supportato da adeguata e idonea documentazione quale, ad esempio, l'esistenza della concessione edilizia certificante l'inagibilità del fabbricato e la sua necessaria ristrutturazione.
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