LE RISPOSTE FORNITE AI QUESITI ICI PUBBLICATI NEL FORUM FISCALE
Le risposte ai quesiti Ici pubblicati nel forum fiscale
Pagamento solo differenza d'imposta

Quesito inviato da Flavio Bellorio in data 11 ottobre 2000.
Dopo aver pagato su rendita presunta, mi sono visto recapitare una serie di bollettini con ingiunzione di corrispondere la differenza con la rendita nel frattempo assegnata, senza che ne venissi informato per iscritto (e quindi con possibilità di ricorso entro i 60 giorni) come recita l'art.11 della legge 23 dic.1999 n.488.
Che cosa posso fare in merito?
In caso di ricorso e di suo rigetto, che cosa dovrei pagare?

Risposta inviata da Francesco Simoni in data 11 ottobre 2000.
Con l'emanazione dell'art. 30, comma 11, della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, la rendita definitiva attribuita dagli Uffici del territorio ha effetto dalla data dell'avvenuta comunicazione al contribuente, mediante servizio postale.
Con gli avvisi di liquidazione il Comune deve quindi notificare anche la rendita definitiva, se questa non è stata già comunicata dall'Ufficio del territorio.
Qualora il contribuente intenda ricorrere avverso il provvedimento di attribuzione della rendita, deve comunque determinare il valore dell'immobile in base alla rendita ricevuta dagli Uffici del catasto.
Va infine precisato che la citata norma della legge finanziaria 488/99 prevede che "fino alla data dell'avvenuta comunicazione della rendita non sono dovuti sanzioni e interessi per effetto della nuova determinazione della rendita catastale." Tale disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2000 e non ha valore retroattivo.




Prescrizione mancato pagamento

Quesito inviato da Pompeo in data 11 ottobre 2000.
Vorrei sapere dopo quanti anni va in prescrizione il mancato pagamento Ici.

Risposta inviata da Alfonso Di Felice in data 11 ottobre 2000.
L'art. 11 del D.Lgs. n. 504/92 stabilisce la prescrizione del mancato pagamento dell'Ici al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposta. L'art. 30, comma 10, della legge finanziaria n. 488/99 ha prorogato al 31 dicembre 2000 la notifica degli avvisi di liquidazione per gli anni 1993-94-95.




Diritto al rimborso

Quesito inviato da Mario in data 11 ottobre 2000.
Ho avuto notifica della rendita definitiva che è inferiore a quella presunta da me dichiarata e in base alla quale ho pagato l'Ici dal 1994 al 1999. Ho diritto al rimborso delle somme versate in eccedenza?

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 27 ottobre 2000.
La risposta è senz'altro affermativa. Nel caso di specie, infatti, non si applica la disposizione contenuta nell'art. 13 del Dlgs 504/92, bensì quella prevista dall'art. 11, comma 1, dello stesso decreto, nella parte in cui stabilisce che il Comune impositore, sulla base della rendita attribuita, dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi.




Ici per lavori di ristrutturazione

Quesito inviato da Michele Longo in data 11 ottobre 2000.
Nell'estate del 92 ho acquistato un appartamento (prima abitazione) privo di pavimentazione, infissi interni ed esterni, servizi sanitari, riscaldamento ecc.. All'inizio del 1993 ho dato esecuzione ai relativi lavori di sistemazione e per tale motivo l'abitazione non era agibile. Il consulente suggeriva di pagare l'Ici al 50%, cosa che avveniva. In data 6 c.m. mi veniva notificato "l'avviso di liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili" per pagamento "parziale". Alle mie giuste rimostranze un impiegato dell'ufficio Tributi del Comune riferiva che non c'era nulla da fare e che loro accettavano come documento giustificativo, per archiviare il contenzioso, solo gli atti dell'ufficio Tecnico comunale (segnalazione lavori ai sensi dell'art. 26 Legge 47/85. Documento non più in mio possesso e introvabile agli atti del Comune. Cosa posso fare per tutelarmi? Non accettano come prova la dichiarazione dei redditi, i contratti ENEL e Telecom redatti nel 94. Potrebbero essere utili le dichiarazioni sottoscritte dagli altri condomini che attestato quanto sopra?

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 15 ottobre 2000.
Per ottenere la riduzione del 50% dell'imposta durante i lavori di ristrutturazione del fabbricato, avrebbe dovuto chiedere all'Ufficio tecnico comunale l'accertamento, con perizia a suo carico, dello stato di inagibilità o inabitabilità dell'immobile. In alternativa poteva presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, ma in questo caso il Comune aveva la facoltà di effettuare accertamenti d'ufficio per verificare le effettive condizioni del fabbricato. Poiché lei non ha rispettato la procedura stabilita dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 504/92, il Comune le ha oggi richiesto correttamente il pagamento della parte d'imposta non versata, maggiorata degli interessi.




Interessi fino al 31/12/1999

Quesito inviato da Davide in data 12 ottobre 2000.
Facendo riferimento all'art. 74 del collegato alla finanziaria, è corretto il comportamento del comune che applica gli interessi fino al 31/12/1999 sulla maggiore imposta derivante dalla attribuzione di una maggiore rendita?

Risposta inviata da Ottavio Bordoni in data 15 ottobre 2000.
Il comportamento del Comune è corretto. Il collegato alla legge finanziaria n. 488 del 23 dicembre 1999, e precisamente l'art. 30, comma 11, è entrato in vigore il 1° gennaio 2000 e quindi, in mancanza di espressa disposizione al riguardo, non può avere valore retroattivo.
Pertanto, il Comune ha il diritto-dovere di richiedere il pagamento dell'Ici non versata o versata in parte, per gli anni pregressi con la maggiorazione degli interessi computabili fino al 31 dicembre 1999. Sul punto la circolare ministeriale n. 23/E dell'11 febbraio 2000 fornisce ampi chiarimenti.