|
Le risposte ai quesiti Ici pubblicati nel forum fiscale
Retroattività rendite definitive
Quesito inviato da Edoc snc in data 11 ottobre 2000.
Con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:
1) Il catasto ha passato agli atti e notificato al contribuente la rendita definitiva nel dicembre 1997. I conteggi Ici con le rendite definitive sono partiti con l'anno 1998.
Ora il Comune ha inviato al contribuente degli avvisi di liquidazione Ici per gli anni 1993/1994/1995 applicando in maniera retroattiva le rendite definitive dal 1993.
Il Comune si giustifica che il procedimento è corretto in quanto previsto nel suo regolamento comunale che è entrato in vigore dal 01.01.2000:
Si chiede se la procedura adottata dal Comune è corretta essendo il suo regolamento entrato in vigore il 01.01.2000.
In caso di risposta affermativa o negativa si chiedono i riferimenti di legge.
2) Sempre il medesimo Comune contesta la deduzione per abitazione principale nel caso specifico:
due fratelli residenti "all'estero" comproprietari al 50% di due appartamenti utilizzati uno da un fratello e uno dall'altro come abitazione principale hanno detratto e detraggono tutt'ora ognuno lire 180.000/200.000 per l'appartamento da loro utilizzato come abitazione. Questo è corretto? In caso di risposta affermativa o negativa si chiedono i riferimenti di legge.
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 11 ottobre 2000.
La procedura adottata dal Comune con l'invio al contribuente degli avvisi di liquidazione Ici per gli anni 1993, 1994 e 1995 è corretta. Vedansi in proposito gli artt. 5 e 11 del D.Lgs. 504/92 e l'art. 30, commi 10 e 11 della legge finanziaria n. 488 del 23 dicembre 1999. Sul punto la circolare ministeriale n. 23 dell'11 febbraio 2000 fornisce utili chiarimenti. Per quanto riguarda il secondo quesito, la legge dispone che "per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata."
Tale disposizione è dettata dall'art. 1 del DL 23 gennaio 1993 n. 16, convertito con modificazione dalla legge 24 marzo 1993 n. 75. Al ricorrere della condizione posta dalla legge (non locazione dell'unità immobiliare), nulla osta a che ciascun fratello, per l'appartamento utilizzato come abitazione principale, benefici dell'intera detrazione prima casa, non avendo la percentuale di possesso alcuna rilevanza.
Pagamento differenza d'imposta
Quesito inviato da Alessandro in data 11 ottobre 2000.
Lo scorso anno ho ricevuto dal comune un modulo per la verifica della rendita catastale, che con sorpresa non era uguale a quella in mio possesso. Premetto che ho acquistato casa nel '91, con una cooperativa, e questa mi diede una rendita presunta con la quale pagare l'Ici.
Con questa ho pagato fino al 98. Dopo una verifica al catasto è emerso che nel 93 la rendita era variata. Essendo ignaro di questo (nessuno dei dirigenti della cooperativa ha avvisato), domando:
il comune può richiedere il pagamento degli arretrati?
E' possibile fare eventualmente ricorso (a chi)?
Esiste una norma che impone all'ente (catasto) il dovere di avvisare il cittadino della variazione dei dati?
Risposta inviata da Augusto Scatolini (funzionario responsabile Ici Comune di Campagnano di Roma) in data 31 ottobre 2000.
Il comune non "può" ma "deve" chiedere gli arretrati, senza sanzione ma con gli interessi maturati fino al 31-12-1999. Un eventuale ricorso alla commissione tributaria può essere proposto ma per discutere l'ammontare della rendita attribuita dall'Ute e non per discutere gli avvisi di liquidazione che sono un atto dovuto. Una norma che obbliga il catasto a notificare la rendita attualmente c'è, ma dato che il legislatore si è "dimenticato" di stabilire la pena per la sua disapplicazione, di fatto l'Ute non ha nessun obbligo. Con il collegato alla nuova legge finanziaria, sembra, hanno eliminato anche questo ultimo obbligo formale.
Non sono dovuti interessi e sanzioni
Quesito inviato da Angelo in data 11 ottobre 2000.
Vorrei sapere se gli interessi e le sanzioni sono dovute per gli avvisi che arrivano in questi giorni e relativi alle imposte 93, 94, 95, 96 e 97, oppure si può fare ricorso in base alle novità introdotte dalla finanziaria 2000.
Risposta inviata da Luca in data 11 ottobre 2000.
L'art. 30, comma 11, della legge finanziaria n.488 del 23 dicembre 1999 prevede che "fino alla data dell'avvenuta comunicazione della rendita non sono dovuti sanzioni e interessi per effetto della nuova determinazione della rendita catastale." Tale norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2000 e, in mancanza di espressa disposizione al riguardo, non può avere valore retroattivo.
In conseguenza, "per quanto attiene agli interessi computabili fino al 31 dicembre 1999 gli stessi sono dovuti, anche se liquidati successivamente a tale data, mentre, a partire dall'anno in corso, non possono essere più richiesti, se non dopo la notificazione al contribuente della rendita definitiva".
In ordine, poi, alle sanzioni queste non vengono applicate qualora la rendita attribuita non superi di oltre il 30% quella dichiarata. Nel caso invece di superamento della soglia del 30%, la relativa sanzione del 20% prevista dall'art. 11, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. n. 504/92 non viene applicata e se è stata già irrogata con provvedimento definitivo, il debito residuo si estingue, ma non è ammessa la ripetizione di quanto pagato. Così ha chiarito la circolare ministeriale n. 23/E dell'11 febbraio 2000.
Ici su un "rudere"
Quesito inviato da Giancarlo Ricciardelli in data 11 ottobre 2000.
Ho ereditato nell'86 un terreno montano (esente Ici) con annessa una parte di una ex casa colonica, già allora crollata da decenni e a tutti gli effetti rudere.
Nella denuncia di successione è stata dichiarata come rudere e le è stato attribuito un valore pari a 1 milione.
La denuncia di successione è stata accertata come regolare.
Non ho mai fatto la denuncia Ici né mai pagato l'Ici perché il terreno era montano e la casa un rudere.
Oggi mi arriva un accertamento per l'omesso pagamento.
Dovevo pagare? Posso fare ricorso?
Se devo pagare, come faccio, almeno per il futuro, a ridurre l'importo della tassa che è stata calcolata come se la casa fosse perfettamente agibile?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 13 ottobre 2000.
Per non pagare l'Ici sulla casa ex colonica crollata avrebbe dovuto demolire completamente il fabbricato e chiedere la sua cancellazione dal catasto. In alternativa, al fine di conservare il diritto ad una eventuale ricostruzione e per usufruire della riduzione del 50% dell'imposta ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992, doveva richiedere al Comune il riconoscimento dello stato di inagibilità o inabitabilità della casa. Per il futuro può regolarizzare la situazione, o chiedendo la cancellazione dell'immobile dal catasto, o farlo dichiarare inagibile e inabitabile.
Status abitazione principale
Quesito inviato da Alessandro Gradenigo in data 11 ottobre 2000.
Sono residente a Milano in un appartamento in affitto e ho l'unica casa di mia proprietà a 300 km di distanza, a S. Pietro di Feletto (TV). La consideravo la mia abitazione principale.
Il Comune non mi riconosce tale status e mi ha mandato la nuova Ici da pagare con le sanzioni.
Che cosa devo fare?
E se la casa non viene considerata abitazione principale, ciò vale anche ai fini IRPEF, cioè non posso detrarre la prima casa?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 11 ottobre 2000.
La "dimora abituale", che può non coincidere con la residenza anagrafica, è condizione indispensabile per ritenere abitazione principale l'unità immobiliare da lei posseduta.
Pertanto, se dimora abitualmente a Milano e va saltuariamente nella casa di S.Pietro di Filetto, non può beneficiare né dell'aliquota agevolata né della detrazione Ici spettante per l'abitazione principale. Ciò vale anche ai fini Irpef.
|