LE RISPOSTE FORNITE AI QUESITI ICI PUBBLICATI NEL FORUM FISCALE
Le risposte ai quesiti Ici pubblicati nel forum fiscale
Unica o tripla abitazione ?

Quesito inviato da Enrico Angotzi in data 11 ottobre 2000.
Vorrei porre un quesito per il quale non ho ancora avuto una risposta da chi di competenza!
La casa dove attualmente abitiamo io, mia madre e i miei fratelli è di tre piani; l'accatastamento è stato fatto con tre subalterni differenti. Mi chiedo se la devo considerare come un'unica prima abitazione, o devo considerare solo uno dei tre piani come tale e gli altri due come seconda casa.

Risposta inviata da Augusto Scatolini (funzionario responsabile Ici Campagnano di Roma) in data 11 ottobre 2000.
Se al momento dell'accatastamento sono state dichiarate tre unità abitative distinte e separate, ancorché nello stesso fabbricato, il catasto giustamente ha attribuito tre subalterni a tre immobili. Se è vero questo e se la situazione reale è rimasta immutata, una sarà abitazione principale e le atre due seconde case.
Se invece i tre piani sono stati resi "fisicamente" e in un secondo momento un'unica abitazione, allora in questo caso ci troviamo di fronte a una fusione di tre immobili in una unica abitazione principale sprovvista di rendita catastale e quindi se ne doveva usare una presunta. Ma questa fusione andava dichiarata per legge al catasto (regio decreto del 1939) e dichiarata al comune, per legge, come variazione Ici l'anno successivo (D.L.gs. 504/92).




Ici su immobile sottoposto a sequestro per motivi di mafia

Quesito inviato da Ezio Scipione in data 11 ottobre 2000.
Vorrei sapere a chi spetta il pagamento dell'Ici nel caso di un immobile sottoposto a sequestro per motivi di mafia.
Ezio Scipione - Ufficio Ici - Comune di Formia

Risposta inviata da Augusto Scatolini (funzionario responsabile Ici Comune di Campagnano di Roma) in data 31 ottobre 2000.
Il dott. Alfredo Pucci risponderebbe così: "Finché nessun giudice firma un decreto di trasferimento dell'immobile, e finché questo atto del tribunale non viene registrato, il soggetto passivo rimane l'attuale proprietario".




Detrazione per abitazione principale

Quesito inviato da Francesco Guarino in data 11 ottobre 2000.
Io e mia moglie siamo proprietari al 50% di un'unica abitazione dove abbiamo la nostra effettiva dimora (e che noi consideriamo abitazione principale), mentre abbiamo la residenza anagrafica in un'altra città presso un'abitazione non di nostra proprietà.
Il comune della casa in cui vivo effettivamente non vuole riconoscere lo status di abitazione principale e, quindi, il diritto allo sconto per abitazione principale.
Posso insistere nel rivendicare questo diritto, oppure ho male interpretato le disposizioni?

Risposta inviata da Augusto Scatolini (funzionario responsabile Ici Campagnano di Roma) in data 11 ottobre 2000.
Anagraficamente, secondo il codice civile, esiste unicamente la residenza anagrafica. Questa è soggetta a controllo e verifica da parte della polizia urbana. Pertanto la detrazione prima casa è un diritto che spetta a chi dimora abitualmente nella casa in questione; "dimora abitualmente" significa dove si ha la residenza anagrafica. Il comune, giustamente, non può riconoscere questo diritto a chi non ha la residenza, mentre l'altro comune (dove non si dimora abitualmente) dovrebbe cancellare d'ufficio dalle proprie liste anagrafiche chi non vi dimora abitualmente.

Risposta inviata da Ludovico Antonelli (commercialista) in data 11 ottobre 2000.
In risposta al quesito del signor Francesco Guarino, relativo allo sconto per l'abitazione principale, trascrivo quanto sostiene in merito la "Guida all'Ici 2000" del quotidiano "Il Sole 24 Ore": "Il concetto di abitazione principale non è intrinsecamente collegato con quello di residenza anagrafica: il Ministero delle Finanze si è più volte espresso nel senso che la dimora abituale potesse anche non coincidere con la residenza anagrafica e che, al fine della spettanza della detrazione o di un'eventuale riduzione di aliquota, occorre dunque far riferimento, non tanto alla residenza anagrafica, quanto alla dimora abituale; pertanto per l'appartamento in cui si abita stabilmente si può godere della detrazione, pur se non si abbia la residenza nel medesimo luogo e pure se addirittura non si abbia la residenza nello stesso comune".
Nessun dubbio, quindi, che il signor Guarino ha diritto alla detrazione per l'abitazione principale.




Interessi sulla differenza d'imposta

Quesito inviato da Nadia in data 11 ottobre 2000.
I miei genitori hanno ricevuto all'inizio di agosto (periodo poco felice per inviare richieste di pagamento impugnabili entro 60 giorni...) gli avvisi di liquidazione per l'Ici relativi agli anni 1993,1994,1995. La differenza tra la rendita presunta dichiarata e quella attribuita dall'Ute nello scorso anno non è poi molta, ma mi lascia intanto perplessa il calcolo degli interessi (ad uno strano tasso semestrale del 7%, spero non capitalizzato ad ogni semestre). Ma non era previsto che il calcolo degli interessi dovesse avvenire solo dalla "piena conoscenza" della rendita, e quindi dal ricevimento della stessa a mezzo posta così come è appena avvenuto (e non dal 1993, ad esempio)?
Ho interpellato l'Ufficio Tributi del Comune in questione, che mi risponde che una circolare del febbraio di quest'anno di applicazione della finanziaria 2000 prevede che per i Comuni che hanno provveduto all'affissione all'albo delle rendite effettive prima del 31/12/1999 non si applica detta eccezione, e quindi sono dovuti gli interessi dall'anno in cui si è verificato il mancato parziale pagamento (ripeto, di una imposta di cui non si è conosciuto l'esatto ammontare se non dopo SEI ANNI).
A questo punto, vorrei andare più a fondo della cosa, e penso che mi rivolgerò anche all'Ufficio del Catasto per verificare l'esattezza del calcolo della rendita stessa, anche se penso che la strada sarà lunga e difficoltosa ed il tempo rimasto non è molto.

Risposta inviata da Augusto Scatolini (funzionario responsabile Ici Campagnano di Roma) in data 11 ottobre 2000.
Per quanto riguarda il termine per l'impugnazione degli atti: 60 giorni, questi grazie alla sospensione feriale diventano 60+45=105.
Per quanto riguarda gli interessi, questi, a prescindere dall'affissione all'albo o meno, sono dovuti perché sono di natura civilistica e quindi non soggetti al principio del "favor rei"
E' vero però che questi, gli interessi, non capitalizzati, dal 1993 a tutto il primo semestre del 1998 vanno calcolati al tasso del 7.0% e poi al tasso del 2.5%.




Il fabbricato ex rurale è soggetto all'Ici

Quesito inviato da Tommaso Taranta in data 11 ottobre 2000.
Ho ereditato da mio nonno un terreno (circa 1 ha) con annesso un fabbricato rurale in pessime condizioni statiche. Gli immobili sono iscritti al catasto terreni il quale non attribuisce al fabbricato alcun reddito.
Il terreno ospita piante di ulivo alla cui cura (una volta l'anno) e raccolta provvediamo io e mio padre.
La mia domanda è sapere se va pagata l'Ici.

Risposta inviata da Romano Lucidi in data 13 ottobre 2000.
L'art. 7, lettera h), del D.Lgs. n. 504/92 esenta dall'Ici i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (il cui elenco è contenuto nella circolare ministeriale n. 9/249 del 14 giugno 1993).
Se il suo terreno non rientra in questa categoria, deve pagare l'Ici sulla base del reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% dal 1997 e moltiplicato per il coefficiente 75.
Per quanto attiene al fabbricato, esso ha ormai perso i requisiti di ruralità e deve quindi essere iscritto al catasto urbano. In attesa dell'attribuzione della rendita catastale, il pagamento dell'Ici va effettuato in base alla cosiddetta "rendita presunta". Per ottenere poi la riduzione del 50% dell'imposta, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 504/92, deve richiedere al Comune il riconoscimento dello stato di inagibilità o di inabitabilità dell'immobile.