accertamento ici 2003 bis: decaduto?

Aperto da augusto123, 22 Ottobre 2008, ore 03:22:57

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augusto123

Salve gente,
sintetico e con ordine, attenti alle date.
PREMESSA
nel 1988 chiedo al comune (e ottengo tramite silenzio assenso) regolare cambio di destinazione urbanistica di 2 appartamenti, a/3, in uffici, a/10, senza alcuna modifica strutturale;
nel 1993, luglio, presento dichiarazione ICI dichiarando rendita presunta;
nel 1993, novembre, presento tale cambio di categoria in catasto;
tale variazione catastale è ottenuta ed iscritta in atti catastali nell'ottobre 1999;
nessuna notifica personale delle nuove rendite mi viene fatta;
nel 2001, novembre, mi accorgo che nel fare la variazione hanno sbagliato classe e chiedo in autotutela la riduzione, che viene iscritta in atti nel gennaio 2002, giorno 21;
tale rettifica del classamento in autotutela mi viene notificata nel dicembre 2005, con ovvia riduzione delle rendite.

Tutto ciò premesso arriviamo al problema ICI:
il comune mi notifica nel 2008 un "avviso di accertamento ICI 2003 per dichiarazione infedele, incompleta o inesatta per quanto attiene i parametri di calcolo dell'imposta", applicando la sanzione connessa ridotta ad un quarto pari a circa €500, oltre ad interessi similari. Notare bene che fino ad oggi il comune non mi aveva contestato NULLA circa la dichiarazione!
Il grosso della differenza tra quanto ho versato e quanto invece accertato deriva proprio dal fatto che:
1)   il comune applica l'aliquota sul valore catastale come derivante da valori catastali 2002, io ho applicato ancora il valore presunto dichiarato nel 1993 (circa la metà).
Ma non solo. In piccola parte deriva anche dal fatto che:
2) il comune non riconosce la riduzione al 50% dell'imposta per un immobile dichiarato inagibile in origine, nella dichiarazione del 1993, e tuttora tale (è privo pure delle utenze ed effettivamente inutilizzabile).

Ora la domanda:
-   siamo sicuri che l'accertamento sia tempestivo e non decaduto? La dichiarazione originaria non era né infedele né inesatta né incompleta. Il comune si sveglia oggi per contestarmi per la prima ed unica volta, una dichiarazione considerata ora inesatta ma presentata nel 1993!!! In realtà. è errata (MA SOLO IN PARTE) la mia liquidazione. Il comune in effetti mi ricalcola la liquidazione evidenziando un errore nella base imponibile e nell'imposta  versata; ma, d'altra parte, SBAGLIA non riconoscendomi una riduzione per inagibilità dovuta che posso ribadire in autocertificazione volendo. Per me questa è una vecchia liquidazione che era accertabile entro il secondo anno successivo al versamento, cioè entro il 2005, che il comune furbescamente trasforma in un accertamento per dilatare i tempi di accertamento (cioè l'art. 1, comma 171, L. 296/2006 non sarebbe applicabile proprio perché il rapporto di imposta 2003 non era pendente l'1/1/2007 bensì era decaduto definitivamente il relativo avviso di liquidazione, perlomeno il 31/12/2005).
-   C'è poi il fatto della rendita dichiarata presunta che forse può avere una incidenza nel contesto della vicenda.
Vale la pena fare un ricorso o no? Ho ancora una decina di giorni per decidere. :-\
Grazie per i suggerimenti e le dritte! Un saluto particolare a C.A. e Jeryko.
Augusto!


C.A.

Trattandosi di rendita in atti prima del 1/01/2000 la mancanza di notifica personale non assume rilievo, a patto che il comune in questione abbia provveduto all'affissione all'albo pretorio delle rendite definitive (in ogni caso comunque per le annualità successive al 1999 il comune non può richiedere sanzioni o interessi fino alla data di effettiva conoscenza della rendita da parte del contribuente; nel caso in particolare però essendo nel 2001 stata proposta richiesta di autotutela, direi che è provato che il contribuente fosse a conoscenza della inesattezza della propria rendita presunta e dell'attribuzione di una rendita catastale definitiva).
Per quanto riguarda il mancato riconoscimento della riduzione, bisogna innanzitutto che questa fosse stata dichiarata dal contribuente (a quanto mi pare di capire, nell'unica dichiarazione presentata, quella 1993). Se l'unità immobiliare è stata dichiarata (unitamente agli elementi previsti dal 504 per la riduzione, cioè "L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.") come inagibile, ed è stata allegata la relativa documentazione, è onere del comune, nell'avviso di accertamento, fornire la prova che non sussistono più i requisiti per la riduzione. Se invece nella dichiarazione originaria non sono presenti indicazioni per la spettanza della riduzione, o è semplicemente "barrato" il campo relativo, ma non c'è allegata dichiarazione sostitutiva o perizia dell'ufficio tecnico, è legittimo che ora il comune voglia liquidare l'imposta senza applicazione di riduzioni. La presentazione di una dichiarazione sostitutiva o di una perizia in data odierna "dovrebbe" avere validità solo dalla data in cui questa dichiarazione viene presentata (dico dovrebbe nel senso che in comune potrebbero comunque accogliere una visione "reale" della situazione, e considerare applicabile retroattivamente la riduzione).
Per quanto riguarda la prescrizione, sempre a norma del vecchio 504: "Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; l'avviso deve essere notificato con le modalita' indicate nel comma 2 al contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale e' stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta."
Nel caso in questione, non sussiste obbligo di dichiarazione in quanto l'attribuzione di rendita definitiva (rispetto alla presunta dichiarata nel 1993) non rientra nei casi che obbligano il contribuente a presentare alcunchè (vedasi modello dichiarazione ici 2007); quindi la differenza di imposta fra la rendita presunta 1993 liquidata autonomamente con riduzione al 50% e la rendita presunta senza riduzione (se siamo, come detto sopra, nel caso in cui non è stata presentata nella dichiarazione originaria la necessaria documentazione) è liquidabile dall'annualità 2004 in poi.
La parte invece di imposta fra la rendita presunta 1993 con versamento senza riduzione e la rendita attribuita definitivamente è soggetta ad accertamento, pertanto la sua prescrizione è elevata a 3 anni dalla data di presentazione della dichiarazione, o dalla data di versamento in caso di assenza di obbligo di dichiarazione. Ancora una volta siamo nel caso di assenza dell'obbligo, pertanto questa porzione di imposta è recuperabile dall'annualità 2003 in poi.

Come vedi ci sono un paio di parametri da definire, resta fermo il fatto che sicuramente parte di quello che è stato notificato sembra, quanto meno, improprio..

jeryko

La rendita rettifcata in autotutela dall'Agenzia del Territorio retroagisce alla data di attribuzione della nuova categoria catastale (ottobre 1999), pertanto potresti già ottenere il ricalcolo di quanto accertato sulla base dell'attuale rendita (vedi Circ. 11/2005 e Risol. 1/2007 dell'Agenzia del territorio dove troverai anche i riferimenti a sentenze della Corte di Cassazione).
Per quanto riguarda la riduzione per inagibilità aggiungo a quanto detto da C.A. che ai fini ICI, l'inagibilità che da diritto alla riduzione dell'imposta deve consistere in un "degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria". Non basta che il fabbricato sia privo di utenze a rete.
Secondo me il Comune ti potrebbe accertare la differenza d'imposta fra quella versata e quella rinveniente dalla rendita rettificata + sanzione del 30% + interessi. Questo perché è dimostrato innanzitutto che quantomeno già dal 2002 avresti dovuto versare l'imposta calcolandola sulla rendita rettificata in quanto a conoscenza della stessa, avendo presentato un'istanza in autotutela accolta a fine 2001.
Non è applicabile la sanzione per infedele denuncia per i motivi già esposti da C.A. (non eri tenuto alla presentazione della dichiarazione per l'attribuzione di una rendita definitiva contro quella presunta dichiarata nel 1993) e questo va a tuo discapito perché con la riduzione ad un quarto della sanzione per infedele dichiarazione pagheresti qualcosa in meno.
Ciao, e grazie per i saluti. Stammi bene.
Jeryko

augusto123

Circa quanto risposto da C.A. non sono del tutto d'accordo e preciso un paio di faccende preliminari.
Gli immobili che danno origine ad un diverso calcolo dell'imposta sono due e distinti: uno dichiarato nel 1993 inagibile (col segnetto in casella), inagibilità tutt'ora esistente e vera (mancato utilizzo, degrado, mancanza utenze, etc.) ma dotato di rendita catastale certa allora e ora e sempre quella; gli altri dotati di rendita dichiarata nel 1993 come presunta come ho appunto spiegato nel mia premessa cronologica, divenuta definitiva nel 1999.

Questione mancato riconoscimento della riduzione al 50%.
Come dicevo, l'inagibilità fu dichiarata in origine, nel 1993, col segno in dichiarazione nell'apposita casellina, in base alla norma allora vigente (art. 8) che non prevedeva alcuna perizia da parte del comune o documentazione autocertificativa da parte del contribuente; e tale dichiarazione originaria vale anche per gli anni di imposta successivi (art. 10). Se il comune vuole disconoscere un tale stato di fatto dovrebbe dare lui la prova e motivare: non lo fa. Vedi in tale senso una bella sentenza C.T.R. Lazio n. 10 / 2004.
Dunque la riduzione è dovuta, non serve una ulteriore mia dichiarazione (che potrei sempre fare ma che avrebbe effetto retroattivo certo) e il comune per me dovrebbe annullare in sede di autotutela avendo buonsenso.

Questione accertamento o liquidazione e connessa eventuale decadenza.

Sinceramento non ho capito la distinzione che C.A. fra confrontando rendita presunta e rendita presunta ridotta al 50%, soggetto a liquidazione, e poi tra rendita  definita e rendita presunta, soggetto ad accertamento. Forse hai capito male o mi sono male spiegato. Nel mio caso c'è solo una contrapposizione rendita presunta 1993 e rendita definita nel 1999 che è presa dal comune per procedere ad accertamento 2003 notificato nel 2008 (ripeto, io nel 2003 ho fatto i calcoli con la rendita ancora presunta 1993, sbagliando).
Da cui la mia domanda: siamo sicuri che sia un accertamento e non una mera liquidazione questo confronto, perchè la liquidazione sarebbe decaduta mentre l'accertamento, come giustamente dice C.A. no. Questo è il nodo cruciale.
In ogni caso non ho capito perchè nell'ipotesi (erronea) fatta da C.A. la prima sarebbe una liquidazione la seconda un accertamento.

Vengo ora a quanto scritto invece da Jeryko.
Sostiene che il comune potrebbe accertarmi la differenza tra il versato (in parte erroneo ma solo in parte perchè la riduzione per me è mi è dovuta) e la rendita definitiva, con sanzione del 30%. Cosa che mi sembra un controsenso: applica (ma non lo fa) una sanzione prevista nel caso di liquidazione (decaduta) in sede di accertamento (non decaduto). Probabilmente non ho capito. Puoi chiarirmi? Direi, comunque, che anche tu come C.A. propendi per un caso di accertamento ancora accertabile al 2008.

Grazie per i chiarimenti ulteriori!!
A.



C.A.

Per quanto riguarda la dichiarazione e l'inagibilità ti chiedo scusa perchè non mi era chiaro che stessimo parlando di differenti fabbricati (ti ho chiesto di specificare come era stato dichiarato l'immobile per capire se era stata usata una rendita ridotta a metà, una rendita al 100% con il relativo campo di esenzione segnato etc.): chiaramente in questo caso il comune, per chiedere il versamento sul 100% della rendita invece che sul 50% dovrebbe emettere avviso di accertamento, motivando le ragioni che lo spingono a ritenere che il fabbricato non sia più da considerarsi inagibile (cosa che mi pare di capire non abbia fatto, il che rende chiaramente poco solido l'avviso relativo).
Per quanto riguarda la necessità di allegare la perizia effettivamente l'obbligo è stato inserito con la L. del 23/12/1996 n. 662 art.3..

Il discorso che ho fatto fra liquidazione e accertamento deriva dall'ipotesi che la dichiarazione originaria non prevedesse la richiesta di riduzione del 50%, e dal mio fraintendimento (come detto sopra, avevo capito che i fabbricati a rendita presunta fossero essi stessi dichiarati inagibili).

Rivisto il caso alla luce dei tuoi chiarimenti direi che la liquidazione 2003 è prescritta: infatti non possono venir fatti decorrere i termini dalla data di presentazione della dichiarazione, non sussistendo tale obbligo.

jeryko

Scusa ma avevo dato per scontato che il tuo Comune avesse eliminato l'obbligo della dichiarazione ed introdotto la comunicazione, ai sensi dell'art. 59, comma 1 ltt. L DLgs. 446/1997. Per gli Enti che hanno adottato tale modifica con regolamento, come chiarito dalla circ. minifinanze 296/1998, veniva elevato di fatto a cinque anni il termine per l'accertamento ed introdotto un unico atto denominato "avviso di accertamento per omesso/parziale/tardivo versamento", non sussistendo più l'attività di accertamento e liquidazione come regolamentata dall'art. 11 del D.Lgs 504/1992.
Alla luce di quanto su esposto nei diversi interventi ne deriva che l'atto è illegittimo perché il Comune è decaduto dal potere di accertamento per l'annualità in questione. Inoltre non è stato riconosciuta efficacia retroattiva al provvedimento di rettifica del classamento operato dall'agenzia del territorio.

augusto123

Scusate se insisto (particolarmente con C.A.) ma non capisco. Abbiate comprensione eh!
La questione inagibilità, riduzione 50% è chiusa e chiarita, non ci piove.

Con l'  "avviso di accertamento" detto, il comune mi liquida una maggiore imposta (e sanzioni 75% ridotte ad un quarto oltre interessi) che per la gran parte deriva dal fatto che il comune (in cui non è mai esistita la forma della comunicazione, per inciso),   applica correttamente (aggiungo io) la rendita resa definitiva nel 1999 (come modificata nel 2002 con effetto retroattivo al 1999, a seguito di mia autotutela per correzione classamento). Mentre io, che avevo correttamente dichiarato una rendita presunta nel 1993, ho nel 2003 applicato ancora la rendita presunta e non quella definitiva, sbagliando e versando meno ICI.
Il punto nodale è come già detto: l'avviso del comune, pervenuto nel 2008 e riferito al periodo di imposta 2003, è nella sostanza un avviso di accertamento come mi scrivono (e non sarebbe decaduto) oppure è NELLA SOSTANZA un mero avviso di liquidazione (a cui gli hanno affibbiato il nome di avviso di accertamento per dilatare i termini di notifica per motivi di cassa), da cui ne deriverebbe la sua decadenza (era da notificare entro il 31/12/2005)?
Da tutto quanto avete scritto mi pare + un avviso di accertamento devo dirvi, con chances quasi nulle in caso di mio ricorso (anche se la mia denuncia 1993 non era nè infedele nè incompleta nè inesatta!! Ho messo una rendita presunta e non ho fatto altre dichiarazioni in quanto non ero tenuto!!). Boh, sono confuso. Magari avete qualche riferimento di giurisprudenza utile....

Grazie ancora ragazzi!
A.

C.A.

A mio avviso la questione si riduce in questi termini:

c'è l' obbligo da parte del contribuente di presentare dichiarazione per attribuzione di rendita definitiva?
No, è il comune che, trasmettendo all'agenzia del territorio l'elenco dei fabbricati dichiarati a rendita presunta, ne riceve infine i dati sulla rendita definitiva (questo a norma del vecchio 504, prima che nel 2006 facessero "sparire" le questioni di rendita presunta, lasciando un buco normativo non indifferente).
Pertanto il comune cosa può "accertare"? Nulla, poichè la rendita definitiva è come se la presentasse il contribuente in automatico, è il comune che d'ufficio la inserisce nella dichiarazione. Pertanto il comune deve emettere liquidazione, non accertamento (questa è la mia interpretazione della materia. in quanto a giurisprudenza 'attendibile', ce la possiamo scordare: la cassazione in questo periodo dirime accertamenti di imposta per gli anni 98-2000, dovremo aspettare il 2016 per vedere sentenze riguardanti il 2006-2008 e come va interpretato il passaggio da avvisi di liquidazione-riliquidazione-accertamento agli odierni accertamenti in rettifica e d'ufficio).

jeryko

Confermo quanto detto da C.A., come già detto nel mio penultimo intervento.

augusto123

Mi è venuto un dubbio finale:
ma potrei ricorrere solo per la maggiore imposta accertata/liquidata pagando invece subito la sanzione ridotta ad un quarto o no?
Grazie ancora.
Augusto!

C.A.

L'adesione al provvedimento è preclusa dalla presentazione di ricorso in commissione tributaria: infatti la riduzione ad un quarto delle sanzioni è uno strumento adottato per ridurre il contenzioso, dando al contribuente la possibilità di ridurre sensibilmente gli importi, pur garantendo al comune il recupero dell'imposta.

articolo 15 dlgs 218/1997
(1. Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto, nell'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e nell'articolo 50 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1990, n. 346, sono ridotte a un quarto se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con
adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni non puo' essere inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a
ciascun tributo.)

augusto123

Sei mitico C.A.!
Domani vado a discutere col dirigente preposto. Vediamo che dice in sede di autotutela.
Nel caso decidessi di pagare invece di ricorrere, nonostante l'errore evidente perlomeno circa la questione della riduzione DOVUTAMI al 50% per inagibilità certa sin dall'origine, potrei successivamente richiedere il rimborso per tale quota ed eventualmente in caso di silenzio del comune ricorrere in ctp?
Ad occhio direi di no visto che ho pagato un avviso comunale contro cui potevo ricorrere.
Tra l'altro, propendendo per un ricorso immediato perderei la riduzione ad un quarto nel caso fossi soccombente per cui sarei fregato dalla quadruplicazione della sanzione...a meno che non esistano riduzioni ulteriori successive ma minori di importo?
Che dici=?
Ciao e grazie!

C.A.

Solitamente nel testo dell'atto di adesione è specificatamente previsto che nessuna delle due parti può a posteriori contestare il contenuto di quanto concordato nell'avviso. Direi che se il versamento viene fatto in adesione si possa ipotizzare lo stesso trattamento.. Però non so, mi sembra un caso un po'particolare..

Purtroppo non esistono riduzioni successive ad un provvedimento per cui esiste del giudicato (al comune è preclusa addirittura l'autotutela); nel tuo caso temo che come hai già ipotizzato o rischi le sanzioni piene, o paghi anche il fabbricato senza riduzione. In questo secondo caso potresti, secondo me, comunque chiedere rimborso contestualmente al versamento con adesione, certo è che in caso di rifiuto del comune l'eventuale ricorso non ha basi solidissime, avendo tu appunto aderito all'accertamento.

augusto123

Aggiornamento sull'evoluzione dell'accertamento.
Ho discusso a lungo  con l'addetto comunale e siamo pervenuti ad una sorte di "accordo" con tanto di rettifica per iscritto dell'atto di accertamento.
Sentite bene (particolarmente Jeryko).
Mi hanno annullato tutte le sanzioni e tutti gli interessi di ritardato pagamento e riconosciuta la dovuta riduzione al 50%.
Il tutto facendo riferimento al fatto delle rendite presunte (a mio parere sbagliando perchè non mi sembra affatto fosse il caso delineato da Jeryko con rendite ancora presunte essendo definitive ed in atti dal 1999, ed a me note dal 2001).
In sostanza ho pagato solo la maggiore imposta dovuta e non versata (per errore).
Non me la sono sentita di presentare ricorso, anche se devo dirvi la mezza idea c'era:
l'atto così modificato era davvero una liquidazione e in quanto tale decaduta....tuttavia mettermi nelle mani di una commissione tributaria inaffidabile non me la sono sentita....e poi il tributo non era esorbitante ed era dovuto.
Un consiglio per tutti: fate la voce grossa con tanto di carte e documenti e autotutele e ricorsi già pronti in copia da mostrare al dipendente comunale di turno e le porte vi si apriranno....
Un saluto alla gang!
Augusto ;)

C.A.

E' triste ma in effetti è così: solitamente chi gestisce gli accertamenti in comune, che sia un funzionario o una società esterna, ha tutto l'interesse a far pagare tanto a chi non si lamenta, e il meno possibile a chi fa tanto baccano..