notifica del messo comunale-contribuente assente-quando si verifica?

Aperto da augusto123, 26 Luglio 2008, ore 21:59:48

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augusto123

Salve,
il messo comunale il primo luglio tenta la notifica di un atto di accertamento ici al domicilio/residenza del contribuente che è assente.
NON lascia l'avviso in cassetta postale, ma il giorno stesso compila l'avviso di tentata notifica, indicando i dati necessari ed il deposito, ex art. 140 c.p.c., presso la casa comunale dell'atto, avviso che è inviato via raccomandata a.r. con data di spedizione del primo luglio. Tale raccomandata non viene ritirata (il contribuente è ancora assente) e il postino lascia il relativo avviso in cassetta postale il 3 luglio.
La raccomandata in questione è ritirata il 16 luglio. L'atto di accertamento è ritirato invece il 26 luglio.
Quando si da per effettuata la notifica dell'atto di accertamento, dalla quale decorrono i 60 gg. per ricorrere?
Grazie per l'attenzione!
Augusto

C.A.

Sembra un bel grattacapo! Tenendo conto dei 45 giorni di sospensione feriale dei termini, quale che sia la data effettiva, si parla comunque di un termine non anteriore alla meta' di ottobre..

augusto123

Già già, o mitico C.A., è un grattacapo.
Qualcuno mi dice la data di deposito dell'atto, cioè primo luglio, altri mi dicono il ritiro materiale dell'atto, cioè il 26 luglio. La differenza non è irrilevante. Tu che pensi?
Tra l'altro, mi sembra di capire, se non erro, che la sospensione feriale non ha alcun effetto sul termine finale di pagamento: per cui, se voglio pagare, devo farlo entro 60 giorni dalla notifica (a dire il vero è scritto letteralmente "entro il termine per la proposizione del ricorso..." per cui sembrerebbe che la sospensione feriale sposti pure il pagamento?!).....appunto 60 gg. da quando?
Grazie per l'attenzione!
A.

C.A.

Per quanto riguarda i termin per il versamento con adesione:
Normativa del 1997:
Art. 16 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore e gli obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Modifica del 2000:
c) nell'articolo 16, riguardante il procedimento di irrogazione delle sanzioni:
1) al comma 3, le parole: "Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso";

Quindi sicuramente spostandosi i termini del ricorso, si spostano anche quelli per il versamento agevolato.

A riguardo dell'aspetto centrale della materia, ho cercato qualche riferimento, ho trovato questa sentenza della cassazione (141 del 2005):
"il procedimento di notifica si  perfeziona solo  con  la  consegna dell'atto al destinatario,o a persona che  si  possa  presumere  ne  assicuri la consegna, o quanto meno con l'adempimento delle  procedure  di deposito ed avviso al soggetto non reperito".

augusto123

il che farebbe propendere per notifica avvenuta il 16 luglio (ritiro raccomandata che avvisa del deposito atto) o addirittura il 26 luglio cioè data di ritiro effettivo dell'atto di accertamento....mmmmm
propendere per la seconda implicherebbe una notifica con data a piacimento del contribuente e mi sembra irreale....
rimango molto perplesso....boh?!!

augusto123

A proposito, ho appena letto la sentenza che citavi e la trovo un po' fuori tema e dunque scarsamente affidabile per trarne un valido fondamento per fissare la data al 16 o al 26.
Comunque meglio di nulla.
Grazie!

C.A.

Concordo che sia fuori tema, purtroppo i testi delle commissioni regionali e provinciali non sono visualizzabili da doctrib..