E gli immobili dati in uso gratuito?

Aperto da Federico, 21 Maggio 2008, ore 18:39:19

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Federico

Assimilabili ad abitazioni principali (stessa aliquota), saranno esenti o no?
Me lo chiedo perchè ho già pagato l'ICI  :-\

jeryko

Non penso proprio! Il provvedimento, come anche quello del precedente governo riguardante l'ulteriore detrazione a carico dello Stato (ormai superata), riguarderà esclusivamente la propria abitazione principale, e non quelle assimilabili.

Federico

#2
Scusa, ma nella sezione "novità" leggo:

L'esenzione dall'imposta va estesa anche alle abitazioni assimilate alle prime case dai regolamenti comunali in vigore alla data della pubblicazione del decreto legge sulla Gazzetta Ufficiale.

Si, ma quali sono quelle "assimilabili"?

Qui un articolo chiarificatore

A ogni città il suo taglio Ici
Luigi Lovecchio (Il Sole 24 ore). L'esenzione Ici sulla prima casa si estende d'ufficio anche alle abitazioni assimilate a quella principale, in base al regolamento comunale. Questo significa, per esempio, che il padre non pagherà l'imposta sulla casa data al figlio soltanto in alcune città – quelle che hanno previsto l'assimilazione ai fini della detrazione – e non in altre, nonostante la presenza di identiche condizioni, anche catastali, dell'immobile. Per capire come mai l'effetto del taglio all'Ici sulla prima casa possa declinarsi con queste differenze, sono necessarie alcune precisazioni. Con proprio regolamento, i Comuni possono assimilare all'abitazione principale la casa assegnata in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale (articolo 59, lettera e del decreto legislativo 446/97). Questa assimilazione può essere limitata all'aliquota ridotta o estesa anche alla detrazione. Gli enti che hanno utilizzato questa norma si vedono ora convertire d'imperio un'agevolazione facoltativa in un'esenzione integrale. Questo effetto collaterale del taglio all'Ici – basato, naturalmente, sulle informazioni disponibili e in attesa di verificare il provvedimento che approderà in «Gazzetta Ufficiale» – presenta due aspetti critici. Da un lato, infatti, si introduce una discriminazione tra Comune e Comune, che però non corrisponderebbe alla volontà dell'ente locale. Nella maggior parte dei casi, infatti, l'amministrazione voleva sì ridurre l'imposta, ma non legare indissolubilmente le assimilazioni all'abitazione principale. Se il testo definitivo non subirà modifiche, avremo dunque un'esenzione diversificata a seconda della realtà locale, ma in dipendenza di un intervento del Governo centrale. La stessa regola dovrebbe, a questo punto, valere per gli immobili di disabili e degli anziani ricoverati in case di riposo che fossero stati agevolati con delibera comunale. L'esenzione viene inoltre esplicitamente estesa all'immobile del coniuge separato, assegnato all'altro coniuge, nonché alle unità degli Iacp, regolarmente assegnati, e a quelli delle cooperative edilizie a proprietà indivisa. Per le pertinenze, inoltre, ci dovrebbe essere (come segnalato sul Sole 24 Ore di ieri) l'automatica estensione del regime giuridico dell'abitazione principale, in base agli articoli 817 e seguenti del Codice civile. E in assenza di indicazioni, si dovrebbe inoltre ritenere che l'individuazione delle pertinenze debba avvenire sulla base dei regolamenti comunali, perché gli enti locali hanno il potere di delimitare numero e tipologie catastali delle pertinenze. In questo caso, dunque, la delibera locale ha l'effetto di restringere l'esenzione Ici. Dal decreto legge approvato mercoledì si attende inoltre l'abrogazione di una norma (l'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo 504/92) che continuava a consentire l'adozione di aliquote agevolate per l'abitazione principale. La norma consentiva in realtà ai Comuni di estendere l'aliquota agevolata anche agli immobili concessi in locazione a soggetti che li adibivano ad abitazione principale. A questo proposito, si può precisare che: – la facoltà di estendere l'aliquota agevolata dovrebbe comunque restare intatta, perché il potere di variare le aliquote entro il tetto massimo del 7 per mille è oggi ricompreso in una più ampia clausola regolamentare (l'articolo 52 del decreto legislativo 446/97). – la deliberazione di aliquota agevolata ai casi di abitazioni locate non sembra invece comportare l'estensione del taglio Ici. La semplice adozione della stessa aliquota, con valenza per un solo esercizio e quindi senza la modifica del regolamento Ici, non appare sufficiente a esprimere una volontà di assimilazione.
Sabato 24 Maggio 2008


In poche parole (se ho capito bene):

Gli immobili dati in uso gratuito che, secondo il regolamento comunale, godevano solo dell'aliquota agevolata ma non della detrazione non sono esenti. Da vedere se a questo punto i comuni continueranno ad applicare l'aliquota più bassa (già, cosa faranno ora i comuni? Camiberanno a tempo di record i regolamenti per incassare di più?)

Gli immobili dati in uso gratuito che, secondo il regolamento comunale, godevano sia dell'aliquota agevolata che della detrazione per abitazione principale sono esenti dall'imposta


Federico

#3
E invece avevo capito male  :(

Rileggendo bene le info attualmente disponibili si evince che gli immobili assimilati alle abitazioni principali dai regolamenti comunali, sono esenti dall'ici, a prescindere dal fatto che l'assimilazione comportasse o meno anche la detrazione oltre che l'aliquota agevolata.

Esperti del forum, confermate?

A quando la pubblicazione del provvedimento sulla GU?

jeryko

Dalla lettura della bozza del decreto si evince che l'esclusione dall'ICI coinvolge anche le abitazioni assimilate a quelle principali con regolamento. Non resta che aspettare...

C.A.

Ci aspettano un paio di mesetti a discutere cosa "assimilati" voglia dire. Stesso trattamento? Stessa aliquota? Stessa detrazione?
Deve essere 'assimilato' da regolamento, o basta sia 'equiparato', 'considerato', 'trattato come' ?
Lacunosa formulazione della norma, come sempre.

Federico

Pubblicato il decreto sulla GU. Ecco il 1° articolo, praticamente uguale alla bozza

                                 Art. 1.
                      Esenzione ICI prima casa

  1.  A  decorrere  dall'anno  2008  e' esclusa dall'imposta comunale
sugli  immobili  di  cui  al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504,  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo.
  2.  Per  unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del
soggetto  passivo  si  intende  quella  considerata tale ai sensi del
decreto   legislativo   30 dicembre   1992,   n.  504,  e  successive
modificazioni,  nonche'  quelle  ad  esse  assimilate  dal comune con
regolamento  vigente  alla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto,  ad  eccezione  di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9
per   le   quali   continua  ad  applicarsi  la  detrazione  prevista
dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.
  3.    L'esenzione   si   applica   altresi'   nei   casi   previsti
dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo  n.  504  del  1992,  e  successive  modificazioni;  sono
conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis
e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.

Federico

Come dice C.A., di discussioni ce ne saranno molte....

Esempio pratico: comune di Varese

Regolamento comunale in vigore
ART. 10
ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO O IN USO GRATUITO A PARENTI

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, si considerano abitazioni principali le unità immobiliari ad uso abitativo, concesse in comodato o in uso gratuito, a parenti in linea retta o collaterale, per tali intendendosi i figli legittimi, naturali ed adottivi, i nipoti ex filio, i genitori, i progenitori, i fratelli e le sorelle che ne facciano uso abitativo diretto.

Nuovo vademecum ICI fresco fresco

" Per quanto attiene gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale (assimilati ai sensi dell'art. 10 del vigente ......ai soli fini dell'aliquota agevolata e non anche della detrazione)......l'imposta continuerà ad essere dovuta con applicazione dell'aliquota 4 per mille e senza detrazione...."

Cioè, ci rendiamo conto?
Il loro regolamento comunale, non solo assimila questi immobili alle abitazioni principali, ma le "considera". Che importanza ha il fatto che venisse esclusa la detrazione?
Può considerarsi circostanza "ostativa" alla completa assimilazione, come da regolamento comunale, il fatto che il comune concedesse la sola aliquota agevolata e non la detrazione?

La risposta secondo me e secondo logica è NO.

Chissà quanti altri casi......




jeryko

Mi pare di aver capito che la specificazione sul fatto che viene riconosciuta la sola aliquota ridotta ma non anche la detrazione, sia stata inserita in un VADEMECUM? Confermi?
In caso di risposta affermativa sono d'accordo con te. Sembra una "pezza" fatta apposta per rimediare ad una disposizione regolamentare che presa alla lettera (sempre che sia stata riportata integralmente e che non faccia riferimento alla precisazione di prima) non lascia dubbi di interpretazione. Se nel regolamento comunale si dice che sono assimilati o si considerano, senza precisare altro, quelle tipologie soggiacciono in toto allo stesso trattamento delle abitazioni principali, vale a dire aliquota ridotta e detrazioni... e di conseguenza in base al nuovo decreto sono esenti dall'imposta.

Federico

#9
Confermo, ma leggi tu stesso

Vademecum  http://www.comune.varese.it/servizi_tributari/ICI/documenti%20ICI/aliquote_ici2008.pdf

Regolamento comunale  http://www.comune.varese.it/servizi_tributari/ICI/regolamento_ICI.htm

Spazio per interpretazioni, non ce ne sono. O il fatto che l'assimilazione possa comportare solo l'aliquota agevolata e non la detrazione costituisce elemento discriminante ai fini dell'assimilazione stessa?

jeryko

Il decreto di recente emanazione fa riferimento alle abitazioni assimilate con regolamento comunale, senza andare oltre. In tutt'Italia ci saranno Comuni che hanno esteso l'assimilazione solo ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta (come Varese) ed altri che hanno riconosciuto anche l'applicazione della detrazione. In questo ultimo caso non c'è dubbio che l'assimilazione sia più forte, tanto da poter parlare di una vera e propria equiparazione all'abitazione principale. Può questo costituire una discriminante? Una cosa è certa: è auspicabile un intervento del Ministero attraverso un provvedimento di prassi (circolare o risoluzione su quesito proposto) che faccia un po' di chiarezza. :-\

Federico