Pertinenze e mancata comunicazione

Aperto da ccmaomao, 30 Luglio 2002, ore 18:04:42

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ccmaomao

Salve,
vorrei porre un quesito che non credo sia di difficile soluzione:

un Comune ha adottato la Comunicazione in sostituzione della dichiarazione, con sanzione di ex. Lit. 200.000 per immobile non dichiarato.
Se c'è un'omessa comunicazione relativamente ad abitazione principale e pertinenza (es. garage) e omesso pagamento, secondo voi la sanzione deve essere di 400.000 in quanto sono due immobili catastalmente distinti o 200.000 poichè la pertinenza è ancora "abitazione principale" (posto che fin dal 1999 il Comune riconosceva tramite il regolamento le pertinenze come abitazione principale).
Grazie a Tutti                                                                                                                                            

Alex (redazione D.N.)

CitazioneSalve,
vorrei porre un quesito che non credo sia di difficile soluzione:

un Comune ha adottato la Comunicazione in sostituzione della dichiarazione, con sanzione di ex. Lit. 200.000 per immobile non dichiarato.
Se c'è un'omessa comunicazione relativamente ad abitazione principale e pertinenza (es. garage) e omesso pagamento, secondo voi la sanzione deve essere di 400.000 in quanto sono due immobili catastalmente distinti o 200.000 poichè la pertinenza è ancora "abitazione principale" (posto che fin dal 1999 il Comune riconosceva tramite il regolamento le pertinenze come abitazione principale).
Grazie a Tutti


Se nel regolamento per l'applicazione dell'Ici, adottato ai sensi degli artt. 52 e 59, comma 1, lettera l), del Dlgs 446/97, è stato stabilito che per l'omessa comunicazione di variazione si applica la sanzione amministrativa da lire 200.000 a 1 milione riferita a ciascuna unità immobiliare, nella fattispecie la sanzione va applicata per ogni unità non dichiarata da ciascun soggetto passivo, a nulla rilevando che la seconda unità sia una pertinenza dell'abitazione principale.
Ovviamente, anche in questo caso, se la violazione non è stata ancora contestata e comunque non sono iniziati accertamenti e verifiche, il contribuente può fruire dell'istituto del ravvedimento se la regolarizzazione avviene spontaneamente entro i termini stabiliti.
Alex (redazione Dossier.Net)