L'addizionale comunale Irpef in breve
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Presupposti
Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF tutti i contribuenti tenuti al pagamento dell'IRPEF nell'anno di riferimento, dopo aver effettuato tutte le detrazioni ed aver calcolato i crediti d'imposta. Pertanto, i cosiddetti "soggetti passivi" sono tutte le persone fisiche.
L'addizionale comunale IRPEF è stata istituita dal decreto legislatico n.360/1998, poi modificato dall'art. 12 della legge n. 133 del 1999, dall'art. 6, comma 12, della legge n.488 del 1999 e dall'art. 28 delle legge n.342/2000, nell'ambito dell'avvio del decentramento fiscale.
Questa addizionale locale, a cui si affianca quella regionale, si articola in due aliquote distinte:
- una di compartecipazione dell'addizionale IRPEF, uguale per tutti i Comuni, che viene fissata ogni anno con un decreto del Ministro delle Finanze;
- un'altra variabile rimessa alla discrezionalità dei Comuni, che possono istituirla con una propria delibera di Consiglio entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione; in questo caso, si crea un ulteriore aggravio per i contribuenti che si aggiunge al consueto pagamento dell'Irpef.
L'addizionale comunale è riscossa materialmente dallo Stato; le somme incassate vengono poi ripartite fra gli enti locali.
L'aliquota
Il Consiglio Comunale, mediante norma regolamentare adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 446 del 1997, stabilisce il ricorso alla facoltà concessa dal legislatore nazionale di variare
l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF.
Con la stessa norma regolamentare è stabilita annualmente la misura della variazione dell'aliquota
di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, nel limite massimo di 0,8 punti
percentuali.
Il ricorso alla facoltà di variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF è ammesso per il
reperimento delle risorse necessarie a conseguirento il pareggio di Bilancio ed in particolare a finanziare la realizzazione di progetti o di opere di considerevole rilievo sociale, oppure per l'istituzione
di nuovi servizi, non altrimenti finanziabili.
Non sono soggetti all'addizionale IRPEF:
- i contribuenti soggetti all'IRPEG;
- i contribuenti che possiedono solo redditi esenti IRPEF;
- i contribuenti che possiedono solo redditi soggetti a tassazione separata;
- i contribuenti che possiedono un reddito complessivo che, al netto delle detrazione e dei crediti d'imposta, corrisponde ad un'IRPEF non superiore a €. 10,33.
L'addizionale all'IRPEF spetta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del
1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale.
Il pagamento dell'addizionale è effettuato, in acconto e saldo, avviene assieme unitamente al versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
L'acconto dell'addizionale comunale è pari al 30% del totale, determinato applicando l'aliquota al reddito imponibile dell'anno precedente. Ai fini del calcolo dell'acconto, il contribuente (o il sostituto d'imposta) deve fare riferimento all'aliquota deliberata per l'anno di imposta se essa viene pubblicata entro il
15 febbraio; altrimenti, l'acconto si determinato in base all'aliquota in vigore nell'anno antecedente.
Per i redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente l'acconto
dell'addizionale è determinato dai sostituti d'imposta e trattenuto in un numero massimo di 9
rate mensili, a partire dal mese di marzo.
Il saldo è determinato durante le operazioni di conguaglio ed è trattenuto per un massimo di 11
rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di
conguaglio sono effettuate.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'addizionale residua viene prelevata in un'unica
soluzione.
Modalità di pagamento
I contribuenti determinano l'importo dovuto applicando l'aliquota al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto della deduzione per l'abitazione principale e degli oneri deducibili riconosciuti per l'IRPEF stessa.
Le modalità di versamento dell'addizionale comunale sono state fissate con decreto del Ministero delle Finanze 20.12.1999. E' possibile effettuare il pagamento presso la concessione, la banca o gli uffici postali utilizzando il modello di versamento unitario F24 ed inserendo il corretto codice del tributo:
- 3816 addizionale IRPEF enti locali - sostituti d'imposta
- 3817 addizionale IRPEF enti locali - autotassazione
- 3818 addizionale IRPEF enti locali - trattenuta del sostituto d'imposta - mod.730
Per i redditi da lavoro dipendente e assimilati sono i sostituti d'imposta ad effettuare il versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello i cui gli importi sono trattenuti.
Per i possessori di redditi diversi, invece, la determinazione ed il pagamento dell'addizionale avvengono in occasione della dichiarazione dei redditi.
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