Detrazione IRPEF per Coniuge a Carico
Calcolo detrazione Irpef coniuge a carico
Reddito complessivo ai fini Irpef
€
Deduzione abitazione principale e sue pertinenze
€
Periodo in cui il coniuge è stato a carico
mesi
Detrazione per coniuge a carico (arrotondata)
€
Detrazione per coniuge a carico (non arrotond.)
€
Eventuale maggiorazione per fascia di reddito
€
Reddito netto con arrotondamento
€
Detrazione base per coniuge a carico
€
Quoziente di riduzione calcolato
€
›› DETRAZIONE IRPEF 2019 PER CONIUGE A CARICO
Quoziente = Reddito Complessivo / 15.000
Si precisa che per il Quoziente devono essere utilizzate le prime 4 cifre decimali arrotondate con il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del calcolo fosse pari a 0,569487, il coefficiente da prendere in considerazione sarebbe 0,5694).
Se il risultato del rapporto (reddito complessivo / 15.000) è uguale a 1, la detrazione spettante è pari a 690 euro; se esso è uguale a zero, la detrazione non spetta. Se il quoziente è diverso da zero, va effettuato il seguente calcolo:
Detrazione spettante = 800 - (110 x Quoziente) x mesi a carico / 12
Esempio
Un contribuente con un reddito di 13.860 euro ha diritto alla seguente detrazione effettiva per la moglie fiscalmente a carico per l'intero anno:
|
B) Reddito complessivo superiore a 15.000 euro ma inferiore o uguale a 40.000 euro
La detrazione spetta nella misura fissa di euro 690, da rapportare al numero di mesi in cui il coniuge è a carico e da aumentare eventualmente con gli incrementi previsti per alcune fasce di reddito, così come indicato nella sottostante tabella. Si precisa che l'importo della maggiorazione spetta per intero, non dovendo essere rapportato al numero di mesi in cui il coniuge è a carico.
Come individuare l'eventuale Maggiorazione in relazione alle diverse fasce di "Reddito Complessivo":
Reddito Compl.vo (1) superiore ad euro |
Reddito Compl.vo fino ad euro |
Magg.ne spettante |
15.000 | 29.000 | zero |
29.001 | 29.200 | 10 |
29.201 | 34.700 | 20 |
34.701 | 35.000 | 30 |
35.001 | 35.100 | 20 |
35.101 | 35.200 | 10 |
35.201 | 40.000 | zero |
(1) Il reddito complessivo è al netto della deduzione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. In esso è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
Questi importi aggiuntivi spettano per l'intero ammontare, anche se il periodo in cui il coniuge è rimasto a carico è inferiore al periodo d'imposta. |
La detrazione spettante è pari a: 690 x mesi a carico / 12 + Maggiorazione (come sopra determinata).
Esempio
Se il coniuge risulta fiscalmente a carico per 8 mesi, la detrazione spettante a un contribuente con reddito complessivo di 34.800 euro è la seguente:
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C) Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma inferiore o uguale a 80.000 euro
Quoziente = (80.000 - Reddito complessivo) / 40.000
Si precisa che per il Quoziente devono essere utilizzate le prime 4 cifre decimali arrotondate con il sistema del troncamento.
Detrazione spettante = 690 x Quoziente x mesi a carico / 12
Se il Reddito complessivo è superiore a 80.000 euro, la detrazione per il coniuge a carico è pari a zero.
Esempio
Per il coniuge fiscalmente a carico per l'intero anno, un contribuente con un reddito di 65.000 euro ha diritto a una detrazione effettiva di 258,75 euro, così determinata:
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Detrazioni per coniuge a carico
La detrazione prevista per il coniuge a carico è pari a:
a) 800 euro se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
b) 690 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
c) 690 euro se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro.
- Le detrazioni ai punti a) e c) sono teoriche, poiché la detrazione effettiva diminuisce con l'aumentare del reddito.
- La detrazione al punto b) spetta in misura fissa. Tuttavia, per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 29.000 euro e inferiore a 35.200 euro, la stessa detrazione è aumentata di un importo che varia da 10 euro a 30 euro.
REDDITO COMPLESSIVO (1) | IMPORTO DETRAZIONE (EURO) |
non superiore a euro 15.000 | 800 - (110 x reddito complessivo) / 15.000 (2) (3) |
da 15.001 euro a 29.000 euro | 690 |
da 29.001 euro a 29.200 euro | 700 |
da 29.201 euro a 34.700 euro | 710 |
da 34.701 euro a 35.000 euro | 720 |
da 35.001 euro a 35.100 euro | 710 |
da 35.101 euro a 35.200 euro | 700 |
da 35.201 euro a 40.000 euro | 690 |
da 40.001 euro a 80.000 euro | 690 x (80.000 - reddito complessivo) / 40.000 |
oltre 80.000 euro | 0 |
(1) Il reddito complessivo è al netto della deduzione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
(2) Se il rapporto è uguale a 1, la detrazione compete nella misura di 690 euro. (3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei rapporti sopra indicati va considerato con le prime 4 cifre decimali. |
Esempi sul calcolo della detrazione
1 | Contribuente con un reddito complessivo di 7.500 euro |
Per determinare l'importo effettivamente spettante, occorre eseguire il seguente calcolo:
800 - [110 x (7.500/15.000)] = 800 - (110 x 0,5) = 800 - 55 = 745 |
2 | Contribuente con un reddito complessivo di 14.000 euro |
In questo caso, eseguendo il calcolo con gli arrotondamenti, la detrazione effettiva sarà:
800 - [110 x (14.000/15.000)] = 800 - (110 x 0,9333) = 800 - 102,66 = 697,34 |
3 | Contribuente con un reddito complessivo di 20.000 euro |
In questa ipotesi non occorre effettuare alcun calcolo.
Spetta la detrazione fissa di 690 euro. |
4 | Contribuente con un reddito complessivo di 30.000 euro |
Non è necessario effettuare calcoli.
Spetta la detrazione fissa di 690 euro, alla quale va aggiunto l'importo ulteriore di 20 euro (previsto per i redditi ricadenti nella fascia tra 29.201 e 34.700 euro), per un totale di 710 euro. |
5 | Contribuente con un reddito complessivo di 50.000 euro |
La detrazione effettiva è quella che risulta dal seguente calcolo:
690 x [(80.000-50.000)/40.000] = 690 x 0,75 = 517,50 |
6 | Contribuente con un reddito complessivo di 75.000 euro |
In questo caso, la detrazione effettiva sarà:
690 x [(80.000-75.000)/40.000] = 690 x 0,125 = 86,25 |
Ai fini fiscali, l'assegno di mantenimento corrisposto periodicamente a seguito di sentenza del giudice è deducibile dal reddito imponibile Irpef del coniuge che lo corrisponde e costituisce reddito imponibile per il coniuge che lo riceve.
Il coniuge che riceve l'assegno di mantenimento
In base a come sono stati definiti i rapporti patrimoniali, le somme percepite dal coniuge in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio, escluse quelle destinate al mantenimento dei figli, subiscono un trattamento fiscale diverso.
In particolare:
- quando è stata pattuita la corresponsione di un assegno periodico da parte di uno dei coniugi in favore dell'altro, per il coniuge che percepisce l'assegno si genera un reddito imponibile assimilato a quello di lavoro dipendente. Pertanto, questi ha l'obbligo di riportare nella dichiarazione dei redditi tali somme e di assoggettarle all'Irpef;
- invece, quando su accordo delle parti il tribunale stabilisce la corresponsione di un assegno una tantum (in un'unica soluzione), la somma non è considerata come "reddito" e quindi non concorre a formare il reddito complessivo ai fini Irpef del coniuge che la percepisce.
Importante: quando il provvedimento dell'Autorità giudiziaria non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo. |
Il coniuge che corrisponde l'assegno di mantenimento
Le somme corrisposte al coniuge sono deducibili dal reddito di chi le eroga, anche se residente all'estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o di annullamento del matrimonio, oppure di cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabiliti da un provvedimento dell'Autorità giudiziaria.
Sono esclusi gli assegni o la parte degli assegni specificamente destinati al mentenimento dei figli o, se il provvedimento dell'Autorità giudiziaria non distingue la quota destinata al coniuge da quella destinata ai figli, la metà dell'importo erogato.
Le somme corrisposte in un'unica soluzione, invece, non possono ridurre il reddito imponibile.
Indeducibilità degli altri versamenti a favore del coniuge separato
Eventuali altri contributi concessi al coniuge separato, diversi dall'assegno periodico, non sono deducibili dal reddito. Ad esempio, non si possono dedurre le somme erogate come contributo forfetario alle spese condominiali relative all' appartamento occupato dal coniuge separato; le spese per arredare l'appartamento comprato in nome del figlio, con assegnazione dell'usufrutto alla madre; le spese di manutenzione straordinaria del medesimo immobile e ogni altro onere attribuito al contribuente nella sentenza del giudice. |
DETRAZIONE PER ASSEGNI PERIODICI CORRISPOSTI AL CONIUGE
Per gli assegni periodici corrisposti al coniuge spetta una detrazione d'imposta determinata con le modalità di seguito descritte. La detrazione non deve essere rapportata ad alcun periodo dell'anno.
A) Reddito complessivo fino a 8.000 euro
Se il reddito complessivo (definito Reddito per detrazioni nelle istruzioni del Modello Redditi, ex Unico) non è superiore a 8.000 euro, la detrazione spetta nella misura di 1.880 euro.
B) Reddito complessivo superiore a 8.000 euro e fino a 15.000 euro
Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante, occorre eseguire il sottostante calcolo:
-
Quoziente = (15.000 - Reddito per detrazioni) / 7.000
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno, devono essere utilizzate le prime 4 cifre decimali arrotondate con il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del calcolo è pari a 0,569487, il coefficiente da prendere in considerazione sarà 0,5694). - Detrazione spettante = 1.297 + (583 x Quoziente)
C) Reddito complessivo superiore a 15.000 euro e fino a 55.000 euro
Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante, occorre eseguire il sottostante calcolo:
-
Quoziente = (55.000 - Reddito per detrazioni) / 40.000
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno, devono essere utilizzate le prime 4 cifre decimali arrotondate con il sistema del troncamento. - Detrazione spettante = 1.297 x Quoziente
D) Reddito complessivo superiore a 55.000 euro
La detrazione è pari a zero.
Esempi riguardanti il calcolo della detrazione per assegni periodici corrisposti al coniuge
1 | Contribuente con un reddito complessivo di 13.000 euro |
Per determinare la detrazione spettante, va fatto il seguente calcolo (arrotondato a due decimali):
1.297 + [583 x (15.000 - 13.000) / 7.000] = 1.297 + 583 x 0,2857 = 1.297 + 166,56 = 1.463,56 |
2 | Contribuente con un reddito complessivo di 30.000 euro |
Per determinare la detrazione spettante, va fatto il seguente calcolo (arrotondato a due cifre decimali):
1.297 x (55.000 - 30.000) / 40.000 = 1.297 x 0,625 = 810,630 |
3 | Contribuente con un reddito complessivo di 45.000 euro |
Per determinare la detrazione effettivamente spettante, occorre effettuare il seguente calcolo:
1.297 x (55.000 - 45.000) / 40.000 = 1.297 x 0,25 = 324,30 |
Detrazione per assegni periodici corrisposti al coniuge | |
Reddito complessivo (1) | Importo detrazione (2) |
non superiore a 8.000 euro | 1.880 |
compreso tra 8.001 e 15.000 euro | 1.297 + [583 x ((15.000 - reddito complessivo) / 7.000)] |
compreso tra 15.001 e 55.000 euro | 1.297 x [(55.000 - reddito complessivo) / 40.000] |
oltre 55.000 euro | 0 |
(1) Il reddito complessivo è al netto della deduzione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze; esso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
(2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0 e minore di 1, lo stesso risultato va considerato con le prime 4 cifre decimali. |