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Detrazione IRPEF per Coniuge a Carico

Calcolo detrazione Irpef coniuge a carico

Reddito complessivo ai fini Irpef
€ 
Deduzione abitazione principale e sue pertinenze
€ 
Periodo in cui il coniuge è stato a carico
mesi
Detrazione per coniuge a carico (arrotondata)
€ 
Detrazione per coniuge a carico (non arrotond.)
€ 
Eventuale maggiorazione per fascia di reddito
€ 
Reddito netto con arrotondamento
€ 
Detrazione base per coniuge a carico
€ 
Quoziente di riduzione calcolato
€ 


Note sul calcolo
  • Per utilizzare questa calcolatrice, digitare la virgola (,) come separatore delle cifre decimali.
  • Nei modelli di dichiarazione dei redditi (Modello 730, Modello Redditi, ecc.) gli importi sono arrotondati all'euro superiore o inferiore: euro superiore, se i centesimi sono uguali o superiori a 50; euro inferiore, se sono uguali o inferiori a 49. Invece, gli importi relativi ai calcoli precedenti vanno arrotondati al centesimo di euro, cioè devono comprendere due cifre decimali.
  • Il reddito complessivo va calcolato comprendendo gli oneri deducibili, cioè va calcolato senza sottrarre le spese che riducono la base imponibile Irpef. Nel Modello Redditi Persone Fisiche, il reddito è quello indicato nella casella 1 del rigo RN1; esso deve comprendere anche i redditi da locazione assoggettati a cedolare secca, riportati nel quadro "RB" al rigo RB10 (caselle 14 e 15).
  • La deduzione per l'abitazione principale è rappresentata dalla rendita catastale della cosiddetta "prima casa" e delle relative pertinenze. Nel Modello Redditi Persone Fisiche, la cifra è quella riportata nella casella bianca del rigo RN2 ("Deduzione per abitazione principale").
  • Per il coniuge a carico è prevista una detrazione base di 800 euro decrescente all'aumentare del reddito, che si azzera se il reddito supera 80.000 euro. Tale detrazione si determina secondo tre diverse modalità di calcolo corrispondenti a tre distinte fasce di reddito. La singola fascia di reddito è costituita dal reddito complessivo al netto della rendita catastale dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.
  • Attenzione: in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».
  • Le detrazioni Irpef vanno calcolate a partire dal mese in cui iniziano le condizioni necessarie fino al mese in cui esse decadono. Il diritto alla detrazione riguarda sempre il mese intero, indipendentemente dal giorno (ad esempio, se un figlio nasce alla fine di un mese, tale mese va considerato per intero ai fini della detrazione).

›› DETRAZIONE IRPEF 2019 PER CONIUGE A CARICO

A) Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro

Quoziente = Reddito Complessivo / 15.000

Si precisa che per il Quoziente devono essere utilizzate le prime 4 cifre decimali arrotondate con il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del calcolo fosse pari a 0,569487, il coefficiente da prendere in considerazione sarebbe 0,5694).

Se il risultato del rapporto (reddito complessivo / 15.000) è uguale a 1, la detrazione spettante è pari a 690 euro; se esso è uguale a zero, la detrazione non spetta. Se il quoziente è diverso da zero, va effettuato il seguente calcolo:

Detrazione spettante =     800 - (110 x Quoziente) x mesi a carico / 12

Esempio

Un contribuente con un reddito di 13.860 euro ha diritto alla seguente detrazione effettiva per la moglie fiscalmente a carico per l'intero anno:

Quoziente
  =  13.860 / 15.000
  =  0,924
 
Detrazione spettante
  =  800 - (110 x 0,924) x 12 / 12
  =  698,36 euro


B) Reddito complessivo superiore a 15.000 euro ma inferiore o uguale a 40.000 euro

La detrazione spetta nella misura fissa di euro 690, da rapportare al numero di mesi in cui il coniuge è a carico e da aumentare eventualmente con gli incrementi previsti per alcune fasce di reddito, così come indicato nella sottostante tabella. Si precisa che l'importo della maggiorazione spetta per intero, non dovendo essere rapportato al numero di mesi in cui il coniuge è a carico.

Come individuare l'eventuale Maggiorazione in relazione alle diverse fasce di "Reddito Complessivo":

Reddito Compl.vo (1)
superiore ad euro
Reddito Compl.vo
fino ad euro
Magg.ne spettante
15.000 29.000 zero
29.001 29.200 10
29.201 34.700 20
34.701 35.000 30
35.001 35.100 20
35.101 35.200 10
35.201 40.000 zero
(1) Il reddito complessivo è al netto della deduzione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. In esso è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Questi importi aggiuntivi spettano per l'intero ammontare, anche se il periodo in cui il coniuge è rimasto a carico è inferiore al periodo d'imposta.


La detrazione spettante è pari a: 690 x mesi a carico / 12 + Maggiorazione (come sopra determinata).

Esempio

Se il coniuge risulta fiscalmente a carico per 8 mesi, la detrazione spettante a un contribuente con reddito complessivo di 34.800 euro è la seguente:

Detrazione spettante
690 x 8 / 12 + 30 = 490 euro


C) Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma inferiore o uguale a 80.000 euro

Quoziente = (80.000 - Reddito complessivo) / 40.000

Si precisa che per il Quoziente devono essere utilizzate le prime 4 cifre decimali arrotondate con il sistema del troncamento.

Detrazione spettante = 690 x Quoziente x mesi a carico / 12

Se il Reddito complessivo è superiore a 80.000 euro, la detrazione per il coniuge a carico è pari a zero.

Esempio

Per il coniuge fiscalmente a carico per l'intero anno, un contribuente con un reddito di 65.000 euro ha diritto a una detrazione effettiva di 258,75 euro, così determinata:

Quoziente
  =  (80.000 - 65.000) / 40.000
  =  0,375
 
Detrazione spettante
  =  690 x 0,375 x 12 / 12
  =  258,75 euro


Detrazioni per coniuge a carico

La detrazione prevista per il coniuge a carico è pari a:
a) 800 euro se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
b) 690 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
c) 690 euro se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro.

- Le detrazioni ai punti a) e c) sono teoriche, poiché la detrazione effettiva diminuisce con l'aumentare del reddito.
- La detrazione al punto b) spetta in misura fissa. Tuttavia, per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 29.000 euro e inferiore a 35.200 euro, la stessa detrazione è aumentata di un importo che varia da 10 euro a 30 euro.

REDDITO COMPLESSIVO (1) IMPORTO DETRAZIONE (EURO)
non superiore a euro 15.000 800 - (110 x reddito complessivo) / 15.000 (2) (3)
da 15.001 euro a 29.000 euro 690
da 29.001 euro a 29.200 euro 700
da 29.201 euro a 34.700 euro 710
da 34.701 euro a 35.000 euro 720
da 35.001 euro a 35.100 euro 710
da 35.101 euro a 35.200 euro 700
da 35.201 euro a 40.000 euro 690
da 40.001 euro a 80.000 euro 690 x (80.000 - reddito complessivo) / 40.000
oltre 80.000 euro 0
(1) Il reddito complessivo è al netto della deduzione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
(2) Se il rapporto è uguale a 1, la detrazione compete nella misura di 690 euro.
(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei rapporti sopra indicati va considerato con le prime 4 cifre decimali.


Esempi sul calcolo della detrazione

1 Contribuente con un reddito complessivo di 7.500 euro
Per determinare l'importo effettivamente spettante, occorre eseguire il seguente calcolo:
800 - [110 x (7.500/15.000)] = 800 - (110 x 0,5) = 800 - 55 = 745

2 Contribuente con un reddito complessivo di 14.000 euro
In questo caso, eseguendo il calcolo con gli arrotondamenti, la detrazione effettiva sarà:
800 - [110 x (14.000/15.000)] = 800 - (110 x 0,9333) = 800 - 102,66 = 697,34

3 Contribuente con un reddito complessivo di 20.000 euro
In questa ipotesi non occorre effettuare alcun calcolo.
Spetta la detrazione fissa di 690 euro.

4 Contribuente con un reddito complessivo di 30.000 euro
Non è necessario effettuare calcoli.
Spetta la detrazione fissa di 690 euro, alla quale va aggiunto l'importo ulteriore di 20 euro (previsto per i redditi ricadenti nella fascia tra 29.201 e 34.700 euro), per un totale di 710 euro.

5 Contribuente con un reddito complessivo di 50.000 euro
La detrazione effettiva è quella che risulta dal seguente calcolo:
690 x [(80.000-50.000)/40.000] = 690 x 0,75 = 517,50

6 Contribuente con un reddito complessivo di 75.000 euro
In questo caso, la detrazione effettiva sarà:
690 x [(80.000-75.000)/40.000] = 690 x 0,125 = 86,25
L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Ai fini fiscali, l'assegno di mantenimento corrisposto periodicamente a seguito di sentenza del giudice è deducibile dal reddito imponibile Irpef del coniuge che lo corrisponde e costituisce reddito imponibile per il coniuge che lo riceve.

Il coniuge che riceve l'assegno di mantenimento
In base a come sono stati definiti i rapporti patrimoniali, le somme percepite dal coniuge in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio, escluse quelle destinate al mantenimento dei figli, subiscono un trattamento fiscale diverso.
In particolare:
Importante: quando il provvedimento dell'Autorità giudiziaria non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo.


Il coniuge che corrisponde l'assegno di mantenimento
Le somme corrisposte al coniuge sono deducibili dal reddito di chi le eroga, anche se residente all'estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o di annullamento del matrimonio, oppure di cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabiliti da un provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

Sono esclusi gli assegni o la parte degli assegni specificamente destinati al mentenimento dei figli o, se il provvedimento dell'Autorità giudiziaria non distingue la quota destinata al coniuge da quella destinata ai figli, la metà dell'importo erogato.
Le somme corrisposte in un'unica soluzione, invece, non possono ridurre il reddito imponibile.

Indeducibilità degli altri versamenti a favore del coniuge separato

Eventuali altri contributi concessi al coniuge separato, diversi dall'assegno periodico, non sono deducibili dal reddito. Ad esempio, non si possono dedurre le somme erogate come contributo forfetario alle spese condominiali relative all' appartamento occupato dal coniuge separato; le spese per arredare l'appartamento comprato in nome del figlio, con assegnazione dell'usufrutto alla madre; le spese di manutenzione straordinaria del medesimo immobile e ogni altro onere attribuito al contribuente nella sentenza del giudice.


DETRAZIONE PER ASSEGNI PERIODICI CORRISPOSTI AL CONIUGE

Per gli assegni periodici corrisposti al coniuge spetta una detrazione d'imposta determinata con le modalità di seguito descritte. La detrazione non deve essere rapportata ad alcun periodo dell'anno.

A) Reddito complessivo fino a 8.000 euro
Se il reddito complessivo (definito Reddito per detrazioni nelle istruzioni del Modello Redditi, ex Unico) non è superiore a 8.000 euro, la detrazione spetta nella misura di 1.880 euro.

B) Reddito complessivo superiore a 8.000 euro e fino a 15.000 euro
Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante, occorre eseguire il sottostante calcolo:
  1. Quoziente = (15.000 - Reddito per detrazioni) / 7.000
    Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno, devono essere utilizzate le prime 4 cifre decimali arrotondate con il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del calcolo è pari a 0,569487, il coefficiente da prendere in considerazione sarà 0,5694).
  2. Detrazione spettante = 1.297 + (583 x Quoziente)

C) Reddito complessivo superiore a 15.000 euro e fino a 55.000 euro
Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante, occorre eseguire il sottostante calcolo:
  1. Quoziente = (55.000 - Reddito per detrazioni) / 40.000
    Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno, devono essere utilizzate le prime 4 cifre decimali arrotondate con il sistema del troncamento.
  2. Detrazione spettante = 1.297 x Quoziente

D) Reddito complessivo superiore a 55.000 euro
La detrazione è pari a zero.


Esempi riguardanti il calcolo della detrazione per assegni periodici corrisposti al coniuge

1 Contribuente con un reddito complessivo di 13.000 euro
Per determinare la detrazione spettante, va fatto il seguente calcolo (arrotondato a due decimali):
1.297 + [583 x (15.000 - 13.000) / 7.000] = 1.297 + 583 x 0,2857 = 1.297 + 166,56 = 1.463,56

2 Contribuente con un reddito complessivo di 30.000 euro
Per determinare la detrazione spettante, va fatto il seguente calcolo (arrotondato a due cifre decimali):
1.297 x (55.000 - 30.000) / 40.000 = 1.297 x 0,625 = 810,630

3 Contribuente con un reddito complessivo di 45.000 euro
Per determinare la detrazione effettivamente spettante, occorre effettuare il seguente calcolo:
1.297 x (55.000 - 45.000) / 40.000 = 1.297 x 0,25 = 324,30

Detrazione per assegni periodici corrisposti al coniuge
Reddito complessivo (1) Importo detrazione (2)
non superiore a 8.000 euro 1.880
compreso tra 8.001 e 15.000 euro 1.297 + [583 x ((15.000 - reddito complessivo) / 7.000)]
compreso tra 15.001 e 55.000 euro 1.297 x [(55.000 - reddito complessivo) / 40.000]
oltre 55.000 euro 0
(1) Il reddito complessivo è al netto della deduzione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze; esso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
(2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0 e minore di 1, lo stesso risultato va considerato con le prime 4 cifre decimali.


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