Dal primo aprile 1998, il regime sanzionatorio dell'Ici è stato riformulato in base a quanto disposto dai decreti legislativi 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, come modificati dai decreti legislativi n. 203 del 5 giugno 1998, n. 422 del 19 novembre 1998, n. 99 del 30 marzo 2000, n. 32 del 26 gennaio 2001, dal decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009), dall'articolo 1 comma 20 della Legge di Stabilità 2011 (cioè la Legge n. 220 del 13 dicembre 2010), dall'articolo 23 comma 31 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (che ha esteso a tutti il cosiddetto Ravvedimento Sprint, cioè quello a cui può ricorrere il contribuente che si "ravvede" entro 14 giorni dalla scadenza). In particolare, quest'ultima modifica ha disposto che la sanzione del 30% - prevista in caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento - sia ulteriormente ridotta ad un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo portandola, cioè, alla misura dello 0,2% per ogni giorni di ritardo, con un massimo del 2,8% di quanto dovuto.
Queste, in sintesi, le nuove sanzioni dal 1° febbraio 2011:
» Omesso, tardivo od insufficiente versamento, alle prescritte scadenze, in acconto o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione.
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» 30% dell'importo non versato.
- La sanzione è ridotta allo 0,2% per ogni giorno di ritardo se l'acconto, il saldo o il versamento unico viene eseguito entro i 14 giorni successivi alla scadenza del versamento (cosiddetto Ravvedimento Sprint").
- La sanzione è ridotta al 3% se l'acconto, il saldo o il versamento unico viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza;
- La sanzione è ridotta al 3,75%, se il pagamento viene effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel quale è stata commessa la violazione.
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» Omesso, tardivo o insufficiente versamento accertato in sede di controllo delle dichiarazioni.
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» 30% dell'importo non versato.
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» Omessa presentazione della dichiarazione o denuncia, anche di variazione.
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» Dal 100 al 200% dell'ammontare del tributo, con un minimo di € 51,00 (lire 100.000).
- La sanzione è ridotta al 10% ( 1/10 del 100% ) dell'imposta evasa, se la dichiarazione viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, con un minimo di 5,10 euro.
- La sanzione è ridotta al 12,5% (1/8 del 100%) dell'imposta evasa, se viene presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma entro il termine della successiva dichiarazione Ici ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione, con un minimo di 6,38 euro.
- La sanzione è ridotta ad 1/4 (pari al 25%) del minimo edittale se, a seguito dell'accertamento, il contribuente paga il tributo entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie.
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» Dichiarazione infedele, con omissioni ed errori che incidono sull'ammontare dell'imposta dovuta.
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» Dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta.
- La sanzione è ridotta al 6,25% ( 1/8 del 50% ) della differenza d'imposta dovuta, se la dichiarazione integrativa viene presentata entro il termine della successiva denuncia Ici.
- La sanzione viene ridotta ad 1/4 (pari al 12,5%) del minimo edittale se, a seguito dell'accertamento il contribuente paga il tributo entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie.
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» Dichiarazione infedele (se gli errori non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo).
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» Non sono più sanzionabili, ai sensi del comma 5-bis aggiunto all'art. 6 del D.Lgs. n. 472/97 dall'art. 7, lettera a) del comma 1 del D.Lgs. n. 32/2001.
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» Violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, la mancata restituzione di questionari o la loro mancata, incompleta o infedele compilazione.
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» Da euro 51 (lire 100.000 ) a euro 258 (lire 500.000).
- Se l'infrazione viene regolarizzata entro 3 mesi, la sanatoria è gratuita.
- La sanzione è di 10,00 euro (lire 20.000) se la violazione viene regolarizzata entro un anno.
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Approfondimenti
La disciplina generale prevista in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie si rende applicabile anche per i tributi comunali.
A partire dall'Aprile 1998 le vecchie sanzioni tributarie non penali (prima distinte in "pena pecuniaria" e "soprattassa") sono state sostituite da un unico tipo di sanzione, la "sanzione amministrativa", consistente nel pagamento di una somma di denaro.
Le sanzioni possono essere irrogate con due procedimenti distinti: l' atto di contestazione (art. 16 D.Lgs. 472/97) e l' irrogazione immediata (art. 17).
L' atto di contestazione deve riportare, a pena di nullità (art. 16, comma 2):
- i fatti attribuiti al trasgressore;
- gli elementi probatori;
- le norme applicate;
- i criteri per la determinazione delle sanzioni e della loro entità;
- l'indicazione dei minimi edittali.
Al riguardo, l'art. 7, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, nell'integrare la previsione di cui sopra, dispone che "Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale."
L'atto di contestazione, oltre a indicare l'organo al quale proporre impugnazione immediata, deve contenere sia l'invito al pagamento delle somme dovute entro il termine previsto per la proposizione del ricorso che l'invito a produrre nello stesso termine le deduzioni difensive.
Se entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il contribuente versa un quarto della sanzione contestata, la controversia è definita. Entro lo stesso termine il contribuente può alternativamente presentare deduzioni difensive ovvero ricorrere in commissione tributaria. Va ricordato che l'impugnazione non è ammesa in caso di presentazione di deduzioni difensive.
Dal momento in cui il contribuente presenta le sue deduzioni, l'ufficio ha un anno di tempo per irrogare le sanzioni con apposito atto, e solo 120 giorni per notificare eventuali misure cautelari.
In alternativa al suddetto procedimento, l'ufficio può provvedere all' irrogazione contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità, ma solo per le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono o per le sanzioni riguardati l'omesso o ritardato pagamento dell'imposta (per queste ultime non è ammessa la definizione agevolata).
Anche in questo caso il contribuente (o i soggetti obbligati in solido) può, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, definire il provvedimento pagando un quarto della sanzione irrogata (verifica automaticamente l'importo).
L'atto di contestazione previsto dall'art. 16 ovvero l'atto di irrogazione "devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quelli in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 17, comma 3."
Modalità di irrogazione delle sanzioni
Provvedimenti |
Violazioni |
Agevolazioni |
con atto di contestazione |
per la violazione di norme tributarie |
è ammessa la definizione agevolata con il pagamento di 1/4 (pari al 25%) delle sanzioni
(verifica automaticamente l'importo) |
con atto contestuale ad avviso di accertamento o di rettifica |
per le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono |
con iscrizione a ruolo |
per gli omessi o ritardati pagamenti dei tributi |
non è ammessa la definizione agevolata delle sanzioni |
Tra le numerose novità introdotte dalla riforma, vanno evidenziati in sintesi i principi maggiormente significativi.
- Le sanzioni hanno carattere personale e riguardano solo chi ha commesso l'infrazione (principio di personalità). Le sanzioni, quindi, non si trasmettono più agli eredi, indipendentemente dal fatto che la sanzione sia già stata irrogata con provvedimento definitivo (circolare ministeriale n. 180/E del 10 luglio 1998).
- Sulla somma irrogata a titolo di sanzione amministrativa tributaria non vanno applicati gli interessi.
- Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della violazione (principio della irretroattività).
- Le leggi intervenute dopo il fatto si applicano se più favorevoli al contribuente (principio del favor rei). Perciò, se il fatto commesso non è più qualificato come illecito da una norma successiva, le sanzioni non saranno più applicabili, a meno che non siano già divenute definitive. In questo caso, se rimane un debito residuo, questo non sarà più dovuto, ma non sarà restituito quanto già pagato.
- Se l'autore della violazione ha agito nell'interesse di una società o ente con personalità giuridica, quest'ultimo soggetto è responsabile del pagamento della sanzione. Questa disposizione, introdotta con l'art. 7 del decreto legge 269/2003, capovolge la logica della norma precedente, fondata sul principio di personalità della sanzione mutuato dal diritto penale, per cui il soggetto nel cui interesse veniva commessa la violazione era responsabile solidalmente con il suo autore materiale.
- Le sanzioni non si applicano:
- nei casi di obiettiva incertezza sulla portata delle disposizioni;
- quando la violazione deriva da equivocità dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento o delle richieste di informazioni;
- quando le violazioni derivano da ignoranza della legge tributaria non evitabile.
- Le sanzioni sono ridotte in caso di ravvedimento spontaneo, di accettazione della sanzione o di rinuncia a impugnazioni e ricorsi.
Per esplicita previsione dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 504/92, così come sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 473/97, le sanzioni per l'omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia e per la presentazione della dichiarazione o della denuncia infedeli sono ridotte ad 1/4 (pari al 25%) se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione irrogata (verifica automaticamente l'importo).
Per quanto concerne l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia, il ministro dell'Economia e delle Finanze, nella risposta all'interrogazione parlamentare 4-00702 del 18 settembre 2001, ha precisato che la violazione "deve essere sanzionata solamente per il primo anno in cui è stata commessa". La presentazione di una dichiarazione infedele, invece, genera una violazione che si rinnova di anno in anno fino a quando il contribuente non procede alla correzione.
In materia di riscossione, la sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non pagato (verifica automaticamente l'importo), per l'omesso, insufficiente o ritardato versamento dell'imposta dovuta, non si applica se il versamento è stato effettuato nei termini a un ufficio o concessionario non competente (art. 13 del D.Lgs. 471/97).
E' utile rimarcare che anche per i tributi locali, le violazioni formali che non arrecano pregiudizio alla fase di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo non sono più sanzionabili, ai sensi del comma 5-bis dell'art. 6 del D.Lgs. 472/97, così come integrato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 32/2001.
In caso di concorso di più violazioni o di violazioni continuate, si applica un'unica sanzione e precisamente quella prevista per la violazione più grave, congruamente maggiorata. Trattasi della regola cardine del cumulo "giuridico" che si contrappone al principio del cumulo "materiale" ( si vedano circolare ministeriale n. 138/E del 5 luglio 2000 e nota ministeriale 4 ottobre 2000, protocollo 206965 ).
Va infine rilevato che il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di 5 anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 del Codice civile, fino alla definizione del procedimento. Con la definizione del procedimento inizia la decorrenza di un nuovo termine quinquennale.
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