RIMBORSI  (art. 1, comma 164, della legge 296/2006)

Dal 1° gennaio 2007, il termine dei cinque anni,
da considerare per quanto riguarda la richiesta
volta ad ottenere il rimborso dei versamenti Ici,
include gli anni a partire dal 2002 compreso.
Contro l'eventuale inerzia oppure il rifiuto tacito
dell'amministrazione comunale interessata,
il contribuente ha la facoltà di proporre ricorso
presso la Commissione tributaria provinciale
dopo il novantesimo giorno a partire dalla data
di presentazione della domanda di restituzione,
in base all'art. 21, comma 2, del Dlgs 546/1992.
Secondo alcuni autori, il contribuente decade
dal diritto di ottenere il rimborso della somma
se non fa domanda entro il termine di 5 anni.

L'articolo 1, comma 173, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 ha abrogato l'articolo 13 del Dlgs 504/1992. Di conseguenza, il comma 164 della Finanziaria 2007 stabilisce che il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni (non più 3) dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'apposita istanza.

Poiché il successivo comma 171 ha precisato che le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della predetta legge 296/2006 (1° gennaio 2007), il quinquennio da considerare per la richiesta dell'Ici a rimborso include gli anni a partire dal 2002 compreso.

Contro l'inerzia o il rifiuto tacito della restituzione da parte dell'amministrazione comunale, il contribuente può proporre ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Dlgs 546/1992 (cfr. circolare 98/E del 23 aprile 1996 e Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 3662 del 24 febbraio 2004).

Secondo alcuni autori il contribuente decade dal diritto alla restituzione se non presenta la domanda di rimborso entro il nuovo termine di 5 anni. In proposito va ricordato che il diritto alla restituzione sorge nel momento in cui è stato effettuato l'indebito pagamento e non quando viene presentata la relativa istanza.

Né va poi dimenticata la regola generale in base alla quale è dovere dell'ente impositore controllare anche i versamenti indebitamente eseguiti dai contribuenti e di restituire le somme incassate senza giusta causa (circolare ministeriale n. 177/E/2000; Corte Costituzionale, sentenza 332/2002 e ordinanza 430/88; Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 9604/2000; sezione I civile, sentenze 2575/90 e 4878/88).

Sulle somme versate e non dovute devono essere corrisposti gli interessi nella misura stabilita dal comma 165, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.


Esclusione della restituzione Ici

La norma dell'articolo 2, comma 4, della legge numero 244 del 2007 non ammette la restituzione dell'Ici versata per periodi di imposta precedenti al 2008 sui fabbricati rurali strumentali destinati ad attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, secondo quanto previsto dall'articolo 42-bis del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.