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Attenzione: come stabilito dalla Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012, emanata della Agenzia delle Entrate, "in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta". In pratica, nel Modello F24 necessario per il pagamento non devono essere usati i codici tributo "3923" e "3924" istituiti con la stessa Risoluzione, che si riferiscono - rispettivamente - agli interessi ed alle sanzioni da accertamento. Sempre nel Modello F24, nello spazio "Ravv.", occorre barrare la casella; nello spazio "Anno di riferimento", invece, deve essere indicato l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.
Cliccando sul sottostante tasto "mostra i casi previsti", è possibile leggere la misura delle sanzioni previste ed il tasso di interesse legale da applicare (1% dal primo gennaio 2014). Si ricorda che il Ravvedimento operoso è stato istituito per consentire al contribuente di correggere spontaneamente l'errore di un mancato o di un ritardato pagamento, applicando sanzioni ridotte entro un anno dalla scadenza del tributo. Per avere una idea del maggiore importo da pagare, si tenga presente che, versando l'Imu con un anno di ritardo, su 100 euro di tributo si pagheranno 6,25 euro in più (2,5 euro per gli interessi e 3,75 euro di sanzione), per un totale di 106,25 euro. Qualora il ritardo superasse i 365 giorni, la sanzione sarebbe molto più alta ed ammonterebbe al 30% del dovuto (nel caso citato, si tratterebbe di 130 euro + gli interessi legali, pari al 2,5% annuo dal primo gennaio 2012). Attenzione: gli interessi di mora possono essere più alti, perché l'ente che deve riscuotere il tributo (il Comune, nel caso dell'Imu) può innalzarli fino ad un limite di 3 punti di differenza rispetto al tasso legale (articolo unico, comma 165, della Finanziaria 2007, legge n. 296 del 2006): "La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento". Quindi, gli stessi interessi moratori possono giungere al 5,5% annuo. Calcolatrice aggiornata con le modifiche introdotte dal decreto legge n. 185 del 29/11/2008 convertito dalla legge n. 2 del 28/01/2009;
dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7/12/2010 (G.U. n. 292 del 15/12/2010) che ha fissato il tasso di interesse legale nell'1,5% annuo in vigore dal primo gennaio 2011; dalla Legge di stabilità per il 2011 (in precedenza denominata "Finanziaria") che ha variato la misura delle sanzioni a partire dal primo febbraio 2011; dall'articolo 23 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011 (poi convertito nella legge n. 111 del 15 luglio 2011). Tasso di interesse legale applicato: 1% dal 1.1.2014.
Avvertenza: questa è una semplice "calcolatrice" che determina in modo automatico l'importo da pagare in base ai dati immessi dall'utente, i cui risultati non hanno valore ufficiale. Pertanto, si declina ogni responsabilità per il suo utilizzo.
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L'ultimo giorno per il «ravvedimento lungo» dei contribuenti che hanno omesso o versato in ritardo l'Imu 2012 scade il 1° luglio 2013, poiché il 30 giugno 2013 è domenica. Il termine è quello indicato dal ministero dell'economia nella circolare 1/DF del 29 aprile 2013.
Questo termine, per il dipartimento Finanze, deriva dalla modifica normativa apportata dall'articolo 10, comma 4 del Dl 35/2013 all'articolo 13, comma 12-ter del Dl 201/2011.
A seguito delle modifiche, è stabilito che i contribuenti devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione del tributo. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1 dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di pubblicazione in «Gazzetta ufficiale» del decreto di approvazione del modello di dichiarazione Imu.
La nuova norma, oltre a stabilire, a regime, il nuovo termine di presentazione della dichiarazione di variazioni Imu, produce anche effetti su quelle relative al 2012, che potranno perciò essere presentate entro il 1° luglio. Nessuna dichiarazione deve essere comunque presentata dai contribuenti che hanno già adempiuto all'obbligo prima prima che venisse stabilito il termine a regime.
La stessa data vale per il ravvedimento lungo, per valorizzare le violazioni relative al 2012. In tal caso, i contribuenti potranno fruire della riduzione della sanzione a un ottavo del minimo, cioè al 3,75%, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento dell'Imu, avviene entro il termine per presentare la dichiarazione delle variazioni relative all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Arrotondamento all'unità di euro
Per fruire del ravvedimento "lungo", nel calcolo delle somme da pagare, oltre all'Imu dovuta e alle sanzioni ridotte al 3,75% (un ottaco del 30%), occorre anche considerare gli interessi legali del 2,5% annuo. Comeprecisato dall'agenzia delle Entrate nella risoluzione 35/E del 12 aprile 2012, in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati insieme all'imposta dovuta in ragione della quota spettante al Comune e allo Stato. Per il pagamento dell'Imu, è applicabile la norma prevista per il pagamento dei tributi locali che prevede l'arrotondamento all'unità di euro.
I rimedi per la dichiarazione
Per sanare le violazioni Imu del 2012, i contribuenti possono avvalersi del ravvedimento spontaneo anche per beneficiare della riduzione della sanzione a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichirazione (51 euro), se questa è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni e cioè entro il 29 settembre 2013 (90 giorni dal 1° luglio), che slitta a lunedì 30 settembre.
Omesso versamento
Ad esempio, un contribuente che ha omesso il saldo Imu del 2012 per l'importo totale di 5mils euro, di cui 2.599 per il Comune e 2.500 per lo Stato, si ravvede, ed eseguirà il versamento lunedì 17 giugno 2013, con un ritardo di 182 giorni. Il conto totale sarà di 5.249,82 euro, 2.624,91 (cioè 2.500 di Imu, 93,75 di sanzioni pari al 3,75% di 2.500 euro e 31,16 di interessi pari al 2,5% annuo per i 182 giorni di ritardo.
Omessa anche la dichiarazione
Altro caso è quello di un contribuente che omette di presentare la dichiarazione delle variazioni Imu, entro lunedì 1° luglio, e che ha omesso il versamento del saldo Imu 2012. Il contribuente si ravvede presentando la dichiarazione, con ritardo non superiore a 90 giorni, e cioè entro lunedì 30 settembre 2013 (90 giorni dal 1° luglio). In questa ipotesi non si applica la riduzione a un ottavo della sanzione del 30%, ma la riduzione a un decimo del tributo. Il suo debito totale sarà di 2.799,14 euro (2.500 per l'Imu dovuta, più 250 di sanzioni pari al 10% di 2.500 euro, più 49,14 euro di interessi del 2,5% annuo per i 287 giorni di ritardo.
La chance ravvedimento
Chi non versa nei termini, può avvalersi del ravvedimento "sprint", col quale la sanzione ordinaria del 30%, applicabile sui tardivi od omessi versamenti di imposte, si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo. La misura del 30%, che si riduce normalmente al 3% in caso di ravvedimento "breve o mensile" entro trenta giorni, è ulteriormente ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Il quindicesimo del 3% è infatti uguale allo 0,2% giornaliero. La misura varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo. Dopo il quindicesimo giorno, la sanzione ridotta diventa il 3%, sino al trentesimo giorno successivo alla scadenza, e poi il 3,75%, sino al 30 giugno 2014 (scadenza di presentazione della dichiarazione Imu 2013).
Nel calcolo delle somme da pagare, oltre alle sanzioni, occorre anche considerare gli interessi legali dovuti nella misura del 2,5% annuo.
ALCUNI ESEMPI
(1) Abitazione principale: il ravvedimento per il saldo dovuto nel 2012 |
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Caso concreto | Calcoli |
Un contribuente ha omesso il saldo Imu del 2012 relativo alla sua abitazione principale in scadenza il 17 dicembre 2012. L'importo che ha omesso è di 2.850 euro (importo arrotondato all'unità di euro). Questo contribuente si ravvede, ed eseguirà il versamento venerdì 29 giugno 2013, con un ritardo di 193 giorni. | 2.850 euro per l'Imu dovuta (importo arrotondato all'unità di euro) |
Calcolare l'ammontare della sanzione
Dividere l'importo dell'Imu omessa per 100 e moltiplicare il risultato per 3,75% (un ottavo del 30%) |
2.850 : 100 = _________ 28,5 x 3.75 = _________ 106,88 |
Calcolare l'ammontare degli interessi legali per 193 giorni di ritardo
Moltiplicare il saldo Imu 2012 per il tasso del 2,5% e dividere il risultato per i 365 giorni dell'anno. Poi, moltiplicare la cifra ottenuta per i 193 giorni di ritardo. |
2.850 x 2,5% = _____________ 71,25 : 365 = _____________ 0,1952054 x 193 = _____________ 37,67 |
Calcolare il debito totale
Al saldo Imu dovuto per il 2012 aggiungere 106,88 euro di sanzioni pari al 3,75% e 37,67 euro di interessi pari al 2,5% annuo per i 193 giorni di ritardo. |
2.850,00 + 106,88 + 37,67 = ____________ 2.994,55 |
(2) "Altri fabbricati diversi dall'abitazione principale: ravvedimento per il saldo del 2012 |
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Caso concreto | Calcoli |
Un contribuente ha omesso il saldo Imu del 2012, in scadenza il 17 dicembre 2012. L'importo che ha omesso, per 3.480 euro, di cui 1.740 euro per il Comune e 1.740 euro per lo Stato, riguarda "altri fabbricati" diversi dall'abitazione principale. Il contribuente si ravvede, ed eseguirà il versamento martedì 14 maggio 2013, con un ritardo di 148 giorni. | 1.740 euro per l'Imu dovuta (importo arrotondato all'unità di euro) |
Calcolare l'ammontare della sanzione
Dividere l'importo dell'Imu omessa per 100 e moltiplicare il risultato per 3,75% (un ottavo del 30%) |
1.740 : 100 = _________ 17,40 x 3.75 = _________ 65,25 |
Calcolare l'ammontare degli interessi legali per 148 giorni di ritardo
Moltiplicare il saldo Imu 2012 per il tasso del 2,5% e dividere il risultato per i 365 giorni dell'anno. Poi, moltiplicare la cifra ottenuta per i 148 giorni di ritardo. |
1.740 x 2,5% = _____________ 43,50 : 365 = _____________ 0,119178 x 148 = _____________ 17,64 |
Calcolare il debito totale
Al saldo Imu dovuto per il 2012 aggiungere 65,25 euro di sanzioni pari al 3,75% e 17,64 euro di interessi pari al 2,5% annuo per i 148 giorni di ritardo. |
1.740,00 + 65,25 + 17,64 = _____________ 1.822,89 |
(3) Abitazione principale: ravvedimento per la seconda rata del 2012 |
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Caso concreto | Calcoli |
Un contribuente ha omesso la seconda rata dell' Imu del 2012 relativa all'abitazione principale in scadenza il 17 settembre 2012. L'importo omesso è di 1.200 euro. Il contribuente si ravvede, ed eseguirà il versamento il 21 giugno 2013, con un ritardo di 277 giorni. | 1.200 euro per l'Imu dovuta (importo arrotondato all'unità di euro) |
Calcolare l'ammontare della sanzione
Dividere l'importo dell'Imu omessa per 100 e moltiplicare il risultato per 3,75% (un ottavo del 30%) |
1.200 : 100 = _________ 12,00 x 3.75 = _________ 45,00 |
Calcolare l'ammontare degli interessi legali per 277 giorni di ritardo
Moltiplicare la seconda rata dell' Imu omessa 2012 per il tasso del 2,5% e dividere il risultato per i 365 giorni dell'anno. Poi, moltiplicare la cifra ottenuta per i 277 giorni di ritardo. |
1.200 x 2,5% = _____________ 30,00 : 365 = _____________ 0,0821917 x 277 = _____________ 22,77 |
Calcolare il debito totale
Al saldo Imu dovuto per il 2012 aggiungere 65,25 euro di sanzioni pari al 3,75% e 17,64 euro di interessi pari al 2,5% annuo per i 277 giorni di ritardo. |
1.200,00 + 45,00 + 22,77 = ____________ 1.267,77 |
(4) Terreni: ravvedimento per la prima rata del 2012 |
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Caso concreto | Calcoli |
Un contribuente ha omesso il pagamento della prima rata Imu del 2012 relativa ai terreni, in scadenza il 18 giugno 2012. L'importo omesso è di 2.820 euro. Il contribuente si ravvede, ed eseguirà il versamento lunedì 17 giugno 2013, con un ritardo di 364 giorni. | 2.820 euro per l'Imu dovuta (importo arrotondato all'unità di euro) |
Calcolare l'ammontare della sanzione
Dividere l'importo dell'Imu omessa per 100 e moltiplicare il risultato per 3,75% (un ottavo del 30%) |
2.820 : 100 = _________ 28,20 x 3.75 = _________ 105,75 |
Calcolare l'ammontare degli interessi legali per 277 giorni di ritardo
Moltiplicare la prima rata dell' Imu omessa 2012 per il tasso del 2,5% e dividere il risultato per i 365 giorni dell'anno. Poi, moltiplicare la cifra ottenuta per i 364 giorni di ritardo. |
2.820 x 2,5% = _____________ 70,50 : 365 = _____________ 0,1931506 x 364 = _____________ 70,31 |
Calcolare il debito totale
Al debito Imu dovuto per il 2012 aggiungere 105,75 euro di sanzioni pari al 3,75% e 70,31 euro di interessi pari al 2,5% annuo per i 364 giorni di ritardo. |
2.820,00 + 105,75 + 70,31 = ______________ 2.996,06 |
(5) Altri fabbricati: ravvedimento "breve" per il saldo Imu del 2012 |
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Caso concreto | Calcoli |
Un contribuente ha omesso il pagamento del saldo Imu del 2012, in scadenza il 17 dicembre 2012. L'importo che ha omesso, per 4.680, di cui 2.340 euro per il Comune e 2.340 per lo Stato, riguarda "altri fabbricati" diversi dall'abitazione principale. Il contribuente si ravvede, ed eseguirà il versamento martedì 15 gennaio 2013, con un ritardo di 29 giorni. | 2.340 euro per l'Imu dovuta (importo arrotondato all'unità di euro) |
Calcolare l'ammontare della sanzione
Moltiplicare l'importo dell'Imu omessa per il 3% (un decimo del 30%) |
2.340 x 3% = _________ 70,20 |
Calcolare l'ammontare degli interessi legali per 29 giorni di ritardo
Moltiplicare il saldo dell' Imu omessa 2012 per il tasso del 2,5% e dividere il risultato per i 365 giorni dell'anno. Poi, moltiplicare la cifra ottenuta per i 29 giorni di ritardo. |
2.340 x 2,5% = _____________ 58,50 : 365 = _____________ 0,1602739 x 29 = _____________ 4,65 |
Calcolare il debito totale
Al debito Imu dovuto per il 2012 aggiungere 70,20 euro di sanzioni pari al 3% e 4,65 euro di interessi pari al 2,5% annuo per i 29 giorni di ritardo. |
2.340,00 + 70,20 + 4,65 = _____________ 2.414,85 |
(6) Altri fabbricati: ravvedimento "sprint" per la prima rata Imu del 2013 |
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Caso concreto | Calcoli |
Un contribuente ha omesso il pagamento della prima rata Imu del 2013, in scadenza il 17 giugno 2013. L'importo che omette è di 2.480 euro per il Comune e riguarda "altri fabbricati" diversi dall'abitazione principale. Il contribuente si ravvede, ed eseguirà il versamento lunedì 1° luglio 2013, con un ritardo di 14 giorni. | 2.480 euro per l'Imu dovuta (importo arrotondato all'unità di euro) |
Calcolare l'ammontare della sanzione
Moltiplicare l'importo dell'Imu omessa per il 2,80%, pari cioè allo 0,2% giornaliero. |
2.480 x 2,80% = _________ 69,44 |
Calcolare l'ammontare degli interessi legali per 14 giorni di ritardo
Moltiplicare la prima rata dell' Imu omessa nel 2013 per il tasso del 2,5% e dividere il risultato per i 365 giorni dell'anno. Poi, moltiplicare il quoziente ottenuto per i 14 giorni di ritardo. |
2.480 x 2,5% = _____________ 62,00 : 365 = _____________ 0,169863 x 14 = _____________ 2,38 |
Calcolare il debito totale
Al debito Imu dovuto per il 2013 aggiungere 69,44 euro di sanzioni pari al 2,80% e 2,38 euro di interessi pari al 2,5% annuo per i 14 giorni di ritardo. |
2.480,00 + 69,44 + 2,38 = _____________ 2.551,82 |