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Ravvedimento operoso Imu
Una domanda, due destinatari - Fac-simile di istanza di correzione (in carta libera)
All'Agenzia delle Entrate - Ufficio di.......................... Al Comune di............................ - Ufficio tributi - Imu Oggetto: Istanza per la correzione di dati erroneamente indicati od omessi nel modello F24. Il/La sottoscritto/a .......... residente a ......... in via ........ codice fiscale ......Comunica che in data ............. ha effettuato un versamento con il modello F24, nel quale è stato indicato erroneamente/non è stato indicato .......................(riportare la fattispecie e indicare come va corretto o integrato il modello) Si prega di procedere alla correzione del modello, di cui si allega copia, secondo le indi- cazioni sopra evidenziate. Luogo e data .................... Firma ........................... A tal fine è opportuno presentare pure al Comune un esemplare dell'istanza per la correzione dei dati erroneamente indicati nel modello F24, tenendo conto che la disciplina dell'Imu ha attribuito ai Comuni le attività di accertamento e riscossione anche della quota d'imposta riservata allo Stato (articolo 13, comma 11, del decreto legge 201/2011) e che la competenza sulla corretta applicazione dell'imposta spetta esclusivamente a ciascun ente impositore (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 73/E del 6 luglio 2012). Per regolarizzare l'omessa presentazione del modello F24 con saldo a zero (compensazione "orizzontale"), infine, è necessario presentare il modello entro un anno e versare la sanzione ridotta pari a 19 euro. I codici per il versamento dell' Imu tramite Modello F24
(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012)
I codici per il versamento dell' Imu tramite Modello F24EP
(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 53/E del 5 giugno 2012)
Scadenze fiscaliGli adempimenti e i versamenti tributari i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, possono essere assolti, anche in via telematica, il primo giorno lavorativo successivo. Con riferimento all'Imu, le regole per quest'anno sono: a) Per l'abitazione principale e le relative pertinenze, l'imposta va versata in tre rate di cui:
d) Per gli immobili diversi da quelli sopra indicati, si versa in due rate:
L'istituto del ravvedimento operosoSi può regolarizzare il mancato versamento con l'istitito del ravvedimento operoso. Ciò a condizione che la violazione non sia stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza; pertanto, una lettera del comune con la richiesta di chiarimenti o di esibizione di documenti può inibire questa possibilità. E questo spiega perché è importante non tardare se ci si accorge di un errore. Una prima soluzione - applicabile da domani al 1° ottobre prossimo solo per la seconda rata in scadenza oggi (17 settembre) - è quella del ravvedimento "sprint". Entro il 14° giorno successivo alla scedenza, l'omesso versamento della seconda rata può essere sanato con il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi calcolati al tasso legale del 2,5% annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene eseguito e della sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo. Ad esempio, se si perfeziona il ravvedimento il 21 settembre 2012 (quarto giorno successivo all'omesso versamento), la sanzione applicabile è pari allo 0,8% (0,2% x 4). Qualora, invece, il ravvedimento viene perfezionato dal 15° al 30° giorno sucessivo alla scadenza (cosiddetto ravvedimento "breve"), in aggiunta all'imposta e agli interessi è dovuta la sanzione del 3% che resta fissa indipendentemente dal giorno del versamento. La soluzione "ordinaria" è il ravvedimento lungo, secondo cui chi decide di rimediare entro un anno dalla violazione può pagare la sanzione del 3,75% in aggiunta all'imposta e agli interessi. Tuttavia, le bozze di istruzione al nuovo modello Imu imporrebbero di effettuare il ravvedimento entro il più breve termine di presentazione della dichiarazione. In alcuni casi, però, gli errori di giugno potrebbero essere sanati senza sanzioni. È il caso, ad esempio, di chi volendo l'imposta in due rate annuali ha erroneamente versato l'aconto di giugno in misura inferiore al 50% dell'imposta dovuta sull'abitazione principale. Si ritiene che in alternativa al ravvedimento, il contribuente possa scegliere la formula della ripartizione in tre rate pur non avendo compilato il campo «rateazione/mese rif.» nel primo versamento (ipotesi inizialmente accettata dagli intermediari della riscossione), versando il 17 settembre l'importo mancante per raggiungere i due terzi dell'imposta complessiva (si veda il sottostante esempio).
Un contribuente, proprietario dell'abitazione principale a Roma (categoria A/3 con rendita catastale di 750 euro), a giugno, intendendo versare l'acconto in unica soluzione, ha pagato 140 euro, sbagliando il conto per difetto (quota effettivamente dovuta 152 euro). Sul modello F24 non aveva indicato il numero di rate. Ora versa la seconda rata di acconto, come se avesse scelto fin dall'inizio l'acconto in due rate. Sottraendo dalla seconda rata di 101 euro l'eccedenza di versamento sulla prima (pari a 39 euro, 140 - 101), il versamento di 62 euro. Anche se i versamenti di giugno e settembre non sono di pari importo, questo comportamento dovrebbe essere accettato dai Comuni anche in applicazione del principio dell'errore "scusabile" (circolare 3/DF del 2012). F24 Ordinario
F24 Semplificato
Esempi di ravvedimento operoso
Il proprietario di un negozio a Firenze (categoria C/1, rendita catastale di 980 euro) ha calcolato l'acconto Imu di giugno utilizzando il moltiplicatore 60 anziché 55 e ha versato 180 euro (90 euro di quota statale e 90 di quota comunale) anziché 215,06 euro (107,53 euro di quota statale e 107,53 di quota comunale). Il contribuente decide di effettuare il ravvedimento operoso versando l'importo dovuto (17,53 euro di quota statale e 17,53 di quota comunale), oltre sanzioni e interessi, entro il 25 settembre 2012. Da notare che nel modello F24 le sanzioni e gli interessi vanno riportati insieme all'imposta dovuta. Sempre in F24, il solo importo dovuto a titolo di Imu va arrotondato all'unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi (o per eccesso se superiore) mentre le sanzioni e gli interessi da ravvedimento vanno assunti considerando l'arrotondamento alla seconda cifra decimale. Procedimento di calcolo
F24 Ordinario
F24 Semplificato
Un contribuente concede una sua abitazione (categoria A/2 con rendita catastale di 450 euro) in comodato d'uso al figlio. Erroneamente, paga l'acconto di giugno come abitazione principale, anziché come seconda casa, conformemente alla nuova disciplina Imu. Versa quindi 51 euro (intera quota comunale) in luogo di 287,28 euro divisi a metà tra Stato e Comune. Il contribuente decide di effettuare il ravvedimento operoso versando l'importo dovuto (144 euro di quota statale e 93 euro di quota comunale, inferiore perché versati a giugno 51 euro), oltre sanzioni e interessi, entro il 3 ottobre 2012. Il contribuente dovrà anche correggere il modello F24 del versamento di giugno nel quale è sato indicato il codice tributo errato (3912 al posto di quello corretto 3918). Si ritiene che ciò sia possibile presentando a un qualsiasi ufficio delle Entrate e al Comune competente un'istanza di correzione del modello F24 (circolare n. 5/E del 21 gennaio 2002, più sopra evidenziata). Procedimento di calcolo
F24 Ordinario
F24 Semplificato
Il proprietario di una seconda casa a Ravenna (rendita catastale di 851,20 euro) ha pagato l'acconto - sbagliando - per l'abitazione principale. Ha versato, quindi, 186 euro (tutti al Comune) anziché 543,00 euro (272 euro di quota statale e 272 euro di quota comunale). Decide di fare il ravvedimento operoso il 22 ottobre 2012. Dovrà quindi pagare 272 euro di Imu allo Stato e 86 euro al Comune, somma quest'ultima che tiene conto dei 186 auro versati a giugno. A entrambi questi importi vanno aggiunte le sanzioni (3,75%) e gli interessi legali (2,5% annuo, rapportato ai 126 giorni di ritardo). Il pagamento va fatto con il modello F24 barrando anche la casella «Ravvedimento» oltre a quella «Acconto» e versando imposta, sanzioni e interessi nello stesso rigo. Inoltre, il solo importo dovuto a titolo di Imu va arrotondato all'unità di euro mentre le sanzioni e gli interessi vanno arrotondati al secondo decimale, L'importo da versare allo Stato è 284,55 euro (272 euro di imposta non versata + 10,20 euro di sanzioni + 2,35 euro di interessi). L'importo da versare al Comune è 89,97 euro (86 euro di imposta + 3,23 euro di sanzione + 0,74 euro di interessi). Per sanare completamente la propria posizione il contribuente dovrà corregegre il modello F24 relativo al versamento di giugno nel quale è stato indicato il codice tributo errato per il Comune (3912 al posto di quello corretto 3918). Ciò è possibile presentando a un qualsiasi ufficio delle Entrate e per conoscenza al Comune un'istanza di correzione del modello F24 (circolare n. 5/E del 21 gennaio 2002, più sopra evidenziata). Procedimento di calcolo
F24 Ordinario
F24 Semplificato
Nel modello F24 si può già rimediare ad alcuni erroriLunedì 17 settembre 2012 è scaduto il termine del pagamento della seconda rata per chi ha deciso di ripartire in tre scaglioni l'Imu dovuta per il 2012 sull'abitazione principale, rinviando al 17 dicembre la terza rata a saldo dell'imposta complessiva. Chi ha versato la metà dell'Imu calcolata con le aliquote base entro il 18 giugno scorso, invece, non è interessato da tale scadenza, poiché dovrà chiudre i conti direttamente in sede di versamento del saldo. Per tutti i contribuenti è comunque l'occasione per un controllo sull'imposta versata in acconto e per correggere eventuali errori commessi nella quantificazione dell'imposta o nella compilazione del modello F24, oppure per chi vuole approfittare di eventuali decisioni più favorevoli dei Comuni. La compilazione del modello richiede attenzione, in particolare, per tre campi:
Si veda il caso di chi, a giugno, ha versato per errore un importo inferiore al 50% del tributo relativo all'abitazione principale e alle pertinenze, senza indicare alcunché nel campo rateazione. In tale ipotesi, si presentano due alternative:
C'è poi la situazione di chi, avendo scelto di versare l'acconto in due rate, si trova ora di fonte a un'aliquota comunale più favorevole di quella nazionale. In questo caso, la rata di settembre potrà essere parametrata alla nuova aliquota anziché a quella nazionale, utilizzata magari a giugno, quando il Comune non si era ancora pronunciato. Un altro caso possibile è quello del contribuente che ha versato correttamente la prima delle due rate di acconto a giugno, nell'erronea convinzione di trovarsi dinanzi a un'abitazione principale (ad esempio, un alloggio concesso in uso gratuito a un familiare). Ma, se mancano i requisiti per considerarla abitazione principale, si porranno i seguenti problemi:
Infine, diverso è il caso di chi ha versato correttamente gli importi dovuti a titolo di acconto ma si accorge che nel modello F24 ha indicato, ad esempio, il codice tributo o il codice Comune non corretti. In questi casi, trattandosi di errori formali, il contribuente potrà richiedere la variazione dei dati erroneamente esposti sul modello all'ufficio delle Entrate (circolare 5/E del 2002) oltre che al Comune, unico soggetto competente per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni. Il ravvedimento lungoLe istruzioni per la dichiarazione Imu, riprendendo quanto previsto per l'Ici (articolo 13, Dlgs 472/1977), prevede che la riduzione della sanzione ad 1/8 spetta se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore. Mentre la scadenza della dichiarazione Ici non era autonoma, ma legata a quella stabilita per le imposte sui redditi, la dichiarazione Imu deve essere presentata a regime antro 90 giorni dalla data in cui il possesso dell'immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti per il calcolo del tributo. Come chiarito dalla circolare ministeriale 184/1998, per l'Ici bisognava assumere il termine di presentazione della dichiarazione e non quello annuale, in quanto il procedimento dichiarativo, di liquidazione e accertamento, e il regime dell'autotassazione di questo tributo erano disciplinati in modo analogo a quello previsto per le imposte sui redditi. Presupposti venuti meno con l'introduzione dell'Imu, il cui adempimento dichiarativo risulta svincolato da una scadenza periodica come quella dell'Unico. Non dovrebbero più esserci dubbi, dunque, sulla possibilità di ricorrere al ravvedimento lungo per l'Imu. Le decisioni dei ComuniI Comuni possono anche stabilire ulteriori ipotesi di ravvedimento. È il caso, ad esempio, di Roma, che oltre a confermare la possibilità di ravvedersi entro un anno dalla violazione, prevede un'altra ipotesi di ravvedimento entro il terzo anno, con una sanzione del 5% dell'imposta dovuta e gli interessi legali. Entro lo stesso termine triennale è possibile regolarizzare, inoltre, l'ommessa presentazione o infedeltà della dichiarazione. Ravvedimento operoso Ici
![]() Il contribuente o il trasgressore possono fruire di tale istituto, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. In tal caso, la sanzione amministrativa "ordinaria" è ridotta: a) a 1/10 (10%) del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione; b) a 1/8 (6,25%) del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno durante il quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore. c) a 1/10 (10%) del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni. Il comune, nell' esercizio della sua potestà regolamentare, può stabilire altre ipotesi di ravvedimento, come previsto dall'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 . Prospetto riassuntivo del ravvedimento
Per quanto riguarda gli errori contenuti nella dichiarazione Ici, quelli formali, che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo o non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, non sono più sanzionabili, ai sensi del comma 5-bis aggiunto all'art. 6 del D.Lgs. n. 472/97 dall'art. 7, lettera a) del comma 1 del D.Lgs. n. 32/2001. Gli errori sostanziali, che incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo, possono essere corretti presentando una dichiarazione integrativa entro il termine della dichiarazione dell'anno successivo ovvero, quando non è dovuta la dichiarazione periodica, entro un anno dalla commissione degli errori, pagando la sanzione del 6,25% ( 1/8 del 50% ) calcolata sulla differenza tra l'imposta versata e quella effettivamente dovuta, oltre gli interessi moratori. Nelle seguenti tabelle sono riassunti i diversi casi di ravvedimento previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, esemplificati nella circolare ministeriale n. 184/E del 13 luglio 1998. Si premette che negli esempi trattati viene assunto, per la presentazione della dichiarazione o denuncia di variazione relativa all' ICI, il termine di scadenza di maggiore frequenza, che resta fissato al 30 settembre. Giova però ricordare che, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il termine di presentazione delle dichiarazioni ICI non è autonomo ma è correlato a quello stabilito in materia di imposte sui redditi. Omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'imposta con ritardo non superiore a 30 giorni
(articolo 13, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 472/97)
Omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'imposta con ritardo superiore a 30 giorni
(articolo 13, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 472/97)
Presentazione della dichiarazione rettificativa di precedente denuncia
(articolo 13, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 472/97)
Si rammenta che nel caso sopra trattato, la riconduzione a fedeltà (o minore fedeltà), mediante la fruizione del ravvedimento, esplica la sua efficacia "limitatamente al secondo anno di imposta antecedente a quello nel quale viene presentata la dichiarazione rettificativa, per cui, per gli anni di imposta pregressi le sanzioni per infedele dichiarazione si rendono applicabili nella loro interezza" (circolare ministeriale n. 184/E del 13 luglio 1998). La dichiarazione rettificativa va redatta sul modello conforme a quello approvato per l'anno oggetto della violazione. Così, nel caso in questione, il contribuente dovrà presentare, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2010, al comune competente la dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato per l'anno 2008, con allegata fotocopia della ricevuta di versamento e scrivendo nelle "Annotazioni" la dicitura "Ravvedimento operoso per rettifica di dichiarazione". Dovrà inoltre specificare le parti della somma complessivamente versata, riguardanti rispettivamente l'imposta, gli interessi e la sanzione. Presentazione della dichiarazione di variazione entro 90 giorni dalla scadenza
(articolo 13, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 472/97)
Anche in quest'ultimo caso, per perfezionare il ravvedimento bisogna presentare al comune competente, entro i novanta giorni, la dichiarazione o denuncia di variazione per l'anno di imposta 2009, con allegata fotocopia della ricevuta di versamento, scrivendo nello spazio riservato alle "Annotazioni" la dicitura "Ravvedimento operoso per tardiva presentazione di dichiarazione" e specificandovi le parti della somma complessivamente versata, riguardanti l'imposta, gli interessi e la sanzione ridotta. Considerato il sistema dichiarativo ICI, la riconduzione a tempestività della dichiarazione o denuncia di variazione, attraverso l'istituto del ravvedimento, esplica la sua efficacia limitatamente all'anno di imposta precedente, per cui, qualora essa si riferisca anche ad altri anni d'imposta pregressi, su questi ultimi il ravvedimento non ha alcun effetto. Calcolo degli interessi Il ravvedimento si perfeziona con il versamento della sanzione ridotta, che deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori sull'imposta calcolati al tasso legale ( previsto nella misura annua del 3% dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, dell' 1% dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, dell' 1,5% dal 1° gennaio 2011 ) con maturazione giorno per giorno, computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato in autotassazione fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito. Gli interessi moratori vanno calcolati con la seguente formula: somma dovuta x 1,5% (1% nel 2010 e 1,5% dall' 1.1.2011) x giorni di ritardo : 365
Esempio Un contribuente deve regolarizzare l' ICI non pagata nell'anno 2011 ed esegue il pagamento in via di ravvedimento entro il 12 gennaio 2012:
* I giorni di ritardo del versamento in acconto (dal 17/06/11 al 12/01/12) sono 210, mentre quelli del versamento a saldo (dal 17/12/11 al 12/01/12) sono 27. Pertanto, gli interessi moratori sono così ripartiti: acconto: (250,00 x 1,5% x 210 : 365) = 2,16 saldo: (265,00 x 1,5% x 27 : 365) = 0,29 ** L'importo totale da versare è stato arrotondato per eccesso all'unità di euro 535,00. Modalità di versamento Tutti i versamenti relativi al ravvedimento operoso vanno effettuati sui nuovi bollettini Ici in euro, indicando: l'importo totale versato, il numero di conto corrente postale ed il concessionario della riscossione, le generalità ed il codice fiscale del contribuente, il comune dove si trova l'immobile e barrando la casella "Ravvedimento". Al comune va poi presentata la dichiarazione (nel caso di dichiarazione rettificativa o ritardata) con allegata la fotocopia del pagamento. Nello spazio riservato alle "Annotazioni" si scrive: "Ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione o per rettifica di dichiarazione" e si indicano le somme versate rispettivamente per imposta, per interessi e per sanzione. ![]() Il pagamento delle somme dovute (tributo, sanzione, interessi di mora) può essere effettuato tramite il modello F24. Per sapere come va compilato clicca qui. Al comune va poi presentata la dichiarazione (nel caso di dichiarazione rettificativa o ritardata) con allegata la fotocopia del pagamento. Nello spazio riservato alle "Annotazioni" si scrive: "Ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione o per rettifica di dichiarazione" e si indicano le somme versate rispettivamente per imposta, per interessi e per sanzione. Le somme relative all'imposta, alla sanzione ed agli interessi possono essere versate cumulativamente anche presso gli uffici postali o i concessionari della riscossione utilizzando il nuovo bollettino, con caratteri in rosso, previsto per il pagamento dell'imposta. Nel caso in cui il Comune si avvalga dei servizi accessori al sistema postale, il bollettino è invece di colore grigio chiaro. Il contribuente può eseguire il versamento anche tramite il servizio telematico gestito dalle Poste italiane. In questo caso, il contribuente stesso riceverà la conferma dell'avvenuta operazione mediante una comunicazione nella propria casella di posta elettronica contenente l'immagine virtuale del bollettino di versamento. Per quanto concerne la compilazione del bollettino di versamento, oltre a barrare l'apposita casellina del ravvedimento, il contribuente deve indicare nello spazio riservato alla voce "Terreni agricoli", "Aree fabbricabili", "Abitazione principale" ed "Altri fabbricati" il solo tributo (se dovuto). Gli importi espressi in euro devono essere arrotondati al centesimo, per difetto se la terza cifra decimale è inferiore a 5 (ad esempio, euro 25,822 va arrotondato a 25,82) o per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5 (ad esempio, euro 28,405 va arrotondato a 28,41). L' intero importo da versare (imposta + sanzione ridotta + interessi) va arrotondato all'unità di euro: per difetto se la frazione decimale è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore. Se ci si avvale del servizio postale, esso va indicato nella "Ricevuta di Versamento di Euro..." e nella "Ricevuta di Accredito di Euro...". |