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Pubblicato il nuovo Modello F24 semplificato. I codici tributo per le RateazioniL'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 25 maggio il modello di pagamento F24 semplificato, con cui «si intende facilitare il compito a chi deve pagare e compensare le imposte dovute all'Erario, alle Regioni e agli Enti locali, presso gli sportelli degli agenti della riscossione, delle banche convenzionate e degli uffici postali», come si legge in una nota su FiscoOggi, della stessa Agenzia delle Entrate. Pertanto, esso potrà essere utilizzato anche per i versamenti Imu. Adottando criteri di semplicità e di economicità, il nuovo Modello F24 semplificato è composto da un'unica pagina divisa in due parti, una per il contribuente ed una per chi riceve la delega di pagamento. Tale modello potrà essere utilizzato dal prossimo 1° giugno e può essere scaricato in formato elettronico dal sito dell'Agenzia, assieme alle istruzioni per la sua compilazione. In questo nuovo Modello F24, il contribuente può compensare il tributo dovuto facendo valere gli eventuali crediti vantati presso l'ente che, nel caso dell'Imu, è il Comune; di conseguenza, non è possibile ricorrere alla compensazione se si vantanto crediti nei confronti dell'Inps o di altri enti previdenziali. Il Modello F24 va compilato anche se l'imposta viene azzerata grazie al meccamismo della compensazione. Queste sono le indicazioni contenute nelle avvertenze di compilazione: Sempre dal prossimo 1° giugno, viene soppresso il Modello "F24 predeterminato" per l'esecuzione dei versamenti dell'imposta comunale sugli immobili (la vecchia Ici), approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate il 15 giugno 2004, ferma restando la possibilità di utilizzare i modelli precompilati già distribuiti ai contribuenti. Per quanto riguarda la compilazione, le due parti si differenziano soltanto per la firma del contribuente che va apposta sulla copia in basso, la quale resta a chi riscuote l'imposta. Nella sezione "motivo del pagamento" va indicato il destinatario delle somme nella colonna "sezione", identificandolo con una delle seguenti sigle: Per i pagamenti connessi all'Imu, vanno compilate le colonne con lo sfondo grigio: "ravvedimento", "immobili variati", "acconto", "saldo", "numero immobili " e "detrazione". Una ulteriore puntualizzazione arriva in merito ai codici tributo per la "Rateazione": nelle istruzioni allegate al nuovo Modello 24 semplificato, si legge che «Lo spazio "rateazione" deve essere compilato solo se l'Amministrazione finanziaria fornisce le relative istruzioni, ad esempio con circolari o risoluzioni»: una frase che potrebbe far sorridere o piangere, considerati gli ordini ed i contrordini precedenti. Sull'argomento interviene il Dipartimento delle Finanze del Mef (ministero dell'economia e delle finanze) che ha pubblicato un comunicato dedicato al versamento rateale dell'Imu sull'abitazione principale, versamento che dovrà avvenire tramite Modello F24 fino al prossimo dicembre, quando si potrà tornare al bollettino postale. Eccone il testo. Nella compilazione del modello F24 per il versamento dell'IMU dovuta per l'abitazione principale, il contribuente dovrà compilare il campo RATEAZIONE/MESE RIF. nel modo di seguito riportato: Ipotesi del versamento in tre rate (acconto in due rate + saldo): Ipotesi del versamento in due rate (acconto e saldo): Quindi, stando alla nota del Mef, quelli seguenti sono i codici tributo da usare per la rateazione (codici obbligatori dal 24 maggio scorso). Come specificato, il codice "0101" significa «pagamento dell'acconto in unica soluzione». Quindi, la nota del Mef completa le informazioni fornite dal comunicato che l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 24 maggio scorso, nel quale si legge: «è ora necessario indicare nella delega di pagamento F24 il numero di rate scelto dal contribuente per il pagamento di giugno (1 o 2 per l'acconto nel formato rispettivamente 0101 e 0102)», una frase che lasciava un margine di incertezza in merito al codice da usare per l'eventuale versamento di settembre (0102?). Per completezza di informazione, queste sono le indicazioni contenute nelle avvertenze allegate al Modello F24 semplificato: «Se il contribuente paga gli importi dovuti a titolo di saldo o acconto in unica soluzione, all'interno della sezione "MOTIVO DEL PAGAMENTO, nella colonna "rateazione/mese rif." deve indicare 0101. In caso di pagamento rateale, al momento del pagamento di ciascuna rata, il contribuente deve indicare per ogni tributo, nella colonna "rateazione/mese rif.", la rata che sta pagando e il numero di rate prescelto (ad esempio, se versa la seconda di sei rate, deve indicare 0206).» In merito agli arrotondamenti, le stesse avvertenze per la compilazione del Modello F24 semplificato precisano che «Gli importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali, anche se queste sono pari a zero (ad esempio: somma da versare pari a 52 euro, va indicato 52,00). In presenza di più cifre decimali occorre arrotondare la seconda con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, si arrotonda al centesimo per eccesso, altrimenti per difetto (ad esempio: 52,755 euro arrotondato diventa 52,76; 52,758 euro arrotondato diventa 52,76; 52,752 euro arrotondato diventa 52,75).» Le avvertenze contraddicono quanto scritto nella circolare n. 3/DF del 18 maggio: «Si rammenta che il comma 166 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, applicabile anche all'IMU, ai sensi dell’art. 9, comma 7, del D. Lgs. n. 23 del 2011, prevede che "il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo".» Di conseguenza, se il calcolo dell'Imu dà come risultato la cifra di 1070,55 euro, il contribuente dovrà arrotondare l'importo all'unità di euro superiore (cioè 1071 euro) e così riportarlo nel Modello F24 con il relativo codice tributo. Sempre nella circolare ministeriale n. 3/DF del 18 maggio, è stato precisato che «poichè a ciascuna tipologia di immobile è associato un differente codice tributo, l'arrotondamento all'unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F-24 utilizzato, allo scopo di salvaguardare le esigenze di omogeneizzazione dell'automazione dei vari tributi» compresa la quota di Imu destinata allo Stato (ai Comuni va il 100% dell'imposta soltanto nel caso di pagamento per l'abitazione principale e per fabbricati rurali ad uso strumentale). Ultimo punto a cui prestare attenzione: gli importi minimi. Per quanto attiene ai tributi erariali, l'importo minimo da pagare è fissato in 12 euro, in base all'articolo 25 della legge n. 289 del 2002; sotto tale soglia, il contribuente è esentato dal versamento. Per i tributi locali (come l'Imu), invece, gli enti possono abbassare il livello dell'esenzione, in base al comma 168 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006. |