La tabella con i codici per pagare IMU, ICI ed altri tributi comunali


Sommario novità Imu, la nuova Ici

IMU su abitazione principale. Il codice corretto per il pagamento con Modello F24


In data 23 maggio 2012, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul suo sito (http://www.agenziaentrate.gov.it/) la tabella dei codici da utilizzare per il pagamento dell' IMU, dell' ICI e di altri tributi comunali tramite il Modello F24.

Contrariamente a quanto indicato in precedenza nel vademecum diffuso il 18 maggio 2012 dal Dipartimento delle Finanze del Mef (ministero dell'economia e delle finanze) assieme alla circolare interpretativa n. 3/DF, il contribuente deve specificare i "codici" nella colonna "Rateazione" e non deve lasciare vuota la relativa casella. Per una rapida verifica, si invita a consultare le pagine 25 e 29 dell'ultima versione (datata 24 maggio) dello stesso vademecum, passato da 57 a 59 pagine.

La novità è particolarmente importante perché attiene all' Imu sull'abitazione principale, contraddistinta nel Modello F24 dal codice tributo 3912, che grava su milioni di italiani e che può essere ulteriormente rateizzata rispetto ai canonici "acconto" e "saldo". Inoltre, contraddice quanto scritto nelle istruzioni ufficiali del Modello F24, le quali precisano specificatamente a fondo pagina che "Lo spazio 'rateazione' non deve essere compilato". Pertanto, per effettuare il versamento Imu in modo corretto, è necessario indicare nella delega di pagamento F24 il numero di rate scelto per il pagamento di giugno: cioè una o due per l'acconto. Infatti, con l'entrata in vigore dell'articolo 4, comma 5 lettera i) del Decreto legge n. 16/2012 (convertito nella legge 26 aprile 2012 n. 44), i contribuenti hanno la possibilità di versare l'Imposta Municipale Unica anche in tre rate e cioè entro il 18 giugno, entro il 17 settembre ed il 17 dicembre, ognuna delle quali corrispondente ad un terzo del totale.

In pratica, nella colonna "Rateazione", ora dovrà essere scritto il codice 0101 se si sceglie di versare l'acconto in un'unica soluzione, oppure si dovrà scrivere il codice 0102 qualora si decidesse di versarlo in due tranches (una a giugno ed una a settembre); il conguaglio avverrà a dicembre, dopo che i Comuni avranno deliberato le aliquote definitive, entro il 30 settembre, con possibilità di ritocchi da parte del Governo entro il 10 dicembre.

Per molti cittadini, tale cambio di direttive ha comportato la sgradevole sorpresa di vedersi rifiutare da banche ed uffici postali i modelli F24 già compilati, poiché privi dei necessari codici.
Per evitare disagi ai contribuenti, il giorno successivo, cioè il 24 maggio 2012, l'ufficio stampa dell'Agenzia delle Entrate ha diffuso una nota in cui si sottolinea che le deleghe di pagamento già compilate vanno comunque considerate corrette, anche se prive dell'indicazione della scelta all'interno del riquadro "rateazione/mese rif."; quindi, devono essere accettate dagli intermediari della riscossione (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione).

Quello seguente è il testo del comunicato stampa diffuso dall'Agenzia delle Entrate.

Imu, poste e banche devono accettare
anche le deleghe di pagamento senza indicazione del numero di rate scelte
Le deleghe di pagamento già compilate senza l'indicazione della scelta all'interno del riquadro "rateazione/mese rif." sono comunque considerate corrette e devono essere accettate dagli intermediari della riscossione (banche, Poste Italiane Spa e Agenti della riscossione).
Con l'entrata in vigore dell'articolo 4, comma 5 lettera i) del Decreto legge n. 16/2012 (introdotto in sede di conversione dalla legge 26 aprile 2012 n. 44) i contribuenti hanno la possibilità di versare l'acconto dell'IMU dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in due rate (scadenza il 18 giugno 2012 e il 17 settembre 2012), mentre il versamento del saldo è previsto in unica soluzione (scadenza il 17 dicembre 2012).
Ai fini della corretta esecuzione dei versamenti relativi all'IMU si precisa, quindi, che è ora necessario indicare nella delega di pagamento F24 il numero di rate scelto dal contribuente per il pagamento di giugno (1 o 2 per l'acconto nel formato rispettivamente 0101 e 0102).
Le deleghe di pagamento già compilate senza l'indicazione della scelta all'interno del riquadro "rateazione/mese rif." sono comunque considerate corrette e devono essere accettate dagli intermediari della riscossione (banche, Poste Italiane Spa e Agenti della riscossione).


Per comodità, si riportano anche i testi della circolare Imu n. 3/DF del 18 maggio 2012 ed il vademecum curato dal Mef per chiarire i dubbi sull'Imposta Municipale Unica.