LEGGE 24 LUGLIO 2008, N. 126
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. (G.U. del 26 luglio 2008, n. 174)
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono in caratteri corsivi
Art. 1 - Esenzione ICI prima casa
1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale
sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo.
2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con
regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria
catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la
detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto
n. 504 del 1992.
3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti
dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono
conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis
e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.
4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e
3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è
rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal
comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992,
introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n.
244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno l'apposito fondo è integrato di un importo pari a
quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. In sede di
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sono stabiliti, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
criteri e modalità per la erogazione del rimborso ai comuni che il
Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, secondo principi che
tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del
rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e
della tutela dei piccoli comuni. Relativamente alle regioni a
statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed
alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in
ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono
all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro
territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme
di attuazione.
4-bis. Per l'anno 2008, il Ministero dell'interno, fatti salvi
eventuali accordi intervenuti in data precedente in sede di
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ripartisce e accredita ai comuni e alle regioni a
statuto speciale, a titolo di primo acconto, il 50 per cento del
rimborso loro spettante, come determinato ai sensi del comma 4.
4-ter. In sede di prima applicazione, fino all'erogazione effettiva
di quanto spettante a titolo di acconto a ciascun comune ai sensi del
comma 4-bis, il limite dei tre dodicesimi di cui all'articolo 222 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è maggiorato
dell'importo equivalente al credito dell'imposta comunale sugli
immobili determinatosi, per effetto delle norme di cui ai commi da 1
a 4, a favore delle singole amministrazioni comunali nei confronti
dello Stato.
5. (Soppresso).
6. I commi 7, 8 e 287 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007
sono abrogati.
6-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui
ai commi precedenti, con esclusivo riferimento alle fattispecie di
cui al comma 2, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi
di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell'imposta
comunale sugli immobili, relativa all'anno 2008, a condizione che il
contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla
definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in
funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il
potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei
tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni
di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono
fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già
previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato
dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei
termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta fermo che continuano
comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto
del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672,
691, 692 e 693 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il
rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo
l'esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo,
ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza
pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 65,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione delle
autonomie.
7-bis. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di
concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta
comunale sugli immobili possono rinegoziare i contratti in essere, ai
fini dell'accertamento e della riscossione di altre entrate,
compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di
prestazione di servizi.
Art. 2 - Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro
1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel
periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una
imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il
limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a
livello aziendale:
a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;
b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni
rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo
suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo
parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente
provvedimento;
c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed
efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e
redditività legati all'andamento economico dell'impresa.
2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali e
della determinazione della situazione economica equivalente alla
formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo
familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il
computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni
previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in
godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.
3. L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta. Se
quest'ultimo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione
unica dei redditi per il 2007, il beneficiario attesta per iscritto
l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo
anno 2007.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il
contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie
disposizioni in materia di imposte dirette.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno natura
sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al
settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non
superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro. Trenta giorni prima del
termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti
delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche
il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine
di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
6. Nell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b) è soppressa.
Art. 3 - Rinegoziazione mutui per la prima casa
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione
bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari
finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, le modalità ed i criteri di
rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto
stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993, dei mutui a tasso variabile stipulati
per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione
principale anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Al fine di favorire una maggiore concorrenza nel mercato
a vantaggio dei mutuatari, nella convenzione è espressamente
prevista la possibilità che le singole banche aderenti adottino,
dandone puntuale informazione ai clienti, eventuali condizioni
migliorative rispetto a quanto previsto ai commi 2 e seguenti del
presente articolo, ferma restando l'opzione di portabilità del
mutuo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e
successive modificazioni. .
2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate
del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene
applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse
come risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi
del contratto nell'anno 2006. L'importo della rata così calcolato
rimane fisso per tutta la durata del mutuo.
3. La differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano
di ammortamento originariamente previsto e quello risultante
dall'atto di rinegoziazione è addebitata su di un conto di
finanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene in base
all'IRS a dieci anni, alla data di rinegoziazione, maggiorabile
fino ad un massimo di uno spread dello 0,50 annuo. .
4. Nel caso in cui, successivamente alla rinegoziazione effettuata,
la differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di
ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto
di rinegoziazione generi saldi a favore del mutuatario, tale
differenza è imputata a credito del mutuatario sul conto di
finanziamento accessorio. Qualora il debito del conto accessorio
risulti interamente rimborsato l'ammortamento del mutuo ha luogo
secondo la rata variabile originariamente prevista.
5. L'eventuale debito risultante dal conto accessorio, alla data
di originaria scadenza del mutuo, è rimborsato dal cliente sulla
base di rate costanti il cui importo è uguale all'ammontare della
rata risultante dalla rinegoziazione e l'ammortamento è calcolato
sulla base dello stesso tasso a cui è regolato il conto accessorio
purché più favorevole al cliente.
6. Le garanzie già iscritte a fronte del mutuo oggetto di
rinegoziazione continuano ad assistere, secondo le modalità
convenute, il rimborso del debito che risulti alla data di scadenza
di detto mutuo senza il compimento di alcuna formalità, anche
ipotecaria, fermo restando quanto previsto all'articolo 39, comma 5,
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La presente
disposizione si applica altresì nel caso in cui, per effetto della
rinegoziazione, il titolare del conto di finanziamento accessorio sia
soggetto diverso dal cessionario del mutuo nell'ambito di
un'operazione di cartolarizzazione con cessione di crediti. In tal
caso la surroga nelle garanzie opera di diritto, senza il compimento
di alcuna formalità, anche ipotecaria, ma ha effetto solo a seguito
dell'integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario
del mutuo oggetto dell'operazione di cartolarizzazione. .
7. Le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106
del decreto legislativo n. 385 del 1993 che aderiscono alla
convenzione di cui al comma 1 formulano ai clienti interessati,
secondo le modalità definite nella stessa convenzione, la proposta
di rinegoziazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. L'accettazione della proposta è comunicata dal
mutuatario alla banca o all'intermediario finanziario entro tre mesi
dalla comunicazione della proposta stessa. La rinegoziazione del
mutuo esplica i suoi effetti a decorrere dalla prima rata in scadenza
successivamente al 1° gennaio 2009.
8. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti da imposte
e tasse di alcun genere e per esse le banche e gli intermediari
finanziari non applicano costi nei riguardi dei clienti.
8-bis. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili
solo in senso più favorevole al mutuatario. .
Art. 4 - (Soppresso)
Art. 5 - Copertura finanziaria
1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al
presente decreto, sono ridotte per gli importi ivi individuati.
2. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa
previste dal comma 1, pari a 869 milioni di euro per l'anno 2008,
725,8 milioni di euro per l'anno 2009, 567 milioni di euro per l'anno
2010 e 186,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, nonché
quelle derivanti dalle modifiche normative previste dai commi 9, 10 e
11, pari a 746,1 milioni di euro per l'anno 2008, 819,1 milioni di
euro per l'anno 2009, 260,1 milioni di euro per l'anno 2010, 109,5
milioni di euro per l'anno 2011, 116,5 milioni di euro per l'anno
2012, 64,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 60,5 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2014, sono iscritte nel «Fondo per interventi
strutturali di politica economica», di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-bis. Nel fondo di cui al comma 2 confluiscono, altresì, le
risorse di cui al comma 11-bis, pari a 40 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 12 milioni di euro per l'anno
2010.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 22, della
legge 24 dicembre 2007, n. 245, in via sperimentale, fino alla
riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468, nel disegno di legge di
bilancio o nei provvedimenti di cui all'articolo 17 della citata
legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, ovvero, quando si
evidenzi l'esigenza di interventi più tempestivi, con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
competente, da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, nel
rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica
e nel rispetto dell'obiettivo di pervenire al consolidamento
dell'articolazione di ciascuno stato di previsione per missioni e per
programmi, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni
finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le
spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a
pagamento differito. Le variazioni tra spese di funzionamento e
quelle per interventi sono consentite entro il limite massimo del 10
per cento delle risorse stanziate per le finalità previste dalla
legge nell'ambito del programma interessato dalla riduzione. Resta
precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per
finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al primo
periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere
delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere
finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni
dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente tale termine senza
che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza, i decreti possono comunque essere adottati. Il Governo,
ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto
corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili
finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. Fatto
salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 4-quinquies, della
citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, e 3,
comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, nel caso si
tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da
disposizioni di legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti
per i profili di carattere finanziario sono vincolanti. Ciascun
Ministro prospetta le ragioni della riconfigurazione delle
autorizzazioni di spesa di propria competenza nonché i criteri per
il miglioramento dell'economicità ed efficienza e per
l'individuazione di indicatori di risultato, relativamente alla
gestione di ciascun programma, nelle relazioni al Parlamento di cui
al comma 68 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il
termine previsto dal citato comma 68 dell'articolo 3 della legge n.
244 del 2007 è differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008.
4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a 115 milioni
di euro per l'anno 2008, 120 milioni di euro per l'anno 2009 e 55,5
milioni di euro per l'anno 2010, da utilizzare a reintegro delle
dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo è
disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
5. Gli articoli 22-quater e 47-quinquies del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2008, n. 31, sono abrogati e sono revocati gli eventuali
provvedimenti attuativi.
6. La somma iscritta nel bilancio dello Stato per l'anno 2008,
nell'ambito della missione «Infrastrutture pubbliche e logistica»,
programma «Sistemi stradali e autostradali», in attuazione
dell'articolo 1, comma 1155, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
affluisce al fondo di cui al comma 2 per l'intero importo di 1.363,5
milioni di euro. A valere sulle predette risorse una quota pari a 611
milioni di euro è versata nell'anno 2008 su apposita contabilità
speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello
Stato nell'anno 2009 per 438 milioni di euro e nell'anno 2010 per 173
milioni di euro.
7. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, nonché dal
comma 4 del presente articolo, pari a 2.464 milioni di euro, che
aumentano a 2.679,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in
termini di indebitamento netto, per l'anno 2008, pari a 2.221,5
milioni di euro per l'anno 2009, pari a 1.755,5 milioni di euro per
l'anno 2010 e pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno
2011, si provvede:
a) quanto a 2.482,6 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.757
milioni di euro per l'anno 2009, a 1.079,1 milioni di euro per l'anno
2010, a 296 milioni di euro per l'anno 2011, a 303 milioni di euro
per l'anno 2012, a 251 milioni di euro per l'anno 2013 e a 247
milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, mediante utilizzo delle
disponibilità del fondo di cui al comma 2, come integrato ai sensi
dei commi 2-bis, 6 e 8; .
b) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2010 mediante
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2, comma 6;
c) quanto a 438 milioni di euro per l'anno 2009 e 173 milioni
di euro per l'anno 2010, mediante utilizzo delle maggiori entrate
rivenienti dal comma 6;
d) quanto a 995,8 milioni di euro a decorrere dall'anno
2010, mediante riduzione lineare del 6,85 per cento degli
stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa
come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre
2007, n. 244;
d-bis) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla Tabella C
allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
e) quanto a 234,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 44,5
milioni di euro per l'anno 2009 e a 452,4 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:
| 2008 | 2009 | 2010 |
Ministero dell'economia e delle finanze | 5.658.000 | – | 17.418.000 |
Ministero del lavoro e della previdenza sociale | – | – | 29.000 |
Ministero della giustizia | 20.490.000 | 5.500.000 | 36.146.000 |
Ministero della pubblica istruzione | 34.750.000 | – | – |
Ministero dell'interno | 43.000.000 | 10.000.000 | 64.093.000 |
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali | 171.000 | – | – |
Ministero per i beni e le attività culturali | 4.989.000 | – | 11.809.000 |
Ministero della salute | 30.670.000 | 10.000.000 | 151.682.000 |
Ministero dei trasporti | 800.000 | – | 3.120.000 |
Ministero dell'università e della ricerca | 4.372.000 | – | 2.958.000 |
Ministero della solidarietà sociale | 89.600.000 | 19.000.000 | 165.145.000 |
Totale | 234.500.000 | 44.500.000 | 452.400.000 |
8. Affluiscono, altresì, al fondo di cui al comma 2 le risorse
finanziarie iscritte nel fondo speciale di conto capitale iscritto ai
fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2008, relative ai seguenti accantonamenti:
| 2008 | 2009 | 2010 |
Ministero dell'economia e delle finanze | 65.000.000 | 128.100.000 | 198.000.000 |
Ministero affari esteri | 2.300.000 | 3.000.000 | - |
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali | - | - | 200.000 |
Ministero per i beni e le attività culturali | 7.700.000 | 41.000.000 | 41.800.000 |
Totale | 75.000.000 | 172.100.000 | 240.000.000 |
9. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, i commi da 325 a 334, sono abrogati;
b) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 57, le parole da: «che per l'anno 2008» fino
alla fine sono sostituite dalle seguenti: «che per l'anno 2008 è
integrato di 35 milioni di euro, e a decorrere dall'anno 2009 è
integrato di 15 milioni di euro»; .
2) al comma 60, lettera a), le parole: «12,5 milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «9 milioni»; e alla lettera b), le parole:
«5,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni»;
3) al comma 61, le parole: «1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2008, 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti:
«500.000 euro per l'anno 2008»;
4) al comma 205, le parole da: «14 milioni» fino alla fine,
sono sostituite dalle seguenti: «8,8 milioni di euro per l'anno
2008.»; 5) al comma 247, le parole da: «35 milioni» fino alla
fine, sono sostituite dalle seguenti: «17,5 milioni di euro per
l'anno 2008.»;
5-bis) il comma 255 è sostituito dal seguente:
«255. Per la progettazione e l'avvio, ai sensi della legge
21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, delle tratte
delle linee metropolitane delle città di Bologna e di Torino, è
autorizzato per ciascuna delle predette tratte un contributo di 5
milioni di euro per l'anno 2010»;
5-ter) al comma 278, le parole: «la spesa di 20 milioni di euro
per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30
milioni di euro per l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «la
spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e
2010»; .
6) al comma 309, le parole da: «2 milioni» fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: «1,9 milioni di euro per l'anno
2008.»;
7) al comma 310, le parole da: «2 milioni» fino alla fine, sono
sostituite dalle seguenti: «100 mila euro per l'anno 2008.»;
8) al comma 401, le parole: «All'onere derivante dai commi da
396 a 400, pari a complessivi euro 3,5 milioni per l'anno 2008 e ad
euro 100.000 annui a decorrere dal 2009,» sono sostituite dalle
seguenti: «All'onere derivante dai commi 396 e da 398 a 400, pari a
complessivi euro 100.000 a decorrere dal 2008,»;
9) al comma 409, le parole: «A decorrere dall'esercizio
finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro» sono
sostituite dalle seguenti: «Per l'esercizio finanziario 2008 è
autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro»;
10) al comma 410, le parole: «3 milioni di euro a decorrere
dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 milioni di euro per
l'anno»;
11) il comma 437 è sostituito dal seguente: «437.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della
legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al fondo nazionale per le
politiche sociali è ridotta di 1,25 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008, 2009 e 2010.»;
12) il comma 519 è sostituito dal seguente:
«519. Per consentire all'Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL) di completare, in via graduale e
in coerenza con le esigenze dell'ente, il processo di stabilizzazione
previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo
ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'Istituto
medesimo è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno
2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2010. Fino all'inserimento nei ruoli
organici del predetto ente è in ogni caso garantita la continuità
del servizio del personale interessato dal processo di
stabilizzazione. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 1209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 35
milioni di euro per l'anno 2008 e di 50 milioni di euro per l'anno
2009. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono ridotte di 35
milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno
2009 e di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;
13) il comma 535 è sostituito dal seguente: «535.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ridotta di 1,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.»;
14) al comma 538, il capoverso 1152-bis è sostituito dal
seguente:
«1152-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 500
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009»; .
15) il secondo periodo del comma 584 è soppresso.
10. Al decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6-ter, comma 1, le parole: «20 dicembre 2008»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008» e al comma 2 il
primo periodo è sostituito dai seguenti: «L'onere derivante dal
comma 1 è valutato in 24,8 milioni di euro per l'anno 2008.
L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n.
142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n.
195, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre
2007, n. 244, è ridotta di 48,8 milioni di euro per l'anno 2008.»;
b) all'articolo 40, comma 3-bis, la lettera b) è soppressa;
c) all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio
2001, n. 207, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2008».
11. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 983, le parole: «A decorrere dall'anno 2007 è
istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo perequativo
dell'ammontare di 50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti:
«è istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo perequativo
dell'ammontare di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 10 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, di 23 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011»;
b) al comma 1267, le parole: «50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «50
milioni di euro per l'anno 2007 e 5,1 milioni di euro per l'anno
2008».
11-bis. Gli importi riferiti all'autorizzazione di spesa di cui al
comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, sono ridotti, anche ai fini della
compensazione in termini di indebitamento netto, di 40 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 12 milioni di euro per
l'anno 2010, in relazione allo stato di attuazione degli interventi
previsti a carico del Fondo di cui al comma 354 dell'articolo 1 della
medesima legge. La Cassa depositi e prestiti Spa procede ad una
ricognizione degli interventi che possono essere finanziati a carico
dello stesso Fondo compatibilmente con le risorse di cui al citato
comma 361, come rideterminate in attuazione del presente comma. .
12. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la
rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco 1
allegato al presente decreto. Fermo quanto previsto dai commi 9, 10 e
11, restano comunque ridotte tutte le autorizzazioni di spesa
utilizzate per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni
legislative rideterminate ai sensi del presente articolo. Gli
eventuali provvedimenti attuativi adottati, incompatibili con il
presente articolo, restano privi di effetti.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6 - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Allegato (previsto dallarticolo 5)
Elenco 1 RIDUZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA in milioni di euro
Articolo | Comma | Commi associati | Importo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa |
| | | 2008 | 2009 | 2010 |
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244 | 1 | 300 | | 1 | 2 |
2 | 1 | 304 | 305 | 113 | 130 |
110 | 1 | 307 | | 12 | 12 |
12 | 1 | 319 | | 10 | |
| 1 | 321 | | 4 | 4 |
4 | 1 | 324 | 322-323 | 10 | 10 |
10 | 1 | 342 | | 2 | 8 |
10 | 1 | 354 | 351-352-353 | 3 | 10 |
10 | 2 | 41 | 42 | | |
20 | 2 | 67 | | 0,5 | 0,5 |
0,5 | 2 | 70 | | 10 | |
| 2 | 80 | | 10 | 10 |
10 | 2 | 125 | | 2 | 2 |
| 2 | 135 | | 50 | |
| 2 | 177 | | 2 | |
| 2 | 178 | | 3 | |
| 2 | 190 | 188-189 | 1 | 1 |
1 | 2 | 206 | | 10 | |
| 2 | 209 | | 2,7 | |
| 2 | 210 | 211-212-213-214 | 1 | 5 |
5 | 2 | 223 | | 5 | 15 |
| 2 | 234 | 235 | 20 | 22 |
7 | 2 | 243 | 238-239-240-241-242 | 15 | 15 |
15 | 2 | 244 | | | 5 |
10 | 2 | 248 | | 10 | 10 |
15 | 2 | 251 | | 56 | 56 |
56 | 2 | 260 | | 3 | |
| 2 | 299 | | 50 | |
| 2 | 300 | | 20 | |
| 2 | 306 | | 12 | 130 |
| 2 | 311 | | 10 | |
| 2 | 328 | | 4,3 | |
| 2 | 331 | | 3,5 | |
| 2 | 333 | | 30 | 20 |
20 | 2 | 335 | 336 | 50 | 50 |
50 | 2 | 347 | | 1 | |
| 2 | 384 | 382-383 | 1,5 | 2 |
2 | 2 | 397 | 401 | 3,4 | |
| 2 | 402 | | 1,5 | |
| 2 | 403 | | 1 | |
| 2 | 404 | 405-406 | 15 | 15 |
15 | 2 | 408 | | 10 | |
| 2 | 426 | | 5 | 5 |
5 | 2 | 435 | | 7 | 10 |
10 | 2 | 436 | | 3 | 3 |
| 2 | 443 | 440-441-442 | 5 | |
| 2 | 464 | | 1,5 | |
| 2 | 483 | 481-482-484 | 2 | |
| 2 | 487 | 485-486 | 1 | |
| 2 | 536 | | 50 | |
| 2 | 550 | 551 | 55 | 55 |
55 | 2 | 564 | 565 | 20 | 35 |
40 | 2 | 566 | | 10 | |
| 2 | 568 | | 2 | 1 |
1 | 2 | 585 | 577-578-579-580-581-582-583-584 | 10,5 | 10,5 |
10,5 | 2 | 586 | 587 | 6 | 6 |
6 | 3 | 3 | | 60 | |
| 3 | 160 | | 2 | |
| totale (A) | 809,4 | 660 | 512 | Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 |
10 | 1 | | 3 | 3 | 3 |
8-ter | | | 14 | | |
13-bis | | | 16 | 16 | 16 |
22-sexies | | | 0,6 | 0,75 | |
49-bis | | | 1 | | |
totale (B) | 34,6 | 19,8 | 19 | Legge 27 dicembre 2006, n. 296 | 1 |
827 | | 10 | 10 | | totale (C) |
10 | 10 | | Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003 | 49 | |
| 15 | 36 | 36 | totale (D) | 15 |
36 | 36 | Totale (A) + (B) + (C) + (D) | 869 | 725,8 | 567 |
by Guida Ici Dossier.net
|