|
LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007) (G.U. del 27 dicembre 2006, n. 299)
art. 1
...
161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza,
procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei
parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle
omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente,
anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito
avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono
essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o
avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere
contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli
articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e
successive modificazioni.
162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere
motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che
li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non
conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato
all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il
contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione
dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in
merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o
dell' autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un
riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità,
del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere,
nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo
pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente
locale per la gestione del tributo.
163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo
titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui
l'accertamento è divenuto definitivo.
164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto
dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento,
ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni
dalla data di presentazione dell'istanza.
165. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente
impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al
tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione
giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso
dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
166. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con
arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49
centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
167. Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i
contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al
comune a titolo di tributi locali.
168. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall' articolo 25
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di
propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non
sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si
applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289
del 2002.
169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai
tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine
innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
170. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario ed in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera r),
della Costituzione, gli enti locali e regionali comunicano al Ministero
dell'economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate
tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Per l'inosservanza di
detti adempimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 161,
comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti il sistema di
comunicazione, le modalità ed i termini per l'effettuazione della
trasmissione dei dati.
171. Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti
di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
...
173. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 dell'articolo 5 è abrogato;
b) al comma 2 dell'articolo 8, dopo le parole: "adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo" sono inserite le seguenti: ", intendendosi
per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica,";
c) all'articolo 10, il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione
coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro
novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di
ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della
procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta
dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il
termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili";
d) i commi 1, 2, 2-bis e 6 dell'articolo 11 sono abrogati;
e) all'articolo 12, comma 1, le parole: "90 giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "sessanta giorni" e le parole da: "; il ruolo deve essere
formato" fino alla fine del comma sono soppresse;
f) l'articolo 13 è abrogato;
g) il comma 6 dell'articolo 14 è abrogato.
174. Al comma 53 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo l'obbligo di
presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai
fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le
procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico
informatico".
175. Le lettere l) e n) del comma 1 e i commi 2 e 3 dell'articolo 59 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati.
by Guida Ici Dossier.net
|